Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4905 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4905 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6845/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
contro
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2265/2020 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel gennaio 2005, NOME COGNOME citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, RAGIONE_SOCIALE, assumendo di aver concluso con la società un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile sito in Foggia e lamentando che le opere appaltate non erano state completate mentre quelle eseguite presentavano vizi e difformità; l’attrice ha dunque domandato condannarsi controparte all’eliminazione dei vizi e delle difformità o, in subordine, ridursi il prezzo, con condanna dell’appaltatrice alla restituzione di quanto pagato in eccesso e al risarcimento dei danni.
La società convenuta si costituì, negando che tra le parti fosse intercorso un rapporto unitario di appalto, assumendo di aver concordato di volta in volta con l’attrice, con suo marito NOME COGNOME e con sua madre NOME COGNOME l’esecuzione di singoli interventi, nonché sollevando eccezione di decadenza della controparte dalla garanzia; la convenuta chiamò in causa NOME COGNOME e NOME COGNOME e chiese condannarsi tutti i committenti al pagamento di somme relative ad alcune fatture emesse a fronte dei lavori eseguiti.
I terzi chiamati NOME COGNOME e NOME COGNOME eccepirono il difetto di legittimazione passiva e chiesto rigettarsi la domanda avversaria.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Foggia condannò la società convenuta alla restituzione in favore dell’attrice della somma di euro 15.660,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché a rifondere alle controparti le spese processuali e di C.T.U.
Impugnata detta sentenza da parte di RAGIONE_SOCIALE, nella resistenza sia di NOME COGNOME, la quale ha proposto appello incidentale, sia di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – citati quali eredi dei terzi chiamati, nel frattempo deceduti la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2265/2020 pubblicata il 23.12.2020, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore di NOME COGNOME della somma di euro 15.660,45, oltre interessi
ma senza rivalutazione monetaria, ha compensato per un quinto tra l’appellante principale e l’appellante incidentale le spese di entrambi i gradi di giudizio, ha condannato la società al pagamento degli altri quattro quinti in favore di NOME COGNOME ed alla rifusione delle spese processuali in favore degli altri appellati, ha compensato le spese nei rapporti tra l’appellante incidentale e gli appellati ed ha confermato, per il resto, la sentenza impugnata.
Nella motivazione, la Corte, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: era infondata l’eccezione relativa alla mancata comunicazione all’appellante di un’ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva ammesso la consulenza tecnica d’ufficio ed un’ulteriore prova testimoniale, non essendo stato arrecato alcun pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa della parte; – il rapporto contrattuale oggetto di causa era intercorso soltanto tra l’attrice e la convenuta, mentre i terzi chiamati erano ad esso estranei; era infondata l’eccezione di decadenza ex art. 1167 c.c., non essendo sufficiente a far decorrere il termine per la denuncia la mera visibilità dei vizi, ma dovendo anche acquisirsi un sufficiente livello di consapevolezza circa il loro rapporto causale con la cattiva esecuzione delle opere; la domanda dell’attrice di risarcimento per equivalente, accolta in primo grado, non era nuova, in quanto ricompresa in quella di risarcimento in forma specifica mediante eliminazione dei vizi; il credito restitutorio dell’attrice era di valuta e non di valore; le critiche alla C.T.U. formulate dall’appellante negli scritti conclusivi del giudizio di primo grado non potevano essere esaminate, siccome tardive; il parziale accoglimento delle richieste dell’appellante giustificava la compensazione delle spese processuali per un quinto.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di sei motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con ulteriore controricorso.
Fissata la trattazione in camera di consiglio, i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 159-176-178 c.p.c. violazione dell’art. 170 c.p.c. – violazione del diritto di difesa e del principio di buona fede violazione dell’art. 253 c.p.c. – omessa – lacunosa e contraddittoria motivazione su un punto essenziale.
In sostanza, la società ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa, derivante dalla mancata comunicazione alla stessa dell’ordinanza, emessa fuori udienza, con cui era stata ammessa prova testimoniale ed era stata disposta consulenza tecnica d’ufficio.
Il motivo è infondato.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr.: Cass. n. 26419/2020; in senso conforme, si veda anche: Cass. n. 26831/2014).
Nella specie, la ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio concreto assertivamente derivante dal conferimento dell’incarico al C.T.U. e dall’assunzione in sua assenza della prova per testi ammessa, limitandosi a sostenere, in relazione al primo mezzo istruttorio sopra indicato, di non
aver potuto svolgere alcun ruolo attivo ed indirizzare le operazioni verso una idonea impalcatura di indagine, rispetto ai quesiti posti.
Sul punto, premesso che la censura formulata nella presente sede costituisce riproposizione di una doglianza già sollevata nel giudizio di appello ed oggetto di compiuta trattazione nella sentenza impugnata proprio con riferimento, tra l’altro, all’insussistenza di una lesione concreta del diritto di difesa – attesa la partecipazione della società alle operazioni peritali fin dal primo sopralluogo anche a mezzo del difensore o del consulente tecnico di parte – la ricorrente non ha fornito alcuna specifica indicazione sui quesiti, non assegnati in concreto al C.T.U., che la parte, ove presente, avrebbe chiesto di formulare all’udienza di conferimento dell’incarico.
Considerazioni non dissimili valgono per quanto concerne la prova per testi, di cui non è riportato il contenuto e della cui irrilevanza ai fini della decisione si è dato atto nella sentenza impugnata.
Le lacune nell’esposizione della parte impediscono una compiuta valutazione della censura.
Esigenze di priorità logica richiedono di esaminare, a questo punto, il terzo motivo, che è rubricato come segue: violazione dell’art. 360 c.p.c. -errato e mancato esame delle osservazioni alla CTU – mancata ed omessa motivazione violazione e falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c., 2 comma. In particolare, a dire della ricorrente, premesso che l’elaborato peritale era erroneo, essendo stati ivi accertati i lavori effettuati dalla convenuta unicamente sulla scorta dei preventivi e indipendentemente dal loro recepimento in accordi contrattuali, la Corte distrettuale non aveva esaminato le osservazioni svolte in proposito, ritenendole tardive, e ciò nonostante l’eccezione di nullità delle operazioni peritali sollevata a causa della mancata comunicazione dell’ordinanza che aveva ammesso la C.T.U. Il motivo è fondato.
In tema di ricorso per cassazione, l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla C.T.U. è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte (cfr.: Cass. n. 9925/2024).
Nella specie, anche prescindendosi dall’eccezione di nullità della C.T.U. per la pretesa violazione del diritto di difesa, di cui innanzi, in ogni caso deve osservarsi che dal ricorso e dall’esame della sentenza impugnata risulta che l’omesso esame delle osservazioni è stato motivato dalla Corte d’appello con la tardività dei rilievi, in quanto formulati soltanto nella memoria di replica depositata in primo grado e ripresi nel gravame.
In senso contrario, si osserva che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 5624/2022).
È stato inoltre affermato che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis , il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua
funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (cfr.: Cass. n. 32965/2024).
Ne deriva che la Corte distrettuale ha errato nel ritenere tardive le osservazioni e nell’omettere, conseguentemente, di valutarle.
Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione di legge confusa assente o contraddittoria delibazione della domanda riconvenzionale.
In particolare, la ricorrente lamenta che, a causa dell’erronea individuazione in sede di C.T.U. dei lavori effettivamente svolti dalla stessa e dell’acritica adesione dei giudici di merito all’elaborato peritale, la ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti sia avvenuta attribuendo alla società un numero maggiore di opere difettose rispetto a quelle eseguite; la parte, inoltre, ha evidenziato che la quantificazione dei pagamenti effettuati dalla committenza risentiva di una duplicazione della documentazione prodotta a fini probatori e che le doglianze sollevate, in proposito, in appello erano state ignorate dalla Corte distrettuale, la quale aveva fatto esclusivo riferimento alla contabilità elaborata dal C.T.U.
Il motivo è assorbito, visto che la Corte d’appello, dovendo riesaminare la contabilizzazione dei rapporti di dare ed avere ricostruita dal C.T.U. alla luce dei rilievi critici formulati dalla parte, dovrà necessariamente rivalutare anche le questioni oggetto del motivo in esame.
Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., comma 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. – violazione e falsa applicazione art. 2058 c.c. contrasto e travisamento dell’art. 2058 c.c.
In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto inammissibile il mutamento, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda dell’attrice, la quale originariamente aveva richiesto la condanna della convenuta all’effettuazione dei lavori di eliminazione di vizi e difformità delle opere eseguite e poi aveva, invece, richiesto il risarcimento per equivalente, previsto dall’art. 2058 c.c. soltanto qualora la reintegrazione risulti eccessivamente onerosa; al riguardo, la Corte distrettuale si era limitata ad affermare che le suddette conclusioni non erano fra loro difformi.
Il motivo è infondato.
Nel contratto di appalto, il committente, che lamenti difformità o difetti dell’opera, può richiedere, a norma dell’art. 1668, primo comma, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell’appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall’art. 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. Tale domanda risarcitoria non si identifica con quella diretta all’attribuzione del risarcimento per equivalente che il committente proponga in subordine alla mancata esecuzione specifica della condanna all’eliminazione delle difformità o dei vizi: la prima, infatti, che postula la colpa dell’appaltatore, è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell’appaltatore (come nel caso di danni a persone o a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente); la seconda, che prescinde dalla colpa dell’appaltatore tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un ” minus ” rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della ” eadem res debita “, sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi (cfr.: Cass. n. 2346/1995; Cass. n. 6181/2011; Cass. n. 24305/2017); a fronte della
domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario (cfr.: Cass. n. 1470/2025).
Avuto riguardo a quanto precede, deve ulteriormente rilevarsi che è sempre consentito alla parte procedere alla riduzione della pretesa originariamente formulata (cfr.: Cass. n. 475/2002), né costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c. l’accoglimento, anche d’ufficio, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte e che non esuli dalla ” causa petendi “, non riscontrandosi in questa situazione alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (cfr.: Cass. n. 3566/2006).
La sentenza impugnata è corretta, essendosi attenuta ai principi sopra esposti.
Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. – travisamento atti istruttori – errore e travisamento di diritto violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. -violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – mancato travisato ed erroneo esame di un punto decisivo.
A parere della ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel non ritenere l’attrice decaduta dalla garanzia per i vizi, essendo questi ultimi facilmente riconoscibili, sicché l’epoca della loro scoperta doveva ritenersi ben anteriore a quella della trasmissione della relazione del consulente di parte; tale fatto decisivo era stato ignorato nella sentenza impugnata ed era stato addirittura confuso nell’affermazione dell’esistenza di un vizio genetico della domanda.
Il motivo è infondato.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 1667 c.c., in primo luogo, deve rilevarsi che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena
d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).
In secondo luogo, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).
Nella specie, la ricorrente, lungi dall’esaminare il contenuto precettivo della norma e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, ha invece fatto riferimento, neppure specifico, a quanto emergeva dagli atti, in tal modo rendendo evidente che la censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.
Quanto, poi, al prospettato omesso esame di un fatto decisivo, deve osservarsi che, come già affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.
In concreto, dalla formulazione del motivo di ricorso si evince che ciò che la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare sarebbe costituito dalla riconoscibilità dei vizi, che integra gli estremi non già di un fatto storico, bensì di una valutazione.
Quanto esposto dalla parte non integra gli estremi del travisamento della prova, vizio che, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (” demonstrandum “), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (” demonstratum “), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c)
che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (cfr.: Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 20737/2025).
In ogni caso, il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 5792/2024).
Il sesto motivo è rubricato come segue: violazione di legge – errato riconoscimento della legittimazione passiva – omessa e contraddittoria motivazione.
Secondo la ricorrente, doveva considerarsi erroneo il mancato riconoscimento della legittimazione passiva dei terzi chiamati NOME COGNOME, proprietaria dell’immobile da ristrutturarsi, e NOME COGNOME, suo genero e soggetto che, come affermato dai testi escussi, aveva seguito i lavori in cantiere ed aveva concordato i relativi prezzi; a parere della parte, la sussistenza di un contratto di comodato tra l’attrice e la madre NOME COGNOME non determinava il venir meno dell’interesse della proprietaria, e l’affermazione del giudice del merito, secondo cui il
rapporto sostanziale era sorto soltanto tra l’attrice e la società convenuta, era immotivata e contraria a quanto emerso in sede di prova testimoniale. Il motivo è infondato.
Quanto alla prospettata violazione di legge, la ricorrente non ha specificato né le norme che ritiene violate, né il loro contenuto precettivo, né le parti della motivazione della sentenza impugnata che, a suo parere, se ne discostano, con le relative ragioni.
Per il resto, la parte, allegando l’assenza di motivazione senza tuttavia dar conto specificamente di come la questione sia stata fatta valere nell’atto di appello, sollecita di fatto un riesame del merito, omettendo di riportare o richiamare precisamente le risultanze istruttorie che supporterebbero la sua tesi.
Si noti, in proposito, che la Corte d’appello ha considerato insufficiente « la circostanza – riferita da alcuni testi – che i chiamati in causa abbiano manifestato interesse in alcune fasi dei lavori », in tal modo mostrando di aver valutato le prove assunte al riguardo.
Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al terzo motivo, assorbito il secondo e rigettati i restanti.
Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, perché provveda al riesame della domanda in applicazione dei principi suesposti.
Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME