Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24214 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 24214 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14330/2024 R.G. proposto da:
, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME, come da procura speciale in atti. N.E.
-ricorrente-
contro
, tutore provvisorio della minore , rappresentata e difesa dall’ avvocato COGNOME AVV_NOTAIO.
NOME, come da procura speciale in atti. L.W.
-controricorrente-
nonché contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE DELLA RAGIONE_SOCIALE PRESSO CDA NAPOLI, PROCURA DELLA RAGIONE_SOCIALE PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI NAPOLI
-intimati-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 42/2024 depositata il 09/05/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato.
Udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per il tutore controricorrente, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.A seguito di ricorso proposto dalla Procura Minorile in data 30 marzo 2020, il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarò, con sentenza n. 15/2023, lo stato di adottabilità di , nata il e riconosciuta dalla sola madre , con divieto di incontri fra quest’ultima e la figlia. L.W. NRAGIONE_SOCIALEE.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.42/2024, pubblicata il 10 maggio 2024, ha respinto il gravame proposto dalla madre.
ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con quattro motivi, illustrati con plurime memorie. N.E.
L’avvocato , tutore provvisorio della minore, ha replicato con controricorso e memoria. H.X.
Disposta la trattazione camerale, con ordinanza interlocutoria n.9199/2025 la causa è stata rinviata alla pubblica udienza disponendo l’acquisizione, demandata alla Cancelleria, dei fascicoli e degli atti di merito necessari per verificare l’assolvimento degli incombenti officiosi di cui all’art.10, comma 2, e 11, comma 6, della legge n.184/1983 e per la particolare rilevanza della questione di diritto prospettata nel primo motivo di ricorso, con cui è stata denunciata la nullità del procedimento per omessa integrazione del
contraddittorio nei confronti del presunto padre biologico della minore.
Acquisiti gli atti è stata fissata la pubblica udienza.
Alla pubblica udienza la Procura Generale, riportandosi alla requisitoria scritta preventivamente depositata, ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la causa è stata discussa come da verbale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.- Nel ricorso sono svolti quattro motivi
Con il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento per omessa estensione del contraddittorio nei confronti del padre biologico della minore. Si deduce che, sebbene il presunto padre biologico, come evincibile dalla stessa sentenza impugnata, era stato individuato dai Servizi Sociali competenti nella persona di NOME.
sin dai primi accertamenti compiuti a seguito delle iniziali segnalazioni, non gli era stato dato avviso della pendenza del procedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione del processo ex art.11, comma 2, legge n.184/1983, con conseguente nullità del procedimento.
La controricorrente ha eccepito la novità della questione, proposta per la prima volta in Cassazione e ha dedotto che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della presunta paternità del c.d. ‘padre biologico’ della piccola, osservando che il presunto padre non aveva mai mostrato interesse per la minore.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della legge n.184/1983 in ordine allo stato di abbandono del minore ed al diritto della minore a crescere nella sua famiglia di origine.
Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia e omessa motivazione, con riferimento alla richiesta formulata nell’atto di appello di rinnovazione dell’istruttoria nonché di disposizione di una nuova CTU.
Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che viene individuato nella possibilità di accedere all’ ‘adozione mite’; a parere della ricorrente, nel corso dell’istruttoria e della stessa CTU, non è emerso lo stato di abbandono, né la trascuratezza da parte della madre nei confronti della figlia, avendo la prima partecipato attivamente ai percorsi di rafforzamento delle competenze genitoriali e agli incontri con la bambina; espone che non le è stata diagnosticata alcuna patologia tale da inibire in maniera definitiva e assoluta le capacità genitoriali.
3.1. – Il primo motivo, che va esaminato prioritariamente, è fondato e va accolto con assorbimento delle altre censure.
3.2.- Giova osservare che la decisione impugnata, pronunciata nel contraddittorio con la madre della minore e con il tutore provvisorio, dà conto delle circostanze di fatto che condussero all’apertura da parte della Procura Minorile del procedimento ex artt.8 e 9 della legge n.184/1983 per la dichiarazione dello stato di abbandono della minore.
Segnatamente, viene esposto che «i servizi sociali del Comune di intervennero allertati da una vicina di casa, che segnalò di sentire continuamente urla e pianti della bambina provenire dall’abitazione della , dove quest’ultima viveva unitamente alla figlia ed al compagno , padre biologico della piccola, che non l’aveva riconosciuta perché al momento della nascita detenuto, né successivamente vi aveva provveduto. Nel corso del sopralluogo, il nucleo familiare apparve problematico, in quanto la riferì delle condotte violente del compagno nei propri confronti alla presenza della bimba, la casa fu rinvenuta in precarie condizioni igienico sanitarie, l’uomo aveva un trascorso di detenzione ed assunzione di sostanze stupefacenti, mentre la proveniva da un contesto familiare difficile… » (fol.2). Viene poi delineato in maniera esaustiva il quadro delle misure adottate a sostegno della genitorialità materna e delle attività N.RAGIONE_SOCIALE NRAGIONE_SOCIALE.
istruttorie svolte, connotate anche dall’espletamento della consulenza tecnica, e si perviene ad una conclusiva statuizione di conferma della decisione di primo grado di declaratoria dello stato di adottabilità della minore, sul rilievo che le competenze genitoriali maturate dalla madre non erano risultate sufficienti a garantire alla minore una condizione di benessere e di sviluppo adeguato.
3.3.- All’esito dell’acquisizione degli atti di causa disposta con l’ordinanza interlocutoria e del contraddittorio instaurato sul punto mediante la trattazione della causa in udienza pubblica, non è emersa prova che il presunto padre, sebbene individuato nominativamente dai Servizi Sociali, abbia ricevuto avviso e che, quindi, egli sia stato messo nella condizione di esercitare il diritto di richiedere la sospensione del procedimento di adottabilità così come previsto dall’art. 11, commi 2 e 6, della legge n. 184/1983. La ricorrente ha dedotto che tale omissione ha influito sul retto svolgimento della procedura di accertamento dello stato di abbandono e di dichiarazione di adottabilità, in quanto ha inciso sull’integrità del contradittorio.
3.4.- Il quadro normativo di riferimento è dato dagli artt. 10 e 11 della legge n.184/1983.
L’art.10, comma 2, della legge n.184/1983 stabilisce che i genitori o, in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, sono ‘avvertiti’ all’atto dell’apertura del procedimento relativo allo stato di abbandono da parte del presidente del tribunale per i minorenni; è, altresì disposto che devono essere inviati a nominare un difensore di fiducia, in mancanza del quale si procede alla nomina del difensore d’ufficio, e informati che, con l’assistenza del difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze ed esercitare tutti i diritti difensivi ivi previsti.
L’art.11 della legge n.184/1983 prevede che, quando dalle indagini previste nell’articolo 10 risultano deceduti i genitori del
minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell’articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell’esclusivo interesse del minore (comma 1). Nel caso in cui non risulti l’esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale, che nomina al minore, ove necessario, un tutore provvisorio, per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore (comma 2).
Se entro il termine indicato viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità (comma 5).
È previsto, quindi, all’art.11, comma 6, che il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma al fine di provvedere al riconoscimento.
Infine, il comma 7 dispone, a chiusura, che intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
3.5.- In proposito, va osservato che queste disposizioni risultano coerenti con i principi più volte espressi anche dalla Corte EDU ove stabiliscono un onere informativo d’ufficio in favore del presunto genitore biologico, funzionale alla partecipazione effettiva dello stesso al procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità.
La Corte EDU più volte ha affermato che la nozione di vita familiare di cui all’articolo 8 CEDU non è limitata soltanto alle relazioni basate sul matrimonio e può comprendere altri legami ‘familiari’ di fatto, in cui le parti convivono senza essere coniugate (Ricorso 16969/90 COGNOME c. Irlanda, § 44; Ricorso 18535/91 COGNOME e altri c. Paesi Bassi, § 30) e che la «vita privata», ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, può integrare degli aspetti dell’identità non soltanto fisica ma anche sociale della persona (si veda, per esempio, Ricorso n.65192/11 Mennesson c. Francia, § 46). Ciò include la filiazione nella quale rientra ciascuna persona (ibidem), e la Corte, del resto, ha dichiarato più precisamente che il riconoscimento, così come l’annullamento, di un legame di filiazione riguarda direttamente l’identità dell’uomo o della donna di cui è in questione la genitorialità (si veda Ricorso n. 8790/21 S. c. Italia, § 59 e precedenti ivi citati); la Corte EDU ha, inoltre, affermato che la privazione del genitore naturale di un adeguato coinvolgimento nel processo decisionale relativo all’affidamento del figlio e, di conseguenza, della necessaria tutela dei loro interessi integra una violazione del rispetto della loro vita familiare e dell’art. 8 della Convenzione (Ricorso 28945/95 T.P. e K.M. c. Regno Unito, § 83).
3.6.- Alla luce del riferito quadro normativo, questa Corte con la recente sentenza n. 4019/2024 ha già avuto modo di affermare, con condivisi principi, che « l’obbligo di avvisare il genitore biologico di cui si abbia conoscenza alla luce delle doverose indagini indicate
nell’art. 11, c.1. e previste espressamente dall’art. 10, c.1 non è affatto condizionato dall’esistenza di una relazione tra il genitore biologico e il figlio minore. Ove ne risulti l’esistenza, scatta l’obbligo di avviso che costituisce una delle forme dell’esercizio costituzionale e convenzionale del diritto di difesa in un procedimento, come quello volto all’accertamento della condizione di abbandono e successiva dichiarazione di adottabilità, che può determinare la privazione definitiva dello status genitoriale e che, di conseguenza, non può essere esposto al rischio di una violazione così incisiva del diritto al contraddittorio.
Il condizionamento invocato riguarda, alla luce del dato testuale dell’art. 11, la successiva fase della decisione sull’istanza di sospensione proposta dal genitore biologico ma non scalfisce l’obbligo di avviso, previsto nel penultimo comma che deve essere eseguito ‘in ogni caso’ in tutte i casi in cui il Tribunale, come nel caso di specie, è a conoscenza dell’esistenza del genitore biologico (‘appurata l’esistenza del genitore biologico’ si afferma in narrativa della pronuncia impugnata) e dell’instaurazione in corso di procedimento di adottabilità dell’azione di riconoscimento giudiziale di paternità, nella quale risulta costituito il tutore, parte necessaria anche nel giudizio di adottabilità.
L’obbligo dell’avviso si determina e si consuma in una fase processuale nella quale non viene ancora in discussione il preminente interesse del minore e il giudizio conseguente di bilanciamento sul quale s’incentra l’indagine dell’adottabilità, ma la corretta instaurazione del contraddittorio e l’esercizio effettivo, senza pregiudizi ingiustificati, del diritto di difesa, che deve potersi esplicare verso tutti i soggetti che gli artt. 10 e 11 indicano come direttamente interessanti al giudizio di adottabilità. Tra di essi senz’altro il genitore biologico che non abbia ancora riconosciuto la minore. (…) In assenza, derivante da non corretta valutazione giuridica dell’obbligo contenuto nel penultimo comma dell’art. 11,
dell’avviso ivi previsto al genitore biologico, la mancata proposizione dell’istanza di sospensione del procedimento di adottabilità non può essere ascritta a negligenza colpevole, in quanto senza l’avviso, si deve ritenere che non scatti, per il genitore biologico, neanche astrattamente, l’obbligo processuale di esercitare la facoltà prevista dal c.3 dell’art. 11, ove s’intenda far accertare il proprio status, come percorso legislativamente obbligato.». Questa Corte ha, quindi, dedotto che «l’omissione integra una inemendabile lesione del diritto di difesa» , tanto più ingiustificata se il Tribunale era al corrente dell’esistenza del presunto genitore biologico, e ne conosceva o poteva agevolmente conoscerne le generalità.
Già in precedenza si era affermato, sia pure in relazione a fattispecie riguardante la genitrice, che in conseguenza di un parto anonimo, il diritto indisponibile della madre biologica di effettuare il riconoscimento del figlio non è precluso, ai sensi dell’art. 11, ult. comma, legge n. 184/1983, dalla sopravvenuta declaratoria di adottabilità del minore, a meno che alla stessa non sia seguito l’affidamento preadottivo del minore; pertanto, in conseguenza della dichiarazione di adottabilità non viene meno il diritto della madre biologica a richiedere la concessione di un termine per procedere al riconoscimento del minore (Cass. n.31196/2018).
3.7.- I ricordati principi risultano calzanti al caso in esame e la censura coglie, dunque, nel segno e va accolta.
Al genitore biologico in corso del giudizio di adottabilità spetta l’esclusiva facoltà di richiedere la sospensione per un periodo massimo di due mesi del procedimento per consentire l’accertamento del suo status genitoriale e, a tal fine, è previsto che debba essere informato dal tribunale per i minorenni ‘in ogni caso’ della possibilità di avvalersi di questa facoltà. Questa previsione non è soggetta ad alcuna condizione e l’inadempienza determina il travolgimento della dichiarazione di adottabilità che risulta radicalmente viziata dal mancato adempimento dell’obbligo di dare
avviso al genitore biologico della facoltà di proporre l’istanza di sospensione del procedimento di adottabilità, per esercitare, ove a ciò si determini, il riconoscimento del minore ed il corrispondente diritto di partecipare al giudizio di adottabilità, di opporsi all’eventuale rigetto dell’istanza, o alla prosecuzione illegittima del giudizio prima dell’accertamento dello status , di non essere escluso come extraneus dal procedimento volto a privarlo definitivamente della genitorialità.
Sulla scorta di tali considerazioni, va disattesa l’eccezione di novità della questione proposta con il primo motivo, sollevata dalla controricorrente, atteso che la censura prospetta la violazione di una disposizione che stabilisce incombenti a contenuto informativo di carattere officiosi che si collocano nella fase iniziale della procedura volta alla pronuncia dello stato di adottabilità, la cui inosservanza è destinata a ripercuotersi negativamente sulla intera procedura e la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado, come condivisibilmente osservato anche dalla Procura Generale.
Nel caso in esame, come può agevolmente riscontrarsi nella sentenza impugnata, l’esistenza e l’identità del presunto genitore biologico era nota all’Ufficio giudiziario e pur tuttavia egli non è stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione alla condizione di genitore, nei sensi previsti dall’art.11, non potendosi trascurare che il giudizio volto alla dichiarazione di adottabilità è idoneo a determinare in via irreversibile la privazione della genitorialità e che, come sancito dall’art. 1 della legge n. 184/1983, prende le mosse dal diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nella propria famiglia, ove ve ne siano le condizioni all’esito di un accertamento in cui le parti ed i soggetti a vario titolo coinvolgibili possano effettivamente partecipare.
Tale conclusione non è revocabile in dubbio in considerazione della previsione contenuta nell’art.21, comma 4, della legge n. 184/1983 che così recita:’ Nel caso in cui sia in atto l’affidamento
preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato’ che concerne solo le ipotesi di revoca e non opera come sanatoria di un difetto di validità originario.
Nel caso in esame non vi è prova che il presunto padre biologico sia stato avvertito dell’inizio della procedura e, tanto meno, che sia stato dato l’avviso ex art.11, comma 6, della legge n.184/1983, dovuto in ogni caso, anche in assenza di una sua iniziativa, e ciò comporta la nullità dell’intero procedimento.
L’esigenza di certezza e celerità propria dei giudizi minorili, non può comprimere illegittimamente il diritto di difesa del genitore biologico in un giudizio dal quale potrà conseguire la definitiva privazione della genitorialità.
In proposito è opportuno ribadire, avendo riguardo al preminente interesse del minore – come già puntualizzato da Cass. n.4019/2024 – che «la necessità processuale di ripristinare il diritto di difesa del ricorrente illegittimamente pretermesso non determina, tuttavia, ove, come è prevedibile, ciò contrasti con il preminente interesse del minore di conservare il proprio collocamento durante il giudizio e di non essere ulteriormente traumatizzato dalle inefficienze giudiziarie, una modifica dell’attuale affidamento del minore, nella fase di rinnovato accertamento doveroso delle condizioni di adottabilità, avendo il Tribunale per i minorenni, tutti i poteri officiosi conferiti dall’art. 10, c.3, l. n. 184 del 1983 al riguardo. Nessuna modifica può intervenire prima di verificare la sussistenza dello status genitoriale in capo al ricorrente ed, eventualmente, le sue capacità genitoriali ai fini dell’accertamento da svolgersi nel giudizio volto alla dichiarazione di adottabilità.».
Va aggiunto, alla luce delle esigenze di celerità che connotano la procedura, che nulla osta a che il Tribunale nell’eseguire l’avviso informativo fissi un termine per l’esercizio da parte del presunto genitore biologico delle facoltà processuali di cui al secondo comma
dell’art. 11 della legge n.184/1983, cui poi è condizionato l’eventuale provvedimento sospensivo.
Inoltre, come sottolineato anche dalla Procura Generale, la valutazione circa la eventuale mancanza o la modestia di rapporti pregressi tra la prole ed il presunto padre biologico non può incidere in sede di individuazione dei destinatari dell’informazione, che deve avvenire ‘in ogni caso’: il bilanciamento d’interessi, invero, non può assumere nella fase processuale iniziale del procedimento di adottabilità le medesime caratteristiche del giudizio finale ma deve tenere conto di due rilevanti fattori: il preminente interesse del minore non coincide necessariamente, specie in questa fase, con la opzione irreversibile della genitorialità adottiva e l’accertamento dello status genitoriale ha un primario rilievo costituzionale e convenzionale ancorché non di natura assoluta. La sua definitiva compressione, pertanto, non può che seguire ad un giudizio di bilanciamento rigoroso che tenga conto della natura e degli effetti della decisione.
4.- Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
5.- In conclusione il vizio riscontrato nel giudizio di adottabilità, mai emendato, determina la necessità di cassare l’intero procedimento, di dichiarare la nullità della pronuncia di adottabilità e di disporre la rinnovazione del giudizio volto all’accertamento dello stato di abbandono ed alla dichiarazione di adottabilità davanti al Tribunale per i minorenni di Napoli in diversa composizione.
Il presunto genitore biologico dovrà essere informato dal Tribunale per i minorenni e posto nella condizione di esercitare, ove lo ritenga, il diritto al riconoscimento della minore da svolgersi nel modo più rapido possibile, previa sospensione del giudizio di adottabilità secondo la disciplina normativamente stabilita.
Ne consegue la nullità della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli n.15/2023 e della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 42/2024 riguardanti la dichiarazione dello stato di
adottabilità della minore cui consegue il rinvio ex art. 383, terzo comma, c.p.c. al Tribunale per i minorenni di Napoli in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio di primo grado. L.W.
il Tribunale per i minorenni in sede di rinvio dovrà provvedere, ai sensi dell’art.11, comma 6, della legge n.184/1983, ad informare il presunto genitore biologico della possibilità di avvalersi delle facoltà di chiedere la sospensione del giudizio per provvedere al riconoscimento dello status (art.11, commi 2 e 6, legge n.183/1984) e dovrà attenersi ai principi espressi nei par. 3.6 e 3.7.
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli provvederà alla liquidazione delle spese anche per il grado di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli n.15/2023 e della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 42/2024 riguardanti la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore e rinvia al Tribunale per i Minorenni di Napoli in diversa composizione perché rinnovi il giudizio di adottabilità della minore in osservanza dei principi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presente grado; L.W. L.W.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 giugno 2025.
La Presidente est. NOME COGNOME