SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3995 2025 – N. R.G. 00004980 2022 DEPOSITO MINUTA 06 08 2025 PUBBLICAZIONE 07 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4980/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l’avv. P.
NOME
attrice contro
, con l’avv. NOME COGNOME
CONCLUSIONI
c onclusioni dell’att rice:
a) in via principale, accertare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 67 l. fall. e, per l’effetto revocare e/o dichiarare inefficaci rispetto alla massa dei creditori di i pagamenti effettuati in favore di in data 23 luglio 2018 e in data 11 settembre 2018, per l’importo complessivo di € 125.660,00, con condanna della convenuta alla restituzione dell’importo di € 125.660,00 oltre interessi;
C on vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio .
conclusioni della convenuta:
convenuta
Disporre lo stralcio dei documenti da 21 a 27, depositati da in RAGIONE_SOCIALE in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.;
integralmente rigettare la domanda proposta da perché infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6.7.22, ritualmente notificato,
conveniva in giudizio chiedendo pronunciarsi la revoca ex art. 67, secondo comma, L.F. dei pagamenti di € 2 8.060,00 ed € 97.600,00 eseguiti rispettivamente in date 23.7.2018 e 11.9.2018 in favore della convenuta, in quanto effettuati nel c.d. periodo sospetto ed in un momento in cui quest’ultima era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava
Secondo l’assunto di parte attrice in particolare:
-con sentenza dell’8.7.19 il Tribunale di Venezia dichiarava lo stato di insolvenza di ex art. 5 d.lgs. 270/99;
il 14.12.18 NOME aveva depositato avanti al Tribunale di Treviso ricorso prenotativo ex art. 161, co. 6, L.F. e, a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato per rinuncia da parte della società al termine concesso per il deposito del piano, veniva dichiarato lo stato di insolvenza con ammissione all’amministrazione straordinaria;
in date 23.7.18 e 11.9.18 pagava alla convenuta le somme di € 2 8.060,00 ed € 97.600,00 in forza del contratto in data 12.5.17, con il quale veniva affidata a la gestione della campagna ‘Facebook offer’ di prodotti e del contratto quadro in data 28.3.18 con oggetto la riorganizzazione dell’attività di e -commerce di e la gestione delle campagne pubblicitarie;
tali pagamenti rientrano nel c.d. periodo sospetto, corrispondente al semestre anteriore alla data di presentazione del ricorso prenotativo del 14.12.18;
-la conoscenza dello stato di insolvenza dell’attrice in capo alla beneficiaria delle rimesse risulta comprovata dalla risalenza al maggio 2017 dei rapporti commerciali in essere tra le parti in
concomitanza con la presentazione da parte dell’attrice di un accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. , dall’eco mediatica delle vicende di e , soprattutto, dalle specifiche informative mensili ex art. 114 TUF, rese pubbliche il 31.5.18, 28.6.18, 13.7.18, 23.7.18, 31.7.18, 26.9.18, 29.10.18 come imposto dal provvedimento della dell’8.7.16, dalle quali potevano evincersi le vendite in netta flessione, scostamenti negativi rispetto ai dati previsionali, il possibile insorgere di alcune tensioni di cassa, il rischio del mancato rispetto del covenant finanziario di Gruppo previsto dall’accordo di ristrutturazione con il ceto banca rio, le dimissioni dell’amministratore delegato, il rinvio dell’approvazione della Relazione Finanziaria semestrale, le risalenti pendenze tributarie, l’aumentare dei debiti commerciali scaduti, la mancanza di continuità aziendale, il progetto di una nuova riorganizzazione aziendale e, dunque, in ultima analisi, l’incapacità dell’ impresa di far fronte con regolarità al pagamento delle proprie obbligazioni;
ulteriore indice sintomatico della scientia decoctionis è rappresentato dalla sottoscrizione in data 26.4.18 di un addendum al contratto quadro, in ragione dell’incapacità di di fornire la garanzia richiesta dal suddetto contratto.
Si costituiva in giudizio (già chiedendo il rigetto delle domande attoree siccome infondate.
La convenuta, in particolare, eccepiva l’irre vocabilità dei pagamenti siccome effettuati nei termini d’uso ex art. 67, co. 3 lett. a), LF; l’indimostrata conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’ accipiens ; l’inidoneità delle informative pubblicate come richiesto dalla a rivelare il rischio di insolvenza di e l’irrilevanza comunque delle informative successive agli eseguiti pagamenti; il ragionevole affidamento riposto dalla società convenuta sul rilancio di come riportato negli articoli di stampa.
Scambiate le memorie ex art. 1 83, co. 6, c.p.c. e respinte le istanze di prova orale formulate dall’attrice , la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 6.2.25 sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
La domanda attorea non può essere accolta.
Risulta assorbente, anche per il principio della ragione più liquida, l’eccepita ese nzione 67, co. 3, lett. a) L.F.
prevista all’art.
La convenuta ha allegato che i pagamenti oggetto di causa afferiscono al rimborso dei costi di pubblicit à che l’agenzia avrebbe anticipato per conto del cliente e che quest’ultimo era tenuto a rifondere alla presentazione delle relative fatture; ha evidenziato che i pagamenti risultano eseguiti conformemente a quanto indicato nel le relative fatture (la somma di € 28.060,00 è stata versata il 23.7.18 laddove la relativa fattura n. 677/18 del 20.7.18 prevede il pagamento al ricevimento del documento fiscale ; la somma di € 97.600,00 è stata versata l’11.9.18 laddove la relativa fattura n. 824/18 del 31.8.18, trasmessa alla convenuta il 7.9.18, prevede il pagamento a 60 giorni dalla data della fattura); ha dedotto che anche gli altri pagamenti delle spese pubblicitarie sono avvenuti con analoghe tempistiche e conformemente alle indicazioni contenute nelle relative fatture (come evincibile dai pagamenti eseguiti il 20.4.18 e 27.4.18 a saldo della fattura n. 295 del 16.4.18).
L’attrice ha eccepito sul punto, da un lato, che la convenuta non avrebbe provato, com’era suo onere, quale sarebbe stata la prassi nei pagamenti invalsa tra le parti ed alla quale si sarebbe asseritamente adeguata , dall’altro che i due pagamenti in contestazione sono avvenuti con tempistiche difformi, il primo 3 giorni dopo l’emissione della fattura ed il secondo 10 giorni dopo (laddove la fattura, peraltro, prevedeva il pagamento a 60 giorni).
Gli argomenti dell ‘ attrice non appaiono convincenti per escludere l ‘ applicazione dell ‘ esenzione, la cui ratio , come noto, è quella di assicurare i normali rapporti dell’impresa in stato di difficoltà al fine di favorire l’auspicata ripresa e di rassicurare i fornitori di beni/servizi abituali che, altrimenti, preoccupati di vedere assoggettati a futura revoca i pagamenti ottenuti, sarebbero indotti ad interrompere i normali rapporti di fornitura privando così l’impresa in difficoltà di ogni residua possibilità operativa.
Come precisato in giurisprudenza, i pagamenti di beni e servizi afferenti l’oggetto tipico dell’attività imprenditoriale s’intendono effettuati nei termini d’uso allorché, oltre ad essere eseguiti con un mezzo
fisiologico ed ordinario, siano conformi alle condizioni e tempistiche abitualmente utilizzate nei pregressi rapporti tra fallito ed accipiens , seppure difformi da quanto contrattualmente pattuito.
‘ Assume rilevanza l’atteggiamento effettivo tenuto dalle parti nell’esecuzione del rapporto piuttosto che il contenuto delle clausole negoziali, di talché, se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuta una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale ed il giudice di merito dovrà verificare nel caso concreto, anche l’eventuale sistematica tolleranza del creditore nei ritardi dei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute ‘ (così Cass. n. 11357/23 e, nello stesso senso, Cass. 19373/21 e Cass. 27939/20).
Nel caso, si osserva innanzitutto, non pare revocabile in dubbio (né, del resto, l’attrice sembra contestarlo) che i servizi forniti da (consistenti nella pubblicizzazione dei prodotti venduti da su piattaforme digitali) siano connessi all’oggetto tipico dell’attività svolta dall’attrice , essendo la pubblicità intimamente legata alla vendita, e che i pagamenti in contestazione siano stati eseguiti con mezzi normali.
L’attrice, come detto, ha contestato che la convenuta non avrebbe provato quale fosse la prassi antecedente in uso tra le parti relativamente ai pagamenti di per i servizi ricevuti, alla quale le parti stesse si sarebbero adeguate con le rimesse oggetto della richiesta di revoca.
Tuttavia, come evidenziato dalla convenuta, per quanto i rapporti tra le parti avessero preso avvio nel maggio 2017 in forza del contratto con il quale affidava alla convenuta l’incarico di gestire una campagna pubblicitaria digitale (all. 7 attoreo), i pagamenti oggetto di causa vennero effettuati in esecuzione del contratto quadro del 26.3.18 (all. 8 attoreo) con il quale l’attrice conferiva all’agenzia l’incarico di gestire la campagna dell’e -commerce sui mezzi digitali al fine di favorire la vendita dei prodotti a marchio
Tale c ontratto prevede, all’art. 10 intitolato ‘corrispettivi’, che il cliente , oltre a dover corrispondere all’agente il compenso propriamente detto per l’attività espletata, debba anche anticipargli i costi da
quest ‘ultimo sostenuti (quale mandatario senza rappresentanza) per l’attività di pubblicità , a fronte della presentazione delle fatture di anticipo.
All’anticipo di questi costi sembrano riferir si i pagamenti contestati (del 23.7.18 e dell’11.9.18) giacché le relative fatture n.ri 677/18 e 824/18 recano nella descrizione ‘anticipo acquisto spazi media campagna luglio 2018’ e ‘anticipo acquisto spazi media FW18’ (all.ti 21 -22 attorei).
Tali pagamenti, per l’effetto, si inseri vano nell’ambito di un rapporto contrattuale sorto da poco tempo in relazione al quale non sembra possibile individuare una prassi pregressa invalsa tra le parti, anche perché il contratto non prevede che l’anticipo dei costi d ebba avvenire con qualche periodicità.
Prima delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti in contestazione, viene documentata dalla convenuta solo l’emissione di altra fattura n. 295 in data 16.4.18, avente ad oggetto acquisto spazi pubblicitari (all.
6a) convenuta), che prevede il pagamento a vista fattura e che risulta comunque saldata con tempistica non sostanzialmente difforme rispetto a quella adottata con i pagamenti contestati (due pagamenti eseguiti in date 20.4.18 e 27.4.18 , dopo breve termine dall’emissione del documento fis cale: all. 6b) convenuta).
L’attrice, onerata dell a controprova in ordine all’ eventuale esistenza di ulteriori fatture per il medesimo oggetto, emesse precedentemente a quelle cui si riferiscono i pagamenti contestati e saldate (in ipotesi) con modalità difformi, nulla ha dedotto sul punto.
In casi consimili, si osserva, la giurisprudenza ha ritenuto che, al fine di valutare se il pagamento possa dirsi effettuato nei termini d’uso, nell’impossibilità di fare riferimento a pratiche commerciali consolidate e stabili trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo differente rispetto ai precedenti rapporti , ‘ il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l’operatività dell’esenzione, poiché la brevità del rapporto tra le parti era incompatibile con la formazione di una prassi commerciale stabile, senza effettuare alcuna valutazione con riferimento alle condizioni contrattualmente pattuite) ‘ (così Cass. n. 30127/24).
Nel caso, si osserva, il contratto si limita a prevedere all’art. 10 (all. 8 cit.) che gli anticipi ‘ dovranno essere effettuati dal cliente puntualmente, a seguito della presentazione dell’agenzia delle relative fatture di anticipo ‘ .
La fattura n. 677/18, della quale è solutorio il pagamento di € 2 8.060,00 in data 23.7.18, reca data 20.7.18 e prevede il pagamento a vista fattura (all. 21 attoreo cit.), mentre la fattura n. 824/18, della quale è solutorio il pagamento di € 97.600,00 in data 11.9.2018, reca data 31.8.18 (anche se, come documentato dalla convenuta con l’all. 8, è stata trasmessa a il 7.9.18) e prevede il pagamento a 60 giorni (all. 22 attoreo cit.).
Entrambi i pagamenti, dunque, sono stati eseguiti conformemente a quanto indicato nelle relative fatture e, dunque, conformemente alle pattuizioni contrattuali.
Non sembra poter assumere rilievo la circostanza che la fattura n. 824/18 sia stata pagata dopo soli 10 giorni, pur prevedendo la stessa il pagamento a 60 giorni, giacché il termine indicato nella fattura s’intende a favore del debitore onde un pagamento eseguito prima del termine non può ritenersi difforme rispetto a quanto pattuito.
Quanto esposto in ordine all’applicabilità dell’esenzione assorbe ogni ulteriore questione, non essendo rilevante (laddove possa ritenersi dimostrato dall’attrice) che la convenuta fosse a conoscenza, in ipotesi, dello stato di insolvenza di
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza:
rigetta le domande attoree;
condanna l ‘attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta , che si liquidano in € 11.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 6 agosto 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME