Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30032 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9488-2022 proposto da:
ISTITUTI PER L ‘ ISTRUZIONE E L ‘ EDUCAZIONE SOCIALE E IN COMUNITÀ-RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE COATTA AMMINSTRATIVA, RAPPRESENTATA E DIFESA dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 1408/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 30/9/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 9/10/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza resa a norma degli artt. 702bis e ss. c.p.c. e depositata l ‘ 8/3/2019, in accoglimento della domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato l ‘ inefficacia dei pagamenti che la convenuta RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito a far data dall ‘ 11/5/2016 ed ha, quindi, condannato quest ‘ ultima a pagare, in favore della procedura istante, la somma complessiva di €. 47.993,86.
1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che l ‘ RAGIONE_SOCIALE, in qualità di terzo pignorato, aveva versato somme di denaro ad alcuni creditori della RAGIONE_SOCIALE ‘ per effetto di una serie di provvedimenti di assegnazione del credito pronunciati dal Giudice dell ‘ esecuzione ‘ , ha ritenuto che: – tali pagamenti, essendo stati eseguiti successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di messa in RAGIONE_SOCIALE, dovevano essere considerati, a norma dell ‘ art. 44 l.fall., inefficaci nei confronti di tale procedura; – tale norma, infatti, trova applicazione non solo per i pagamenti eseguiti direttamente dal debitore sottoposto a procedura concorsuale ma anche per qualunque altro atto estintivo di un debito a lui riferibile ove sia stato effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, come doveva reputarsi quello eseguito dal terzo debitore in favore di uno o più creditori che avessero ottenuto l ‘ assegnazione coattiva.
1.3. L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale ordinanza.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha, per quanto ancora rileva, resistito al gravame chiedendone il rigetto.
1.5. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l ‘ appello.
1.6. La corte, in particolare, ha rilevato che, se è vero, come osservato dal tribunale, che i pagamenti effettuati dal
debitor debitoris sono sostanzialmente riferibili al patrimonio del debitore perché effettuati con mezzi da esso provenienti e che ‘ i pagamenti eseguiti dal debitor debitoris in favore del creditore assegnatario estinguono sia i suoi debiti nei confronti del debitore sottoposto ad esecuzione, che quelli di quest ‘ ultimo verso il creditore ‘; è, tuttavia, anche vero che, ‘ nella prospettiva avuta di mira dall ‘ articolo 44 della legge fallimentare e nell ‘ ottica dell ‘ individuazione del soggetto destinato a rispondere dell ‘ inefficacia ‘, ‘ tali pagamenti rilevano nel solo rapporto obbligatorio tra il debitore sottoposto ad esecuzione e, poi, a procedura concorsuale ‘; -‘ il creditore o i creditori che li abbiano ricevuti, … pertanto, sono, quali accipientes, gli unici legittimati in quanto beneficiari dei suddetti pagamenti ‘; – la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto, di conseguenza, agire non nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ma ‘ … dei creditori in favore dei quali erano stati effettuati i pagamenti, con mezzi sostanzialmente provenienti dal patrimonio del soggetto sottoposto a procedura concorsuale ‘.
1.7. La corte, quindi, ha accolto l ‘ appello ed ha rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
1.8. La RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 30/3/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
1.9. RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.10. La ricorrente ha depositato breve memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 44 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che l ‘ RAGIONE_SOCIALE convenuta era priva della necessaria legittimazione passiva sul rilievo che, a fronte dei pagamenti effettuati dalla stessa quale debitor debitoris , l ‘ azione d ‘ inefficacia prevista dall ‘ art. 44 l.fall. dev ‘ essere proposta nei confronti dei creditori che li abbiano ricevuti, che sono gli unici legittimati in quanto beneficiari dei suddetti pagamenti, omettendo, tuttavia, di considerare che, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell ‘ assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace a norma dell ‘ art. 44 l.fall..
2.2. Il motivo è inammissibile, con assorbimento del secondo (che censura l ‘ omessa pronuncia sull ‘ appello incidentale).
2.3. Questa Corte ha, in effetti, ripetutamente affermato che: – in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l ‘ assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell ‘ art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l ‘ anteriorità dell ‘ assegnazione, che, disposta ‘ salvo esazione ‘ , non determina l ‘ immediata estinzione del debito dell ‘ insolvente, sicché l ‘ effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell ‘ inefficacia; -il principio della par
condicio creditorum , la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è, in effetti, violato (fatta eccezione per l’ipotesi prevista dall’art. 56 l.fall.) non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento ma anche da qualsiasi atto estintivo (pure se indirettamente) di un debito a lui riferibile, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore (del fallito) destinatario dell ‘ assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (Cass. n. 1227 del 2016; conf., Cass. n. 7508 del 2011).
2.4. Sennonché, è vero che, in tale ipotesi, il pagamento eseguito dal terzo debitore determina un duplice effetto satisfattivo, estinguendo al tempo stesso tanto il suo debito nei confronti del debitore assoggettato ad esecuzione quanto il debito di quest ‘ ultimo nei confronti del creditore assegnatario (Cass. n. 2745 del 2007; Cass. n. 9888 del 1995): è anche vero, tuttavia, che al l’inefficacia del pagamento del debito del fallito (relativo, cioè, al rapporto obbligatorio tra questi e il creditore procedente) non si accompagna anche l’inefficacia del pagamento del debito corrispondente al credito (del fallito) oggetto di assegnazione al creditore procedente: – il pagamento di quest’ultimo debito (da parte del debitor debitoris ), infatti, è correttamente eseguito all’unico soggetto legittimato ; -il relativo credito risulta, invero, trasferito, a mezzo del provvedimento di assegnazione, al creditore precedente, con effetti analoghi a quelli della cessione di credito in luogo dell’adempimento (art. 1198 c.c.) ; – il curatore del fallimento, pertanto, una volta che il credito del fallito è stato assegnato, non può esigere dal terzo il pagamento del suo debito, cui più non corrisponde un credito del fallito (Cass. n. 25421 del 2015);
nello stesso modo, una volta che il terzo debitore abbia eseguito il pagamento, non trova applicazione l’art. 44, comma 2°, l.fall., non trattandosi, sul piano giuridico, di pagamento (di un debito verso il fallito) eseguito in favore dello stesso dopo il fallimento; l’obbligo di restituzione, pertanto, non riguarda il terzo debitore assegnato che abbia eseguito il pagamento ma soltanto il creditore assegnatario il quale, avendo ricevuto il pagamento (dopo il fallimento) di un debito del fallito, è, come tale, tenuto, in ragione della sua inefficacia (art. 44, comma 1°, l.fall.), alla reintegrazione del patrimonio del fallito (cfr. Cass. n. 7508 del 2011, in motiv.); – in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, in definitiva, l ‘ azione con la quale il curatore fa valere l ‘ inefficacia, ai sensi dell ‘ art. 44, comma 1°, l.fall., del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario, ha per oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti del solo accipiens , ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell ‘ atto solutorio (Cass. n. 14779 del 2016; Cass. n. 25421 del 2015).
2.5. Nel caso in esame, il giudice di merito ha, dunque, deciso la questione di diritto (relativa alla legittimazione passiva del debitore assegnato che ha seguito il pagamento) in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza, peraltro, che la ricorrente abbia, dal suo canto, offerto ragioni sufficienti per mutare tale orientamento.
Il ricorso, dunque, ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c., è inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME