Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33816 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29328/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2705/2021, depositata il 14/4/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, conduttore dell’immobile adibito a club privato sito in Latina alla INDIRIZZO, dopo averne subito (nel gennaio 2003) lo sfratto per
morosità (sfratto, tuttavia, non eseguito, a causa del sequestro probatorio penale del bene medio tempore disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia), convenne in giudizio il locatore NOME COGNOME per la restituzione del deposito cauzionale di € 1.625,78 , versato al momento della stipula del contratto. Il locatore domandò, in riconvenzionale, il pagamento della complessiva somma di € 11.050,00, a titolo di canoni di locazione dall’ottobre 2002 al luglio 2003, mese alla fine del quale l’immobile era rientrato in possesso del COGNOME, a seguito di dissequestro da parte del G.I.P. di Perugia.
Il Tribunale di Latina rigettò la domanda del COGNOME ed accolse, invece, la riconvenzionale del locatore.
Con sentenza n. 3768/2010, l a Corte d’appello di Roma dichiarò improcedibile l’appello , siccome tardivamente notificato rispetto al termine di cui all’art. 435, comma 2, c.p.c.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 24204/2013, cassò con rinvio tale sentenza, sul presupposto della natura meramente ordinatoria del termine suddetto.
Pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma osservò come, in conseguenza dell’ordinanza di convalida di sfratto del 29/1/2003, il contratto di locazione doveva considerarsi definitivamente risolto per inadempimento del conduttore, permanendo, peraltro, l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere il canone fino al rilascio, avvenuto solo all’esito del dissequestro penale eseguito in data 31/7/2003. Per contro, una volta restituito l’immobile, al COGNOME competeva la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato dal precedente conduttore (al quale questi aveva espressamente rinunciato in favore per l’appunto – del conduttore subentrante nel contratto), con conseguente condanna di NOME COGNOME (erede del padre NOME) al pagamento della somma di € 1.550,00 oltre interessi in favore dell’appellante COGNOME .
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione delle norme ‘che regolamentano la notificazione a soggetto sottoposto in stato detentivo (art. 156 c.p.p.) con conseguente nullità di regime intermedio’ . Secondo il ricorrente, la mancata notificazione dell’ordinanza di convalida di sfratto presso il luogo in cui egli era detenuto avrebbe determinato una nullità rilevabile d’ufficio dal giudice di primo grado, che avrebbe dovuto indurlo a non dichiarare risolto il contratto di locazione.
Il motivo è inammissibile.
Nella sentenza impugnata non v’è cenno alcuno alla questione della nullità della notificazione dell’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità , né il ricorrente deduce (con ciò violando l’art. 366, n. 6, c.p.c. ) la scansione processuale di merito nella quale avrebbe fatto valere la questione medesima. D’altronde, per infirmare la stabilità del giudicato su ll’ordinanza di sfratto, il COGNOME avrebbe dovuto impugnarla, sia pure tardivamente ex art. 668 c.p.c. (Cass., n. 13879/2023); non avendolo fatto, non poteva più mettere in discussione il profilo della risoluzione del contratto nel successivo giudizio, peraltro da lui stesso instaurato al solo fine di domandare la restituzione del deposito cauzionale (il cui presupposto è, del resto, proprio il rilascio del bene in conseguenza della cessazione dell’efficacia del contratto). A lla stregua dell’art. 669 c.c., il giudicato in discorso non precludeva, comunque, al COGNOME la possibilità di contestare, in questo secondo giudizio, la domanda di pagamento dei canoni ex art. 1591 c.c., ciò che in effetti l’odierno ricorrente fece, facendo valere la propria condizione di reclusione in carcere non già ai fini della declaratoria di nullità della suddetta notifica, bensì quale causa di sopravvenuta impossibilità di
adempimento dell’obbligazione ex art. 1571 c.c. Ad ogni modo, tranchant si mostra la considerazione che la notificazione al soggetto in stato di reclusione in carcere non è nulla per il sol fatto che non sia effettuata nelle forme di cui al codice di procedura penale, non essendo queste ultime applicabili in ambito civilistico, ove, pertanto, la notificazione deve eseguirsi secondo le regole ordinarie (Cass., n. 11210/2025).
2. Il secondo motivo di ricorso deduce il ‘vizio di omessa motivazione (…) in relazione all’obbligo del giudice di motivare analiticamente e in maniera non contraddittoria la sua decisione in ordine alla prospettata questione dell’inadempimento contrattuale del COGNOME e del conseguente su o obbligo al versamento dei canoni di locazione.
Anche questo motivo è inammissibile, tenuto conto che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., n. 7090/2022).
Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza impugnata è perfettamente intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello romana, che non si limita ad evocare l’intervenuto giudicato sulla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore ma argomenta in ordine al l’irrilevanza di qualsivoglia considerazione circa l’epoca in cui era stato sollecitato il dissequestro del bene , ‘sussistendo in
capo al conduttore l’obbligo di pagamento del canone sino al rilascio’ (pag. 4 della sentenza impugnata). D’altro canto , perché ‘ l’impossibilità della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dell’impianto di depurazione del ristorante oggetto del contratto di locazione) costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis ‘ (Cass., n. 13142/2017; si veda anche Cass., n. 10683/2023, che ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva negato che il sequestro preventivo dell’impresa, disposto nell’ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l’impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l’obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale NOME COGNOME deduce la nullità della sentenza di secondo grado ‘per omessa pronuncia della inammissibilità del giudizio di rinvio innanzi la Corte d’appello di Roma per omessa ricostruzione del fascicolo di parte difesa COGNOME ex art. 360, comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 115 e 101 e 342 c.p.c.’. La Corte d’appello, dopo aver invitato il COGNOME a fornire ‘chiarimenti con riguardo al mancato rinvenimento del fascicolo’ di primo grado , avrebbe poi deciso la causa senza dichiarare l’inammissibilità della produzione documentale dallo stesso depositata con nota del 1°/2/2021, in assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte del Collegio.
Il motivo è inammissibile.
Fermo restando che il mancato deposito del fascicolo di primo grado non determina alcuna nullità del giudizio di impugnazione (Cass., n. 24461/2020), la ricorrente incidentale non indica, infatti, in alcun modo, il contenuto della documentazione prodotta dal COGNOME, né ne prospetta l’ incidenza sulla decisione della Corte d’appello .
4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese di lite in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario. L’illustrazione del motivo non contiene, invero, alcuno sviluppo della suddetta censura, incentrandosi, invece, sulla statuizione di compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, che sarebbe illegittima, in considerazione della totale soccombenza del COGNOME e dell’assenza delle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ cui fa riferimento l’art. 92 c.p.c., all’esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018.
Il motivo è infondato, muovendo da un presupposto (la totale soccombenza della controparte) in realtà fallace, essendo stata la COGNOME condannata a pagare al COGNOME la somma di € 1.550,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale. Con tale statuizione di condanna si mostra coerente, pertanto, la compensazione delle spese, ‘ tenuto conto (…) dell’accoglimento di entrambe le domande delle parti’ , dovendosi, in argomento, ribadire, che ‘ la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente ‘ (Cass., n. 30592/2017; Cass., n. 14459/2021).
5. In definitiva, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale, con conseguente compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente e del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile del 15/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME