Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15527/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASTROVILLARI n. 1338/2021 depositata il 23/12/2021;
udita la relazione della causa, svolta, nella camera di consiglio del 10/07/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE a seguito della permuta di un autoveicolo, gravato da fermo amministrativo, stipulata con NOME COGNOME al fine di potere a sua volte rivendere l’autoveicolo, pagò all’Agenzia delle Entrate quanto dovuto dal COGNOME a titolo di fermo, corrispondendo la somma di € 3.596,37 propedeutica alla cancellazione del fermo amministrativo e agì successivamente, dinanzi al Giudice di Pace di Corigliano, nei confronti del COGNOME per ottenere il rimborso di quanto corrisposto all’Agenzia delle Entrate.
La domanda venne rigettata dal Giudice di pace, per decadenza, in applicazione della disciplina codicistica sui vizi della cosa venduta.
RAGIONE_SOCIALE propose appello.
NOME COGNOME si costituì in fase di impugnazione, reiterando le difese svolte in primo grado.
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 133 del 23/12/2021, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE
Risponde con controricorso NOME COGNOME
Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 10/07/2025, alla quale il Collegio ha riservato la decisione con termine per il deposito dell’ordinanza di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è per violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1180 e 2033 c.c., in quanto il Tribunale di Castrovillari ha, per un verso, omesso di valutare che l’odierna istante ha adempiuto un’obbligazione non dovuta e, per l’alt ro, erroneamente individuato
l’ accipiens nell’Agenzia delle Entrante piuttosto che nell’odierno controricorrente.
Il Tribunale ha escluso che nella specie si verta in un’ipotesi di indebito oggettivo, per essere stata l’azione proposta nei confronti del COGNOME e non dell’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c., per imprecisa e inadeguata esposizione dei fatti di causa indispensabili per la decisione, una volta rilevata la non correttezza dell’unica tesi in diritto sviluppata nel gravame .
Infatti, è infondata la tesi posta dalla ricorrente a base del ricorso, che presuppone l’inquadramento della fattispecie entro quella del l’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. : infatti, questa presuppone che il pagamento non sia dovuto, né da chi lo pone in essere ( solvens ) né da altri, mentre nella specie è incontroverso che il debito , per il fermo amministrativo gravante sull’autoveicolo, sussisteva in capo al Fortunato.
La disciplina dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c. si applica ai trasferimenti patrimoniali che non sia in alcun modo dovuti, in quanto manca il titolo o questo sia venuto successivamente meno. Nella specie il titolo dell’attribuzione patrimoniale – ossia del pagamento – sussisteva, quantomeno nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto questa aveva legittimamente imposto il fermo sull’autoveicolo del Fortunato e l’importo per procedere allo svincolo le era, quindi, dovuto.
La giurisprudenza di questa Corte ha, invero, affermato (Cass. n. 2814 del 10/03/1995 Rv. 491074 – 01) che il pagamento di un debito altrui, eseguito del solvens volontariamente, ma non spontaneamente, a causa del comportamento illegittimo dal creditore (nella specie, che pretendeva di coinvolgerlo in una procedura fallimentare obiettivamente ingiusta), non è riconducibile allo schema dell’indebito soggettivo in difetto del pagamento dell’errore del solvens , ma rientra nella disciplina generale dell’art.
2033 cod. civ., trattandosi di pagamento pur sempre privo di causa debendi e non eseguito con la volontà di estinguere l’altrui debito.
Nel caso all’esame l’estinzione, da parte dell’odierna ricorrente, de l debito del COGNOME nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è stata spontanea, essendo al riguardo stata prospettata soltanto, a sua comprensione, l’intenzione di evitare un possibile, ma invero in alcun modo specificamente prospettato, contenzioso con l’acquirente dell’auto data in permuta dal COGNOME .
Ora, come anche di recente puntualizzato da questa Corte (Cass. 17/06/2025, n. 16213), ‘chi paga spontaneamente il debito altrui senza esservi obbligato può invocare soltanto tre rimedi:
se il suo errore fu scusabile può:
a’) ripetere dall’accipiens quanto pagato, con l’azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma primo, c.c.);
a”) promuovere nei confronti del terzo debitore l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Sez. Un. n. 9946 del 29/04/2009);
se il suo errore fu inescusabile, può ripetere quanto pagato dal terzo debitore (art. 2036, terzo comma, c.c.)’.
Non è, invero, utilmente prospettabile il riferimento all’art. 2036 c.c., poiché l’indebito soggettivo presuppone che vi sia un errore scusabile, di fatto o di diritto, in capo al solvens , ossia in capo alla RAGIONE_SOCIALE, il che, nella specie, non è neppure dedotto, poiché la RAGIONE_SOCIALE ha effettivamente pagato l’importo del fermo amministrativo nella piena consapevolezza che esso fosse dovuto, sebbene da altri, ossia dal Fortunato.
Né è stata sviluppata alcuna difesa utile, anche in relazione a tutti i relativi presupposti, circa la riqualificabilità della fattispecie concreta in quella astratta dell’ingiustificato arricchimento infatti, l’azione di cui all’art. 2041 c.c. non è stata in alcun modo proposta nelle fasi di merito (in materia si veda, per l’ampiezza dell’ammissibilità dell’azione: Sez. U n. 33954 del 5/12/2023),
avendo la difesa della RAGIONE_SOCIALE compulsato la sola ripetizione dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c .
Le allegazioni sul punto, in ordine al l’effettivo incremento patrimoniale ingiustificato in favore del Fortunato sono del tutto carenti in questa fase di legittimità, né sono svolti adeguati richiami, da parte della difesa della RAGIONE_SOCIALE S.r.l., in ordine all’effettiva prospettazione, sin dal giudizio di primo grado, dell’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 c.c. , che, sebbene connotata da residualità, ha una sua innegabile specificità, che comporta che essa debba essere adeguatamente prospettata al giudice del merito nei suoi presupposti di fatto e di diritto. Tanto non risulta essere avvenuto nella specie e, inoltre, la domanda di ingiustificato arricchimento non risulta neppure essere stata proposta, così come consentito dalla giurisprudenza di questa Corte, immutati restando i fatti allegati in primo grado, in fase di appello (Cass. n. 3228 del 20/03/1995 – Rv. 491276 – 01).
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di