Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26142 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18228 R.G. anno 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui è domiciliata in Torino, INDIRIZZO in virtù di procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con cui è domiciliata in Milano, INDIRIZZO in forza di procura in calce al controricorso;
contro
ricorrente
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura in calce alla comparsa in prosecuzione ex art 302 c.p.c., domiciliata in Roma, Via
Cicerone n. 49 presso lo studio dell’AVV_NOTAIO controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1079/2019 pubblicata in data 28/10/2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamentando il pagamento di un assegno bancario non trasferibile per l’importo di € 3.700,00 tratto sul proprio conto corrente a soggetto diverso dal legittimo prenditore.
A seguito della segnalazione di mancata ricezione del titolo la RAGIONE_SOCIALE accertava che il titolo era stato incassato presso la banca resistente da persona con nome e cognome diversi da quelli del beneficiario tramite esibizione di documenti falsi. Pertanto, la ricorrente provvedeva a pagare nuovamente l’assegno al corretto beneficiario richiedendo la restituzione dell’importo alla banca.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la responsabilità della banca e la restituzione di quanto pagato a soggetto diverso dal beneficiario, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto delle domande e chiamando in causa la Banca trattaria.
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE accoglieva le domande.
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE interponeva appello rilevando che nessuna condotta negligente era addebitabile al cassiere della Banca, atteso che nessuna abrasione o cancellazione del titolo era presente, per cui gli accertamenti svolti sulla identità del
1.
prenditore del titolo erano da ritenersi sufficienti per ritenere diligentemente effettuata la prestazione della banca pagatrice del titolo.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in totale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace affermava che nulla era dovuto dalla Banca a RAGIONE_SOCIALE e, dunque, condannava quest’ultima alla restituzione di quanto versato a RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza di primo grado. Al riguardo, il Tribunale, previa qualificazione della natura contrattuale della responsabilità della Banca, riteneva provata la diligenza del cassiere della Banca in sede di operazioni di incasso del titolo. La sentenza, non notificata, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a. e RAGIONE_SOCIALE, quale istituto trattario dell’assegno e terza chiamata , hanno resistito con controricorso.
Il ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del RD 1736/33 e 1176 e 1189 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nonché del n. 5 del medesimo articolo con conseguente nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c.. In particolare, il ricorrente si duole della mancata valutazione da parte del Tribunale della dedotta falsificazione del titolo, avendo, viceversa, il giudice di appello posto la sua attenzione sulla corretta identificazione del prenditore dell’assegno. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’art. 1256 c.c. per non avere il giudice posto
la sua doverosa attenzione sulla falsificazione del titolo.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1218 e 1992 comma 2 c.c., atteso che RAGIONE_SOCIALE non ha offerto la prova positiva circa il compimento di una condotta di specifica diligenza per ritenersi esonerata da responsabilità per colpa lieve, come richiesto dalla costante giurisprudenza.
Con il quarto ed ultimo motivo si contesta la violazione della sentenza che ha condannato la ricorrente alle spese di primo grado compensando quelle di appello.
Ritiene la Corte di dover trattare i primi tre motivi congiuntamente avendo gli stessi ad oggetto la critica alla pronuncia del giudice di secondo grado relativamente alla mancata valutazione della questione concernente la falsificazione dell’assegno, qual e fatto, sostanzialmente, obliterato dal Tribunale.
Invero, il giudice di appello non ha omesso di considerare la quaestio facti concernente la falsificazione dell’assegno , ma ha, viceversa, ritenuto corretto l’operato del cassiere che ha provveduto al pagamento in favore del soggetto che, dall’esame del titolo al momento della sua negoziazione, appariva legittimo prenditore in quanto intestatario del medesimo. Pertanto, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha compiuto un accertamento di fatto relativamente alla allegazione concernente la falsificazione dell’assegno ritenendo che lo stesso non avesse profili esteriori tali da far ritenere sospetto l’incasso.
La censura ricorrente in tutti i motivi in esame, pertanto, è finalizzata a richiedere a questa Corte un esito diverso nella valutazione dei fatti, così come accertati dal giudice del merito , per cui la asserita violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile.
I l motivo afferente alla denunciata violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. è viceversa infondato, atteso che il giudice di appello ha offerto una congrua motivazione da cui è dato evincere la ratio decidendi della decisione.
Inoltre, la critica alla pronuncia impugnata, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto della circolare ABI del 07/05/2001 che richiede in tema di rischio legato al servizio di pagamento degli assegni delle specifiche ipotesi operative che, nel caso di specie, il cassiere non avrebbe osservato, non è pertinente nella misura in cui il giudice del merito non ha accertato specifiche anomalie tali da richiedere un più approfondito accertamento da parte del cassiere in ordine alla identificazione del prenditore del titolo.
La censura prospettata è, inoltre, contraria ad un costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 34107 del 19/12/2019) secondo cui ‘In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., che è norma “elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del
titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale.’.
Sulla base del superiore principio, conseguentemente, va ritenuta infondata la censura anche sotto questo specifico profilo non ricorrendo, nel caso concreto, anomalie relativamente alle operazioni di incasso tali da richiedere al cassiere un ulteriore sforzo di diligenza in ordine all’incasso dell’assegno, nonch é in quanto contrastante con una questione già decisa da questa Corte nel senso della irrilevanza ai fini del giudizio della diligenza dell’operatore bancario del rispetto delle prescrizioni adottate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Infine, è infondato il quarto motivo afferente alla regolamentazione delle spese di lite relativamente alla viola zione dell’ art 91 c.p.c.. Ad avviso della Corte il Tribunale ha correttamente disposto la condanna alle spese, in considerazione della soccombenza in primo grado sulla scorta della pronuncia di riforma integrale resa in sede di appello, alla luce del consolidato principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio (c.f.r. Cass. Sez. Un., Ord. n. 32906 del 08/11/2022).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,
liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,