Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34176 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34176 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25451/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante, NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in
ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1420/2023, depositata il 09/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza n. 1420/2023, depositata il 09/05/2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Parma n.1607/2017, con cui era stata disattesa la domanda di RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per il trasporto delle merci destinate alla RAGIONE_SOCIALE ritenendo quest’ultima carente di legittimazione passiva.
La vicenda per cui è causa trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo n. 14552/2012, con cui la società RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il pagamento delle fatture n. 61 e 62 del 31/03/2012 dell’importo complessivo di euro 16.810,00 relativamente ai servizi di autotrasporti per conto terzi resi nei confronti della destinataria delle merci, società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.1689, 2° comma, e dell’art. 1692 cod.civ.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, dopo l’accoglimento del regolamento di competenza sollevato da RAGIONE_SOCIALE (Cass. n.18214/2014), il giudice riteneva tenuta al pagamento del corrispettivo per il contratto di trasporto esclusivamente la società RAGIONE_SOCIALE atteso che il contratto tra le parti conteneva una deroga al regime di cui all’art. 1510, co. 2 cod.civ., che trasferisce sul compratore le spese
del trasporto; di conseguenza la RAGIONE_SOCIALE era priva di legittimazione passiva.
Detta conclusione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna che ha ritenuto che con il contratto il committente si fosse assunto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE tutti gli oneri derivanti dai servizi di trasporto commissionati da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE ivi compresi quelli oggetto dei crediti azionati in sede monitoria, perciò data l’esplicita pattuizione concordata tra vettore e committente, trasfusa nell’art. ex art.4.1.lett.i, di deroga alle norme dispositive codicistiche, solo Number 1 RAGIONE_SOCIALE era tenuta al pagamento anche del corrispettivo del trasporto.
Avverso detta sentenza della corte di merito RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ., con cui ha prospettato il rigetto del ricorso.
Avendo RAGIONE_SOCIALE chiesto ritualmente e tempestivamente la decisione ai sensi dell’art. 380 -bis , 2° comma, cod.proc.civ., la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, rubricato <>, la società ricorrente invoca l’applicazione di Cass. n. 22149/2021, pronunciatasi su una controversia analoga a quella per cui è causa, la quale rilevava che <>.
Pertanto, la società ricorrente sostiene che la corte d’appello abbia deciso in contrasto con la granitica giurisprudenza di legittimità che considera il destinatario della merce parte fondamentale e sostanziale del contratto di trasporto, nel momento in cui ritira effettivamente le merci oggetto del servizio di autotrasporto, subentrando ex lege alla società committente.
Aggiunge che la corte d’appello non avrebbe tenuto conto che la pronuncia di questa Corte n. 18214/2014, decidendo sul regolamento di competenza, aveva anche stabilito che il destinatario era parte sostanziale del regolamento contrattuale e non terzo estraneo beneficiario del contratto ex art.1411 cod. civ., come avrebbe sostenuto errando la Corte di Appello di Bologna, altrimenti non avrebbe potuto proporre il regolamento di competenza; non basta a escluderlo quanto affermato dal giudice a
quo e cioè che <>, in assenza, peraltro, di una chiara indicazione della premessa in fatto giustificativa della facoltà di porre azioni nei confronti del vettore diverse da quelle dell’adempimento. Né la corte d’appello avrebbe spiegato perché non ha applicato l’ulteriore principio di diritto che prevede che <> né giustificato l’esonero del debitore RAGIONE_SOCIALE dall’onere di provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi rispetto alle ragioni di credito vantate dal vettore.
2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 cod.proc.civ., non avendo il giudice a quo spiegato perché la società RAGIONE_SOCIALE sia stata ritenuta parte contrattuale legittimata a sollevare l’eccezione d’incompetenza per territorio, essendo subentrata al committente dei trasporti società RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’avvenuta riconsegna delle merci, e perché invece sia stata ritenuta priva di legittimazione passiva rispetto al pagamento del corrispettivo del trasporto in favore del vettore, dopo che si era verificato il subentro ex lege di cui all’art. 1689, 2° comma, cod.civ. al
committente dei trasporti Number 1 RAGIONE_SOCIALE nell’intero contratto di trasporto.
Con il terzo motivo parte ricorrente si duole del travisamento della prova per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per avere la corte territoriale travisato il contenuto della clausola 4.1. lett. 1, là dove ha ritenuto che essa contenesse un accordo di deroga alle norme civilistiche, relativamente al pagamento dei compensi maturati per tutti i servizi di trasporto resi da RAGIONE_SOCIALE su incarico di RAGIONE_SOCIALE (ivi compresi quelli oggetto del contendere).
La ricorrente riproduce il contenuto di detta clausola allo scopo di supportare la sua tesi e cioè che dal tenore letterale dell’art.4 1 lett. i non risultasse espressa la volontà delle parti contrattuali di volere derogare agli artt.1689, 2° comma, e 1692 cod.civ. e che quindi la corte d’appello abbia <>, in violazione dell’art. 115, 1° comma, cod.proc.civ.
I motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente, atteso che hanno in comune gli effetti dell’art. 4.1 lett. 1 del contratto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, sono infondati.
In primo luogo, va osservato che la corte territoriale, premessa la derogabilità dell’art. dell’art. 1510, 2° comma, cod.civ., ha ritenuto che le parti abbiano inteso porre a carico del committente, e non già sul compratore, le spese del trasporto.
Tale conclusione non è inficiata dalla censura mossa all’impugnata sentenza con il terzo motivo, perché con esso è stato fatto valere un vizio, quello del travisamento della prova, non ricorrente nella specie.
Le Sezioni Unite di questa Corte, dopo aver delineato storicamente la distinzione travisamento del fatto-travisamento della prova e del
fatto, hanno ribadito che se il travisamento è <>, se il travisamento della prova attiene all’individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica è un <> per questo sottratto al giudizio di legittimità, non essendovi il rischio che si verifichi, <>, giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettifica dell’errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell’esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile. Diversamente opinando, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di legittimità si trasformerebbe in un terzo grado, nel quale la Corte avrebbe <> ( v. Cass., Sez. Un., 4/3/2024, n. 5792 ).
Né può sottacersi, in aggiunta ai ben circoscritti casi in cui può essere denunziato il vizio di travisamento della prova, che nel caso di specie la società ricorrente imputa in tutta evidenza alla corte d’appello un errore di interpretazione della clausola contrattuale, la cui denuncia, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, avrebbe dovuto essere sorretta dall’adempimento dell’onere di specificare i canoni ermeneutici asseritamente violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono
possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (v. Cass., 28/11/2017, n.28319 Cass. 09/04/2021, n. 9461).
Ferma dunque l’interpretazione che la corte d’appello ha dato a detta clausola, deve escludersi che essa sia incorsa in errore per avere ritenuto priva di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di pagamento la società destinataria della merce nonché acquirente della stessa: non è infatti in discussione la qualificazione del contratto come contratto in favore di terzo, né è in discussione che, verificatasi la condicio iuris , la destinataria sia divenuta parte sostanziale del contratto, tant’è che ha potuto agire per ottenere la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Parma, ma, quanto all’obbligo di pagamento del corrispettivo, la deroga concordata tra il vettore e lo spedizioniere all’art. 1510, 2° comma, cod.civ. l’ha privata della legittimazione passiva rispetto alla pretesa del pagamento del corrispettivo.
Il che esclude anche la violazione della giurisprudenza di legittimità evocata da parte ricorrente, atteso che il giudice a quo non ha mai messo in dubbio che la destinataria della merce fosse diventata parte sostanziale del contratto.
Le argomentazioni con cui parte ricorrente ha illustrato l’istanza di decisione ex art. 380 bis cod.proc.civ. non propongono invero argomenti idonei a modificare il suindicato principio.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle società controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380bis , 2° comma, cod.proc.civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza del Consigliere delegato, venendo il giudizio definito in conformità della proposta, va disposta la condanna della ricorrente al pagamento di somme,
liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° e 4° comma, cod.proc.civ., come previsto dall’art. 380 bis , ult. comma, cod.proc.civ., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle società controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 3.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge; di euro 3.400,00 ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ. Condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96, 4° comma, cod.proc.civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2024 dalla