Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36108 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36108 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18956/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
NOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME;
-intimata- avverso la sentenza n. 3199/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e la di lui madre NOME COGNOME convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli NOME COGNOME, che era stata coniuge del COGNOME dal 2004 al 2013, chiedendo accertarsi che le tre attribuzioni patrimoniali da essi compiute (e di seguito indicate) erano prive di giusta causa, con conseguente condanna della COGNOME a corrispondere (in via principale, soltanto a favore del COGNOME per tutte e tre le attribuzioni, e, in via subordinata, a favore del COGNOME limitatamente alla prima attribuzione e in favore della COGNOME in relazione alle altre due attribuzioni) l’indennizzo previsto dall’art. 2041 c.c., commisurandolo nella misura dell’effettivo arricchimento della COGNOME (pari ad euro 538.850), oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda il COGNOME, unitamente alla madre, deduceva che:
-fin dal 1997 e fino alla data dell’atto di citazione si era protratto un aspro contenzioso con la di lui ex prima moglie, dalla quale si era separato nel 1999 e si era divorziato nel 2001; in tale aspro contesto, temendo ripercussioni economiche, aveva sempre preferito mantenere riservata qualsiasi notizia che riguardasse il suo patrimonio e la sua situazione economica e reddituale;
nel 2001 aveva iniziato una relazione sentimentale con la COGNOME, che aveva sposato civilmente nel 2004 e dalla quale si era separato nel 2013;
nel 2004 gli era stata offerta la possibilità di subentrare nella titolarità di una quota di una cooperativa edilizia, cui era annesso il diritto di occupazione di un villino bifamiliare, sito in località Le Rughe; per poter acquisire la titolarità della quota, era indispensabile non disporre di altra proprietà immobiliare, ragion per cui egli, apparendogli il villino più appetibile, aveva deciso di vendere un appartamento, sito in Roma, di cui all’epoca era proprietario, e, non volendo apparire cessionario della quota, temendo aggressioni da
parte della prima moglie, aveva proposto alla NOME, che non era proprietaria di alcun bene, di divenire lei la cessionaria; in sostanza, quest’ultima sarebbe apparsa proprietaria della quota della cooperativa, ma in nome e per conto suo e con obbligo a ritrasferirgli il bene acquistato a sua semplice richiesta;
-di fatto l’operazione era stata così realizzata: la COGNOME aveva acquisito la quota al prezzo di euro 350 mila; e, tra il mese maggio ed il mese di settembre del 2004, erano state effettuate tre attribuzioni patrimoniali -una, in data 19 maggio 2004, tramite più assegni bancari tratti sul suo conto corrente e le altre due tramite bonifici bancari addebitati sul conto corrente della COGNOME (che per tale ragione sottoscriveva l’atto di citazione) sul conto corrente della COGNOME, sul quale aveva all’epoca delega ad operare, per un importo (pari ad euro 538.850,00) che comprendeva, oltre al corrispettivo della cessione della quota, anche i lavori di ristrutturazione;
-nel 2009 era stato frazionato il mutuo gravante sulla cooperativa ed erano state definitivamente assegnate ai soci le unità immobiliari (da ciascuno occupate), ragion per cui la COGNOME era divenuta proprietaria del villino;
nel 2013, tuttavia, si era separato dalla NOME e questa gli aveva subito revocato la delega ad operare nel suo conto corrente; inoltre, in sede di udienza presidenziale di separazione, il villino era stato assegnato alla NOME;
dopo la separazione, aveva invano chiesto alla COGNOME di adempiere al pactum fiduciae tra loro intercorso, ma stipulato verbalmente: e, dunque, di ritrasferirgli l’immobile;
-all’epoca , per giurisprudenza pacifica il patto fiduciario, avente ad oggetto beni immobili, doveva essere stipulato in forma scritta ad substantiam , per cui si era posto il problema di quale azione esperire per ottenere in via coattiva l’adempimento da parte della COGNOME
del pactum fiduciae , arrivando alla conclusione che le intervenute attribuzioni patrimoniali, che erano del tutto prive di causa, avevano arricchito la NOME ed al contempo impoverito lui.
Si costituiva la NOME, che:
-in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’azione di arricchimento (in considerazione della natura sussidiaria dell’azione di arricchimento, nonché della circostanza che gli attori avrebbero potuto introdurre altre azioni) e,
nel merito, eccepiva che le somme confluite sul conto corrente cointestato con il coniuge fossero state utilizzate per l’acquisto dell’immobile di Formello, avendo lei stessa acquistato con i propri fondi la quota della cooperativa proprietaria del suolo, accollandosi il relativo mutuo e versando, poi, il saldo del prezzo al rogito.
La causa era istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché della documentazione bancaria (relativa agli assegni bancari versati dal COGNOME, nonché ai due bonifici effettuati dalla COGNOME), che, a seguito di richiesta del COGNOME e su ordine del giudice di primo grado, veniva prodotta dalla Banca. La prova testimoniale, dedotta dagli attori (anche sulla circostanza della conclusione di un accordo verbale contenente il pactum fiduciae ), veniva invece respinta, in quanto avente ad oggetto circostanze qualificate irrilevanti o pacifiche.
Il giudice di primo grado, in integrale accoglimento della domanda attorea, condannava la COGNOME a corrispondere al COGNOME la somma di euro 538.850, oltre agli interessi ed alle spese.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la NOME, contestando l’impugnazione avversaria, della quale chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Si costituivano nel giudizio di appello entrambi gli originari attori, ciascuno autonomamente, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Dal canto suo, la COGNOME proponeva appello incidentale condizionato al
fine di ottenere, in caso di esclusione della legittimazione attiva del COGNOME quanto alla pretesa restitutoria di alcune delle somme versate alla COGNOME, la condanna di quest’ultima a restituire ad essa istante i predetti importi.
La corte territoriale: dapprima, con ordinanza 21 giugno 2018 sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata; poi, con ordinanza 29 luglio 2019, fissava l’udienza del 26 marzo 2020 per discussione orale dell’appello e per la pronuncia immediata della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; infine, con ordinanza 21 settembre 2019 rinviava, per lo stesso incombente, all’udienza del 15 aprile 2021.
In data 21 settembre 2020 il COGNOME depositava istanza con la quale chiedeva che la già fissata udienza del 15 aprile 2021 si svolgesse nelle forme dell’art. 352 c.p.c. (e, dunque, concedendo alle parti la facoltà di presentare memorie). La corte territoriale non si pronunciava su detta richiesta, ma, con ordinanza 29 marzo 2021, rinviava la causa all’udienza del 29 aprile 2021, sempre per discussione orale e sentenza immediata, disponendo che l’udienza si sarebbe tenuta in forma cartacea con scambio di note di trattazione scritta e <>.
L’udienza del 29 aprile 2021 era tenuta, per l’appunto, in forma scritta e, ad esito della stessa, la corte territoriale con la sentenza n. 3199/2021, decidendo l’impugnazione <> ed in applicazione di Cass. Sez. U. 6459/2020, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la domanda proposta dagli originari attori, compensando integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, <>.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il COGNOME.
Ha resistito con controricorso la NOME.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma sono state depositate memorie da parte dei Procuratori di entrambe le parti a sostegno delle rispettive ragioni.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La corte territoriale con sentenza n. 3199/2021, decidendo l’appello <>, ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dal COGNOME e dalla di lei madre, sulla base delle seguenti considerazioni:
<>.
2. Il COGNOME articola in ricorso quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 281 sexies , 175, 359 e 101 c.p.c., delle regole e dei principi del regolare contraddittorio, nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione EDU, nella parte in cui la corte territoriale non soltanto non ha provveduto sulla istanza da lui depositata in via telematica in data 21 settembre 2020 con la quale aveva chiesto alla corte di consentire alle parti il deposito di memorie conclusionali, ma ha poi disposto che l’udienza, giù fissata per la discussione orale e l’immediata decisione, si dovesse tenere in forma puramente scritta.
Sottolinea che la sua istanza era motivata dal fatto che, come esplicita la stessa sentenza impugnata, la questione delle condizioni dell’azione di ingiustificato arricchimento in caso di pactum fiduciae avente ad oggetto beni immobili era stata rivisitata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 6459/2020; e che detta sentenza aveva ribaltato una granitica precedente giurisprudenza (secondo la quale il pactum fiduciae avente ad oggetto beni immobili deve avere la forma scritta ad substantiam , sicché la pretesa e l’azione per il ri -trasferimento dell’immobile al fiduciante poteva essere esperita nella sola ipotesi in cui il pactum fiduciae fosse stato stipulato in forma scritta, mentre in ogni altro caso al fiduciante non restava altra azione che quella di ingiustificato arricchimento).
Si duole che egli, non avendo la corte territoriale consentito lo scambio di memorie, si è dovuto limitare ad una nota di trattazione
scritta ed è stato privato del diritto di replicare alle deduzioni e conclusioni dell’appellante.
Per il caso di mancato accoglimento del motivo, il ricorrente prospetta una questione di illegittimità costituzione dell’art. 352 ultimo comma c.p.c. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, in tesi del ricorrente, <>.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 2041 e 2042 c.c., e, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha sbrigativamente deciso la causa in base alla ragione più liquida, e, così facendo, erroneamente interpretando la sua domanda, ha omesso di considerare <>.
Sottolinea che egli fin dall’inizio – come risulta dalle conclusioni formulate in atto introduttivo, che riporta – si era limitato a chiedere alla COGNOME un indennizzo pari alle somme effettivamente erogate (e, quindi, in sostanza, la semplice restituzione delle somme versate),
mentre la corte territoriale, interpretando erroneamente la sua domanda giudiziale, ha inteso che egli avesse chiesto il controvalore dell’immobile acquistato ex art. 2932 c.c. ed ha quindi ritenuto che egli avrebbe potuto proporre un’azione ai sensi di detta ultima disposizione.
A sostegno della sua scelta di chiedere sostanzialmente la restituzione delle somme versate in forma di indennizzo evoca Cass. n. 14372/2018, n. 25554/2011 e n. 11330/2009.
Osserva che la concreta situazione rappresentata (dapprima al tribunale e poi alla corte territoriale) giustificava che quanto ora descritto fosse il reale contenuto della sua domanda ed, anzi, sostanzialmente rendeva quanto ora descritto come unico suo contenuto possibile.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che nella specie difetterebbe in relazione all’azione proposta il requisito della sussidiarietà.
In relazione a detto requisito, osserva che egli, nel quadro normativo e giurisprudenziale vigente all’epoca della domanda introduttiva, non avrebbe potuto utilmente proporre: né una azione ex art. 2932 c.c. per nullità del titolo (non essendo stato consacrato in un documento scritto l’accordo fiduciario che era intercorso tra lui e la NOME), né una azione fondata su un contratto di mutuo (che mai era stato dedotto da nessuna delle parti) e neppure un’azione per indebito oggettivo.
Sottolinea che <>.
In relazione alla sentenza n. 6459/2020 delle Sezioni Unite ed al revirement da essa realizzato, il ricorrente rileva che: a) secondo consolidata giurisprudenza di legittimità era obbligatorio l’atto scritto per la validità di un pactum fiduciae , avente ad oggetto un bene immobile; b) in senso contrario, come risulta dalla ordinanza di rimessione, vi era soltanto un precedente (Cass. n. 10633/2014) relativo ad una fattispecie nella quale era stato ritenuto che una dichiarazione unilaterale può integrare il requisito della forma scritta; c) il quesito posto nell’ordinanza di remissione concerneva esclusivamente la questione se il requisito della forma scritta poteva considerarsi assolto da un documento unilaterale scritto e sottoscritto soltanto dal fiduciario; d) le Sezioni Unite, disattendendo le conclusioni del PG ed andando oltre il quesito posto dall’ordinanza di remissione, hanno affermato che un pactum fiduciae , avente ad oggetto un immobile, potesse essere concluso anche verbalmente.
Formula, quindi, alcune considerazioni critiche che impingono sulla ragionevolezza del mutamento di giurisprudenza. Precisamente, prendendo spunto da quanto statuito dalle stesse Sezioni Unite nelle precedenti sentenze n. 15144 e 10864/2011 in relazione alle condizioni nelle quali si può legittimamente procedere ad un mutamento di giurisprudenza, osserva che, nel caso di specie, dette condizioni non ricorrevano affatto e, in particolare, non vi erano stati interventi legislativi o regolamentari che avevano mutato il quadro in cui si inseriva il problema della forma del negozio fiduciario. Con la conseguenza che il mutamento di giurisprudenza, operato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 6459/2020, non avrebbe potuto essere considerato dalla corte territoriale (e non potrebbe essere considerata ora) come un mero intervento correttivo. In definitiva, secondo il ricorrente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6459/2020, avrebbero violato una regola che esse stesse avevano posto con i due citati arresti del 2011.
Rileva che la corte territoriale nella sentenza impugnata ha fatto un acritico riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite, senza considerare che nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, contrariamente a quella esaminata dalle Sezioni Unite, non vi era alcun documento che provava l’esistenza del pactum fiduciae.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione EDU, nonché dell’art. 6 di detta Convenzione e degli artt. 24 e 111 Cost. nella parte in cui la corte territoriale dopo aver correttamente affermato, richiamando per l’appunto la già citata sentenza n. 15144/2011 delle Sezioni Unite, che l’effetto retroattivo dei mutamenti di giurisprudenza trova ostacolo <>, non ha considerato che detto parallelismo (che è espressamente confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma che consegue anche dal principio di ragionevolezza più volte affermato dalla nostra Corte costituzionale) impone che anche il diritto giurisprudenziale come il diritto legislativo deve possedere i requisiti dell’accessibilità e della prevedibilità (<>).
Osserva il ricorrente che:
a) a norma dell’art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, sono oggetto di tutela non soltanto i beni materiali (mobili ed immobili), ma anche i crediti (compresi quelli contestati e non ancora accertati giudizialmente), ragion per cui, un revirement giurisprudenziale che comporti per una parte privata la perdita di un bene (costituito dalla legittima aspettativa di conseguire un qualche
vantaggio, ivi compreso il riconoscimento di un credito o comunque il conseguimento della facoltà di ottenere un pagamento in denaro), costituisce violazione dell’art. 1 del suddetto Protocollo;
secondo la giurisprudenza della Corte EDU, un orientamento consolidato è fonte per il cittadino di legittimo affidamento e tale affidamento è meritevole di tutela al punto che un improvviso e imprevedibile mutamento di giurisprudenza, che deluda tale affidamento, comporta la violazione dell’art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione;
<>;
<>, con la conseguenza che <>;
il revirement , realizzato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 6459/2020, oltre che essere irragionevole (<>), rappresenta <> (secondo la felice espressione utilizzata da Cass. n. 14627/2010).
In definitiva, secondo il ricorrente, la corte territoriale ha erroneamente affermato che il perspective overruling è applicabile soltanto nel caso in cui il revirement abbia ad oggetto norme processuali (e non anche nel caso in cui il mutamento di giurisprudenza concerna norme sostanziali), mentre, dando applicazione a principi affermati da questa Corte (Cass. n. 29506/2018 e Cass. n. 15144/2011), avrebbe dovuto escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’ overruling e, quindi, disapplicare la nuova regola dettata dalle Sezioni Unite nel 2020, tenendo conto che la precedente regola (che, ribadisce, prevedeva l’obbligatorietà dello scritto ad substantiam per ogni contratto fiduciario avente ad oggetto beni immobili) aveva in lui generato il tranquillo affidamento della sua persistente validità ed efficacia.
D’altronde, osserva il ricorrente, nella specie l’ overruling non soltanto aveva riguardato la norma sostanziale ( id est , la forma del pactum fiduciae ed i diritti dallo stesso derivanti), ma aveva avuto radicali conseguenze sul piano strettamente processuale: invero,
prima della sentenza n. 6459/2020 delle Sezioni Unite, per poter agire in giudizio per l’adempimento di un pactum fiduciae immobiliare, era indispensabile che tale negozio fosse stato concluso in forma scritta, ragion per cui, in difetto di tale forma, la domanda di adempimento non era proponibile e, se proposta, sarebbe stata dichiarata inammissibile per nullità del negozio; con la conseguenza che l’azione ex art. 2041 c.c., essendo l’unica azione proponibile, era indubbiamente ammissibile (come ritenuto nella specie dal giudice di primo grado);
al contrario, dopo la sentenza n. 6459/2020 delle Sezioni Unite, si potrebbe validamente ed efficacemente introdurre una azione ex art. 2932 c.c. anche in relazione ad un pactum fiduciae concluso verbalmente, con la conseguenza che una eventuale azione ex art.
2041 c.c. dovrebbe essere considerata inammissibile (come per l’appunto ha ritenuto la corte territoriale nella impugnata sentenza).
Il ricorso non è fondato.
Non fondato è il primo motivo.
3.1. Il principio del contraddittorio è certo un principio fondamentale del nostro ordinamento, che trova il suo primario riconoscimento all’articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 2/1999. Tale disposizione, infatti, nel garantire il giusto processo e il diritto di difesa delle parti, pone fondamentali principi che devono caratterizzare ogni iter processuale. Tra di essi vi è, appunto, quello del contraddittorio tra le parti, in base al quale gli effetti di un provvedimento giurisdizionale non possono estendersi ad un soggetto che non sia stato preventivamente messo in condizione di esternare le proprie ragioni e preparare adeguatamente la propria difesa.
Il principio ha un ruolo centrale nel nostro sistema processuale (civile, penale e amministrativo), in quanto è strumento di garanzia e di attuazione del diritto costituzionale di difesa (art. 24 secondo comma Cost.) e, d’altra parte, si correla anche alla regola dell’uguaglianza, affermata dall’art. 3 Cost., garantendo a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto dello stesso. Senza timore di falsa retorica si può affermare che il contraddittorio è l’anima di ogni processo, in quanto ne caratterizza la struttura e lo svolgimento, che avviene in forma dialettica: un soggetto ‘dice’ ed un altro soggetto ‘contraddice’ dinanzi ad un giudice terzo, che ‘decide’.
Nel processo civile, in particolare, il principio, che è ribadito nell’art. 101 c.p.c., è posto a favore non soltanto delle parti costituite in giudizio, ma anche a tutela della parte contumace e del suo diritto di essere a conoscenza degli atti del processo ai fini del successivo diritto di difesa. E non è riferibile soltanto all’atto introduttivo del
giudizio di merito, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto il successivo eventuale svolgimento processuale, compresa la fase del giudizio di legittimità.
Il contenuto insopprimibile del contraddittorio è nel diritto delle parti a interloquire sui temi oggetto della decisione, nella loro facoltà di farsi ascoltare dall’organo giudicante, personalmente o a mezzo di un difensore, prima di qualsiasi decisione, anche non definitiva, sulle istanze proposte e nell’esigenza che questa sia emanata secondo prospettive esaminate e discusse dagli antagonisti. Si tratta, in definitiva, di un principio che, nel riconoscere alle parti la ‘possibilità di dialogo’, riconosce le parti come ‘protagoniste del processo’, che hanno il potere (che in concreto può anche non essere esercitato) di influire attivamente sulla dinamica del processo, cooperando all’accertamento dei fatti, alla ricerca ed all’assunzione delle prove, in modo da incidere direttamente, attraverso il meccanismo dialettico delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, sulla formazione del convincimento del giudice. Questi, perciò, perviene alla decisione in base ad una conoscenza degli elementi di fatto e dei principi di diritto sotto tutti gli aspetti, lumeggiati dai difensori delle parti (in senso antitetico o quanto meno diverso) nelle esposizioni, trattazioni e dimostrazioni delle ragioni, suffragate dai relativi elementi di prova, su cui si fondano le rispettive domande.
3.2. Orbene, nel caso di specie, il principio del contraddittorio è stato indubbiamente rispettato.
Il ricorrente si duole che la questione oggetto di causa, avendo subito un revirement giurisprudenziale, che avrebbe indirizzato l’esito della causa, necessitava di una discussione orale e scambio di repliche.
Senonché, sotto il primo profilo, dimentica che la corte territoriale, con ordinanza del 29 marzo 2021, aveva riconosciuto alle parti la facoltà di chiedere la discussione orale in alternativa allo
scambio di note scritte e, quanto al secondo profilo, non spiega le ragioni per le quali, avendo depositato 22 aprile 2021 nota di trattazione scritta in sede di appello (nella quale aveva preso ampia posizione sulla questione del revirement ), sarebbe stata utile la memoria di replica.
D’altronde fermo restando che ogni eventuale nullità avrebbe dovuto essere denunciata immediatamente (Cass. n. 18025/2018) -occorre considerare che l’ordinanza 29 marzo 2021 è intervenuta durante l’e mergenza epidemiologica da COVID-19 e che questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass. n. 37137/2022) che: <>.
In conclusione, avendo avuto le parti ampia facoltà di interloquire sulle questioni, che costituivano oggetto del processo, il
motivo e la questione di legittimità costituzionale (prospettata dal ricorrente) sono entrambi manifestamente infondati.
Non fondati sono anche i motivi secondo, terzo e quarto, che, in quanto connessi, sono di seguito trattati congiuntamente.
4.1. Le considerazioni di sistema, da cui muove il ricorrente, sono sostanzialmente corrette.
A) È indubbia la centralità che anche nel nostro ordinamento giuridico ha il principio della certezza del diritto, in base al quale le disposizioni normative devono essere formulate in modo chiaro e devono essere soggette ad interpretazioni tendenzialmente univoche, in modo che in tutto il territorio nazionale, da un lato, i giudici di merito ne possano dare un’applicazione prevedibile e, dall’altro, qualsiasi cittadino sia in condizioni di prevedere le conseguenze giuridiche del proprio operato. Ciò, a garanzia di altri due fondamentali principi generali: quello dell’uguaglianza tra i cittadini (che, per casi analoghi, devono ricevere il medesimo trattamento giuridico dovunque si trovino nel territorio nazionale), affermato dall’art. 3 Cost.; e quello della ragionevole durata del processo (in quanto è indubbio che l’incertezza del diritto genera contenzioso e favorisce la proposizione di un maggiore numero di domande di giustizia), previsto dall’art. 111 secondo comma Cost.
Così inteso, il principio della certezza del diritto (del quale costituisce faccia il principio del legittimo affidamento del cittadino nella c.d. ‘sicurezza giuridica’) è un principio fondamentale non soltanto sul piano costituzionale interno ma anche su quello sovranazionale europeo, come peraltro precisato di recente dalla giurisprudenza di molti Corti supreme, nazionali ed europee. In particolare: la Corte di giustizia, con sentenza 16 febbraio 2022 (nella causa C -157/21), ha affermato che la certezza d el diritto ‘rientra’ nel valore dello ‘Stato di diritto’ previsto dall’art. 2 TUE (non senza aggiungere che il relativo valore ha anche natura giuridica e
costituisce ‘un obbligo di risultato per gli Stati membri che discende direttamente dalla loro appartenenza all’Unione’). La Corte costituzionale italiana, con sentenza 20 gennaio 2022 n. 23, ha indicato la certezza del diritto come ‘pietra d’angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto’. La Corte EDU , con sentenza 5 ottobre 2017 (emessa proprio nei confronti dello Stato italiano), ha ravvisato nella certezza del diritto ‘uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto’, nonché un ‘principio implicito in tutti gli articoli della Convenzione’.
Eppure, la certezza del diritto resta sempre una meta ideale, al quale gli ordinamenti giuridici, nelle diverse epoche storiche, possono soltanto più o meno avvicinarsi, senza mai realizzarla completamente.
Nella nostra epoca, nella quale, oltre alla legge, si sono affermati nuovi livelli di legalità (costituzionale, convenzionale, comunitario), con inedite ricadute sul dogma della gerarchia delle fonti, il problema della certezza del diritto, se mai è stato risolto in passato, torna a riproporsi in tutta la sua drammaticità: la complessità raggiunta dagli ordinamenti giuridici contemporanei è stata bene espressa da chi l’ha paragonata ad un caleidoscopio , che continuamente si rinnova per la dinamica interattiva delle sue tessere.
Occorre pertanto andare alla ricerca di nuove soluzioni al problema costituito dal diritto incerto. Una soluzione è, per l’appunto, la presenza di corti supreme di legittimità che siano istituzionalmente deputate a garantire la tendenziale stabilità dell’interpretazione delle disposizioni normative in vista della loro uniforme applicazione. In tal senso, nel nostro ordinamento un ineliminabile momento di sintesi è svolto per l’appunto da questa Corte, che l’art. 111 ult. co. Cost. descrive come supremo organo regolatore della giurisdizione ed alla quale l’art. 65 primo comma del vigente ordinamento giudiziario affida il compito di assicurare <>, nonché <>.
Ogni controversia porta inevitabilmente con sé un quid assolutamente imponderabile ( habent sua sidera lites , dicevano gli antichi). Tuttavia, in presenza di una giurisprudenza di legittimità consolidata, l’incertezza può essere circoscritta all’accertamento del fatto, essendo pacifico che, una volta ricostruito il fatto, ad esso verrà applicato il diritto come comunemente interpretato.
Parimenti indubbio è che anche nel nostro sistema ordinamentale, pur appartenente alla famiglia di civil law , i precedenti giudiziari di questa Corte rivestano una importanza centrale.
Al riguardo, il ricorrente richiama l’art. 360 bis c.p.c., in base al quale il ricorso per cassazione è inammissibile <>; nonché l’art. 118 primo comma disp. att. c.p.c., che alleggerisce l’onere motivazionale del giudice <>.
Ma, più in generale, occorre considerare che il singolo giudice di merito, che si trovi ad applicare una qualsiasi disposizione legislativa, ha il dovere di diligenza di conoscere l’interpretazione che di essa dà la Corte di legittimità; e, nel caso in cui decida di discostarsi da detta interpretazione, è tenuto a renderne conto alle parti in motivazione e a far comprendere che la sua decisione è stata il frutto di una argomentata scelta interpretativa; in caso contrario, egli rende facilmente attaccabile la sua decisione in sede di impugnativa e si pone in condizioni di non poter dialogare con la Corte costituzionale (che a partire dalla storica sentenza n. 276/1974 ha elaborato la dottrina del diritto vivente e, a partire dalle sentenze n. 120 del 30 aprile 1984, n. 190 del 25 giugno1985, ha incominciato a porre a
base del giudizio di legittimità costituzionale l’interpretazione che delle norme di legge dà la Corte di cassazione ).
D’altra parte, la violazione del suddetto dovere di diligenza potrebbe anche giungere, a certe condizioni, a concretizzare quella ‘negligenza inescusabile’, che costituisce uno degli elementi per la sussistenza degli illeciti disciplinari (previsti dall’art. 2, comma 1, lettere g e m, d. lgs. n.109/2006) o per l’azione di rivalsa, che il AVV_NOTAIO ha l’obbligo di esercitare nei confronti del magistrato la cui condotta abbia determinato la responsabilità civile dello Stato verso il danneggiato (art. 7 l. n. 117/1988, come sostituito dalla l. n. 18/2005).
In definitiva, i precedenti della Corte di cassazione, soprattutto in quanto siano indici di orientamenti ben definiti e tendenzialmente stabili, possono essere uno strumento fondamentale per facilitare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e quindi per garantire il tendenziale perseguimento del principio della certezza del diritto (che, secondo il linguaggio delle Corti europee, comprende non solo le disposizioni nazionali ma pure il diritto giurisprudenziale e l’uniformità degli orientamenti interpretativi).
C) Indubbio è anche che il nostro ordinamento (come d’altronde la generalità degli ordinamenti contemporanei di civil law ) accoglie il principio (non della vincolatività del precedente, ma) della tendenziale uniforme e stabile interpretazione della legge.
Il punto è che ogni precedente emana una forza di orientamento per il giudice che debba decidere un caso analogo: per un generale ed elementare principio di uguaglianza, qualsiasi giudice, nel momento in cui decide una controversia secondo un certo criterio di giudizio, assume l’impegno a adoperare il medesimo criterio in ogni caso analogo.
Se questo vale per il singolo giudice di merito (che in un certo senso esercita la nomofilachia nei confronti di sé stesso), a maggior
ragione vale per il singolo ufficio di merito territoriale (nell’ordinamento italiano, il problema di assicurare l’uniformità della giurisprudenza all’interno di un singolo ufficio di merito è stato affrontato dal legislatore, inserendo nella disciplina dell’ordinamento giudiziario l’art. 47 quater, che prevede tra i compiti dei presidenti di sezione quello di ‘curare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali’ tra i giudici che sono assegnati alla sezione) e, a maggior ragione ancora, vale per una corte suprema, che ha competenza su tutto il territorio nazionale e che si propone come guida nomofilattica per tutti i giudici di merito di tutto il territorio nazionale.
Non che i contrasti giurisprudenziali siano ammissibili nella giurisprudenza di merito, ma non anche in quella di legittimità: nel nostro sistema il contrasto giurisprudenziale, anche a livello di corti supreme, rappresenta sempre e comunque una situazione fisiologica, tanto è vero che la sua esistenza costituisce il presupposto per l’esercizio della nomofilachia della corte di legittimità e gli artt. 374 c.p.c. e 618 c.p.p. descrivono il procedimento che deve essere seguito per il loro superamento. D’altronde, sicurezza giuridica, anche per la Corte EDU, non significa giurisprudenza ‘immutabile’ (cfr. Corte EDU, Decima Sezione, sentenza 24 aprile 2017, COGNOME e altri c. Turchia, ricorso n. 582/05, paragrafo 52g): anche nell’ordinamento convenzionale l’evoluzione della giurisprudenza, in sé considerata, non è contraria alla buona amministrazione della giustizia (cfr. Corte EDU, Prima Sezione, sentenza 30 luglio 2015, COGNOME c. Portogallo, ricorso n. 30123/2010, par. nn. 42c, 42g e 46).
Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità, costituiscono situazioni patologiche i casi di ‘contrasti duraturi’ (cioè, quei contrasti che, pur potendo essere superati secondo quel particolare procedimento, non sono di fatto superati o lo sono soltanto in un
lasso di tempo eccessivamente lungo), mentre costituiscono situazioni eccezionali i casi di ‘overruling’ (cioè, i casi di radicale improvviso mutamento di un orientamento giurisprudenziale consolidato).
Difendere la tendenziale stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale, offerta dai precedenti delle corti supreme: non significa voler ‘ingabbiare’ la ragione e neppure significa voler comprimere il libero convincimento del giudice o voler irrigidire il flusso evolutivo della giurisprudenza; ma significa soltanto voler conciliare l’insopprimibile fermento del dibattito giuridico con le insopprimibili esigenze di certezza e prevedibilità correlate alla legalità nazionale ed alla legalità europea.
D) Ancora, è indubbio che il principio della tendenziale uniforme e stabile interpretazione della legge non esclude che vi possano essere mutamenti della giurisprudenza: al riguardo, invero, è opinione diffusa che la giurisprudenza deve al contempo garantire la stabilità nel cambiamento ed il cambiamento nella stabilità.
Può essere utile considerare che il principio, per cui le leggi hanno generalmente efficacia soltanto per il futuro, è diretto ad impedire che i consociati, sulla base di un determinato assetto normativo, possano compiere scelte, poi messe in discussione sulla base di norme entrate in vigore successivamente. Detto principio, riguarda soltanto le disposizioni normative e, pur rappresentando nell’ordinamento italiano un principio costituzionale soltanto per le leggi penali (art. 25, secondo comma, della Costituzione), costituisce espressione di un generale principio di civiltà giuridica, da tutti condiviso.
Orbene, gli orientamenti giurisprudenziali non sono di per sé equiparabili alle disposizioni legislative, in quanto, non essendo la giurisprudenza una fonte del diritto, la nuova interpretazione giudiziale di una regola legislativa dovrebbe avere efficacia retroattiva
(o, come pure si dice, con un termine forse più appropriato, retrospettiva).
Senonché, le decisioni giudiziarie, pur non dando vita in senso stretto a norme giuridiche, hanno un importante ruolo nell’integrare il diritto già posto (e quindi, indirettamente, nel costruirlo nella sua interezza), con la conseguenza che, anche nel nostro ordinamento, pur diverso da quello di common law , l’attività interpretativa del giudice, non è meramente ricognitiva del contenuto delle norme da applicare. La giurisprudenza, pur non essendo fonte del diritto, svolge ai giorni nostri nel nostro ordinamento giuridico, come in quello di tutti gli altri Paesi dell’Unione europea, un importante compito integrativo del tessuto ordinamentale: in questo senso la dottrina parla sempre più frequentemente della giurisprudenza come ‘formante del diritto’; e in questo senso questa Sezione con sentenza n. 10741/2009 ebbe a parlare di ‘giurisprudenza normativa’.
La problematica si è in concreto manifestata negli ultimi anni a seguito del verificarsi di mutamenti giurisprudenziali nell’interpretazione di disposizioni processuali, che hanno messo in luce il problema della tutela dell’affidamento della parte: quest’ultima, a fronte delle modalità improvvise ed imprevedibili con cui si era affermato il nuovo orientamento, rischiava di vedere frustrata l’azionata tutela giurisdizionale dei diritti. Ed ha trovato una risposta, quanto meno parziale, nella tecnica del prospective overruling , di seguito esposta, che ha come ratio quella di prevenire che dai suddetti mutamenti giurisprudenziali possano conseguire ricadute lesive del diritto di azione e di difesa.
Infine, è indubbio che la <> è una componente ineliminabile dell’esperienza giuridica contemporanea.
Il controllo di ragionevolezza della soluzione raggiunta rientra nella struttura di ogni interpretazione, in quanto ogni interprete (e, in particolare, il giudice) è chiamato non soltanto a determinare l’esatta
portata della regola o di un principio di fronte al caso concreto ovvero a comporre disposizioni normative e principi tra loro differenti ma anche a valutare se i suoi dicta siano o no ragionevoli in relazione al caso concreto (ed alle informazioni che di quest’ultimo si dispongono): una soluzione ragionevole in un determinato caso (e rispetto a talune informazioni) potrebbe non esserlo in altro caso (o anche, nello stesso caso, rispetto ad ulteriori informazioni).
Nell’attuale variegato contesto ordinamentale -sempre più caratterizzato (art. 117 primo comma Cost.) dalla incidenza del diritto europeo e del diritto internazionale (consuetudinario e convenzionale), nonché dalla presenza di principi e di clausole generali -la ragionevolezza è divenuta indispensabile criterio interpretativo: poiché la disciplina del caso concreto è quasi sempre il risultato dell’applicazione combinata di principii e di regole, la ragionevolezza rappresenta lo strumento per risolvere aporie e antinomie, altrimenti non superabili in via ermeneutica. Il tessuto sociale dei rapporti giuridici si offre sempre ad uno spettro di possibilità interpretative, ma ciascuna soluzione, laddove proposta, impone di essere accettata (o, quanto meno, accettabile) in funzione degli argomenti in base ai quali risulta proposta e del progressivo grado di condivisione che si realizza nel tempo attraverso il radicamento di precedenti conformi.
A contrastare il rischio di valutazioni arbitrarie da parte del singolo interprete è previsto l’obbligo di motivare la soluzione raggiunta, cioè di giustificarla sul piano logico, giuridico e teleologico. L’obbligo della motivazione, se adeguatamente assolto, può innescare un circolo virtuoso tra precedente, autorevolezza del suo richiamo e sua stabilizzazione, in vista della formazione di orientamenti giurisprudenziali tendenzialmente stabili e prevedibili.
Il ragionamento giuridico oggi si indirizza sempre più in forma persuasiva alla comunità di riferimento, con la conseguenza che è
essenziale evidenziare in chiave di persuasività il modo attraverso il quale si dia conto di una certa soluzione, giustificandone le premesse e le connessioni argomentative. I paradigmi di derivazione positivistica limitavano tale giustificazione, nell’ottica della fattispecie, al procedimento di tipo sillogistico. Oggi, le conclusioni non vanno più attinte esclusivamente da premesse formali, ma ne esigono una proficua interazione con una ragionevolezza fondata sulla condivisione di principi (non necessariamente riconducibili ad enunciati). Quale che sia il criterio che viene assunto a principio giustificativo della soluzione, essenziale è che esso appaia rispondere ad un parametro di <> (art. 11 Cost.) accettata o riconosciuta.
La rete di relazioni, nella quale si sostanzia l’esperienza giuridica di ogni comunità umana, esige una costante verifica in chiave di ragionevolezza. È opinione condivisa che, nella società del pluralismo, quale la nostra, il compito della giustizia sia quello di far convivere le diversità all’interno della stessa unità sociale. E ciò non può che accadere nel riferimento a principi che possano essere accettati dalla generalità dei consociati come ragionevoli: da qui la decisione di una motivazione in chiave di ragione. Così intesa, la ragionevolezza è espressione di un criterio di valore in cui buon senso, proporzionalità e giusto equilibrio di interessi nelle circostanze correnti concorrono a determinare qualsiasi processo applicativo del diritto.
4.2. Orbene, il ricorrente, pur partendo da corrette considerazioni di sistema, perviene a conclusioni errate sul piano del c.d. ‘merito cassatorio’.
Invero, il ricorrente si duole che la corte territoriale avrebbe male interpretato il reale petitum della causa, che era quello di ottenere dalla NOME il versamento delle somme, oggetto della richiesta di indennizzo.
Senonché: a) egli, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva posto a fondamento della sua domanda l’esistenza di un patto fiduciario, che sarebbe intervenuto tra lui e la NOME circa il ritrasferimento dell’immobile, giungendo a precisare che <>; b) per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass. n. 16612/2008), <>; c) egli, pur disponendo dell’azione di indebito oggettivo (come lo stesso ricorrente ipotizza a p. 32 del ricorso, senza poi -singolarmente -indicare le ragioni del mancato esperimento), ha fin dall’inizio dichiaratamente inteso – e reiteratamente dichiarato di intendere esperire un’azione di arricchimento senza causa, cioè una azione che, come è noto, ha come suo fondamentale carattere la sussidiarietà, di talché la corte territoriale ha correttamente dichiarato l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c..
Il ricorrente si duole altresì che la corte territoriale avrebbe deciso la causa sulla base di un mero richiamo alla sentenza n. 6459/2020 delle Sezioni Unite.
Senonché la corte territoriale già con ordinanza del 21 giugno 2018 (dunque, anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite) aveva sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sul presupposto che <>.
D’altra parte, la corte territoriale dichiarando inammissibile l’azione di arricchimento, per difetto del requisito di sussidiarietà, ha fatto corretta applicazione del principio della ragione più liquida. Come è noto, tale principio -che è stato più volte affermato dalle Sez. Un. di questa Corte, ad es. con sentenza n. 11799/2017, ad esito di una interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto di cui agli artt. 187 e 276 c.p.c. e che trova ormai applicazione non soltanto nella giurisprudenza di merito, ma anche in quella di legittimità, civile (Cass n. 26214 e n. 2805/2022, n. 20555 e n. 3049/2020, n. 10839 e n. 363/2019, n. 11458/2018) e penale (Cass. n. 23148 e n. 8327/2021), nonché nella giurisprudenza amministrativa (cfr. AVV_NOTAIO di Stato, Sez. V, sent. n. 10970/2022) -lascia il giudice libero di scegliere, fra le medesime tipologie di questioni (rispettivamente, di rito o di merito), quella che ritiene “più liquida”. In altri termini, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., il profilo dell’ordine delle questioni da trattare, previsto nel codice di rito, può essere legittimamente sostituito dal profilo dell’evidenza ogni qualvolta, come per l’appunto nel caso di specie, la causa può essere decisa sulla base di una questione (di rito o di merito), ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (rispettivamente di rito o di merito).
C) Infine, il ricorrente, nel contestare la ragionevolezza del revirement operato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 6459/2020, sostanzialmente prospetta, da un lato, la non applicabilità del nuovo orientamento espresso dalla citata sentenza ( rectius una sua applicazione non retroattiva) e, dall’altro, l’applicabilità della giurisprudenza formatasi in precedenza. Egli in sostanza invoca una c.d. prospective overruling , cioè una applicazione solo per il futuro -e non anche con riguardo alla situazione già sorta -del mutamento
della propria precedente giurisprudenza da parte del giudice della nomofilachia.
Senonché – secondo consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 4135/2019, n. 23675/2014, n. 17402/2012, n. 15144/2011, n. 21095/2004; si cfr. anche la sentenza n. 18288/2010 delle Sezioni Unite Penali), seguita dalla giurisprudenza di legittimità delle sezioni semplici (tra le altre: Cass. n. 3436/2023; n. 552/2021, n. 1370/2013, n. 12704/2012 e n. 28967/2011) anche nella giurisprudenza di legittimità possono darsi mutamenti interpretativi e, affinché il nuovo orientamento non sia “retroattivo” (come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali), devono ricorrere in via cumulativa i seguenti presupposti:
che si verta in materia di mutamento di giurisprudenza su una regola del processo;
che tale mutamento sia stato imprevedibile a cagione del carattere lungamente consolidatosi nel tempo del pregresso indirizzo, tale -cioè -da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso;
che l’ overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.
Come ben può constatarsi, nel caso in esame, non ricorrono con certezza quanto meno i presupposti che precedono sub a) e sub c).
D’altra parte, è errato sostenere che nel caso di specie il revirement riguarderebbe sì un istituto di diritto sostanziale, ma gli effetti della sentenza sarebbero di natura processuale: tale argomentazione, da un lato, prova troppo, nel senso che il diritto sostanziale ha sempre ripercussioni sul piano processuale, e, dall’altro, dimentica che l’ overruling sostanziale consente sempre la possibilità di riproporre l’azione secondo le nuove interpretazioni sostanziali.
Tanto si verifica anche nel caso di specie, nel quale il COGNOME conserva la facoltà di esperire nei confronti della COGNOME l’azione di indebito oggettivo o qualunque altra che fosse fondata sull’intercorso pactum fiduciae (impregiudicato il merito del medesimo, contestato dalla controparte); e tanto, fatto salvo il rispetto dei termini di prescrizione, ma, beninteso, quanto al diritto di credito sottostante avvantaggiandosi dell’effetto sospensivo ed interruttivo della pendenza della lite sulla sola domanda che poteva dirsi per lui ammissibile al momento del dispiegamento: anche perché, alla stregua del diritto vivente in quel tempo, l’azione diretta di adempimento neppure poteva essere esercitata.
5. In buona sostanza, concluso nel senso che correttamente i giudici del merito hanno qualificato la domanda proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c., la fattispecie va decisa in applicazione de i seguenti principi di diritto:
«In ipotesi di patto di fiducia avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile non concluso in forma scritta, prima del mutamento della giurisprudenza consolidata sulla sua nullità, poteva predicarsi, in favore dell’avente diritto a quel ritrasferimento, l’ammissibilità di un’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., per carenza di azioni contrattuali a causa della rilevata nullità.
La sopravvenienza del mutamento di quella giurisprudenza, in base al quale è ora consentito il dispiegamento di un’ordinaria azione di adempimento o comunque su di esso basata (quale quella di ripetizione per inadempimento), elide in radice tale presupposto di ammissibilità dell’azione di indebito arricchimento: la quale neppure può essere riqualificata in altra contrattuale, per l’irriducibilità ad unità dei relativi presupposti di fatto e di diritto, tanto da dovere infine essere dichiarata inammissibile.
Il medesimo mutamento rende, al contempo ed in quanto ora esclude la nullità di quel patto concluso in forma non scritta, oggi esercitabile il diritto di esperire, in base a quel medesimo patto, un’ordinaria azione contrattuale, il cui termine prescrizionale, fino a che per diritto vivente non è stato possibile azionarlo per la reputata nullità del patto, non può dirsi avere iniziato il suo decorso>>.
In tali termini integrata od intesa la sua motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la gravata sentenza si sottrae alle censure ad essa mosse dal ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Le spese processuali relative al presente giudizio vanno invece integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis (trattandosi di procedimento introdotto in primo grado nel febbraio 2014), in considerazione della sopravvenienza in corso di causa del revirement di cui sopra si è discusso e della sostanziale correttezza di alcune affermazioni di principio contenute in ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti anche le spese del presente giudizio; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023, nella camera di