Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 974 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 974 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28626-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro RAGIONE_SOCIALEre, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro RAGIONE_SOCIALEre, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro RAGIONE_SOCIALEre, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 6272/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/09/2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
Fatti di causa:
La società di revisione RAGIONE_SOCIALE impugnava innanzi al Tar del Lazio gli atti di una gara informale avviata dall’RAGIONE_SOCIALE d’ora in avanti, breviter , RAGIONE_SOCIALE per l’affidamento dei servizi di revisione legale per il periodo 2020-2028. In particolare, sostenendo la natura di organismo di diritto pubblico RAGIONE_SOCIALE‘ICS, la ricorrente, risultata prima classificata nella graduatoria, chiedeva l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di mancata aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa gara per contrasto con le regole RAGIONE_SOCIALEstiche di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti RAGIONE_SOCIALE, nonché con i principi del procedimento amministrativo.
Con sentenza n.5336 del 20 maggio 2020 il Tar del Lazio, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione formulata dall’RAGIONE_SOCIALE di cred ito resistente e dalla società aggiudicataria (RAGIONE_SOCIALE), dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, indicando come munita di giurisdizione nella causa l’autorità giudiziaria ordinaria.
Il Tar, avendo ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE opera con metodo economico nel settore – aperto alla concorrenza – del RAGIONE_SOCIALE per lo RAGIONE_SOCIALE e per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e assume i rischi d’impresa collegati a tale RAGIONE_SOCIALE, ha escluso la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla figur a giuridica di ‘ organismo di diritto pubblico ‘, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza del requisito teleologico integrato dal soddisfacimento di ‘ esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale ‘.
Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 13 settembre 2021, n.6272, ritenuti sussistenti in capo ad RAGIONE_SOCIALE tutti i requisiti per la relativa qualificazione come organismo di diritto pubblico, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha annullato con rinvio la sentenza del Tar Lazio, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto determinante ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del c.d. requisito teleologico, la missione pubblica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, affermando la preminenza log ica sulle modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE cui è preposto il soggetto, RAGIONE_SOCIALEe ragioni istitutive e RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALEstiche perseguite, individuandole in interessi socialmente e costituzionalmente rilevanti (tutela del risparmio e promozione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa cultura).
Il giudice amministrativo di appello ha poi evidenziato, al fine di sostenere l’estraneità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai meccanismi concorrenziali del settore creditizio in cui opera, l’influenza dominante RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali nella g estione RAGIONE_SOCIALE‘ente, emergente oltre che dalla composizione degli organi di amministrazione, in particolare,
dal supporto finanziario statale derivante dall’iscrizione a capitale di RAGIONE_SOCIALE speciali di titolarità RAGIONE_SOCIALEo Stato gestiti dall’RAGIONE_SOCIALE e utilizzabil i dallo stesso per il ripianamento di eventuali perdite. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale elemento idoneo ad escludere, con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE istituzionalmente svolta da RAGIONE_SOCIALE, l’assunzione del rischio di impresa, non ravvisando, pertanto, alcun ostacolo al riconoscimento in capo all’RAGIONE_SOCIALE del requisito teleologico e dunque alla relativa individuazione RAGIONE_SOCIALEa natura di organismo di diritto pubblico.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto innanzi a queste Sezioni Unite ricorso per motivi di giurisdizione, in relazione agli artt. 111, comma 8 Cost. e 362, comma 1 c.p.c., avverso la sentenza indicata in epigrafe, insistendo affinché fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita nel presente giudizio con controricorso in qualità di controinteressata in adesione al ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dei rispettivi atti di parte.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 6 dicembre 2022.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Occorre preliminarmente rilevare, per una completa cognizione RAGIONE_SOCIALEe vicende che ruotano attorno al presente giudizio, che la RAGIONE_SOCIALE, per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Consiglio di Stato qui impugnata, ha riassunto il giudizio innanzi al TAR e che, con istanza del 16 dicembre 2021, l’RAGIONE_SOCIALE d’ora in avanti, breviter , ICS – ha chiesto al Consiglio di Stato la
sospensione degli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 1 c.p.a.
1.1 Istanza che è stata accolta con ordinanza n.430 del 31 gennaio 2022.
1.2 Inoltre, va ricordato che la sentenza oggi all’esame di queste Sezioni Unite è stata separatamente impugnata per revocazione dall’RAGIONE_SOCIALE innanzi al Con siglio di Stato che, con sentenza n. 4050 del 23 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso l’ICS prospetta l’eccesso di potere giurisdizionale nel quale sarebbe incorso il Consiglio di Stato nell’ affermare la natura di organismo di diritto pubblico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, nel ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla controversia promossa dalla società RAGIONE_SOCIALE revisione RAGIONE_SOCIALE
2.1 In particolare, il ricorrente muovendo dal presupposto RAGIONE_SOCIALEa natura imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE bancaria dallo stesso esercitata, deduce l’inapplicabilità alla procedura informale di gara indetta per l’affidamento del servizio di revisione legale RAGIONE_SOCIALE‘Istitut o dei vincoli RAGIONE_SOCIALE‘evidenza pubblica previsti dal Codice dei contratti RAGIONE_SOCIALE, per carenza in capo allo stesso del presupposto soggettivo di tale disciplina.
2.2. La sentenza impugnata, nel qualificare l’ICS organismo di diritto pubblico, avrebbe fatto errata applicazione dei principi affermati in materia dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e ribaditi da queste Sezioni Unite, per aver reputato elemento fondante la qualifica di organismo di diritto pubblico la rilevanza generale degli interessi, omettendo cosi di considerare il criterio fondamentale RAGIONE_SOCIALEe concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
2.3 In particolare, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la composizione in gran parte pubblica del proprio capitale -valorizzata dal Consiglio di Stato per quali ficare l’ICS come organismo di diritto pubblico non potrebbe
essere considerata elemento tale da differenziare l’ICS dalle altre imprese bancarie che operano sul mercato del RAGIONE_SOCIALE in regime di concorrenza, né tantomeno rilevare ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità o meno di un rischio di impresa, inerendo propriamente tale elemento al requisito RAGIONE_SOCIALE‘influenza dominante e non già a quello teleologico.
Occorre a questo punto preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso e del controricorso in adesione proposte dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente, rispetto alle quali occorre rammentare che, muovendo dalla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n.6/2018, è principio consolidatosi nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite che il sindacato esercitato dalla Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 362 c.p.c., comma 1 e 110 c.p.a., è consentito ove si richieda l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale sconfinamento dai limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, per il riscontro di vizi che riguardano l’essenza RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, cui attengono gli errores in iudicando o in procedendo (Cass. S.U., n.6891/2016; conf., di recente, Cass., S.U., n.25503 /2022, all’indomani di Corte giust. UE, 21 dicembre 2021, RAGIONE_SOCIALE , C-497/20, nonché Cass. S.U., n. 36899/2021 e Cass. S.U., n.25499/2022).
3.1 Spetta poi alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione non solo il giudizio vertente sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma attributiva RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, ma anche il sindacato relativo all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni, non meramente processuali, che regolano la deducibilità e il rilievo del difetto di giurisdizione, nonché di quelle correlate attinenti al sistema RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni (Cass., S.U., n. 20727/2012; Cass. S.U., 9 marzo 2015 n. 4682/2015; Cass. S.U., n. 21260/2016).
3.2 Ciò posto, va in particolare rammentato che le controversie sulle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture rientrano nella giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 c.p.a., al ricorrere RAGIONE_SOCIALEa duplice condizione di cui all’art. 133, c.1, lett. e), n. 1), c.p.a. occorrendo, per un verso, che il contratto da affidare rientri nella tipologia contrattuale per la quale è previsto l’espletamento di una procedura di gara avente ad oggetto «lavori, servizi e forniture» (presupposto oggettivo) e, per altro verso, che la procedura di scelta del contraente sia espletata da soggetti «comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale» (presupposto soggettivo).
3.3 Ora, costituendo la qualificazione di ICS come organismo di diritto pubblico operata dal Consiglio di Stato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘attrazione nella giurisdizione del g.a. RAGIONE_SOCIALEa controversia, rientra sicuramente nel perimetro RAGIONE_SOCIALEe prerogative riservate al sindacato di queste Sezioni Unite in punto di giurisdizione sollecitato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente la verifica in ordine alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che condizionano la giurisdizione del giudice amministrativo, stante la piena riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe censure prospettate ai motivi inerenti al la giurisdizione, di cui all’art. 111, c.8 Cost.
3.4 Va invece dichiarata l’inammissibilità per tardività del controricorso in adesione di RAGIONE_SOCIALE, sollecitata dalla RAGIONE_SOCIALE
3.5 Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, sicché si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio subordinata alla sorte RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale (Cass., n.10329/2016 e Cass., n. 7564/2006), con
conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 c.p.c. in tema di impugnazione incidentale tardiva, operante esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale.
3.6 N el caso in esame, il ‘controricorso’ incidentale di PwC è stato invece proposto a tutela di un interesse sorto non dall’impugnazione principale (né diretta contro di essa), ma dall’emanazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e non si sottrae -quindi -all’osservanza dei termini ordinari di impugnazione, neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quelle contenute nel ricorso principale (in questo senso, Cass., n.41254/2021; Cass. n.24155/2017; Cass. n.26505/2009).
3.7 Orbene, essendo stata la sentenza del Consiglio di Stato notificata a tutte le parti in data 14.09.2021, il deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto difensivo di PwC è stato depositato il 3.12.2021 e, dunque, oltre il termine di sessanta giorni fissato dagli artt. 325, c.2 e 326, c.1., c.p.c., non operando in questo caso il maggior termine di cui all’art. 327, c.1 c.p.c.
3.8 Ne consegue l’inammissibilità di tale atto.
Ciò posto, la questione all’e same di queste Sezioni Unite si impernia sulla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘ICS come organismo di diritto pubblico, in quanto provvisto del requisito teleologico, non essendo in discussione i requisiti RAGIONE_SOCIALE‘influenza pubblica dominante e RAGIONE_SOCIALEa personalità giuridica, già acclarati dal giudice amministrativo.
Ora, per risolvere la questione prospettata occorre muovere dalla normativa eurounitaria in materia di contratti RAGIONE_SOCIALE e dal suo recepimento nella legislazione nazionale.
5.1 L’articolo 2, paragrafo 1, punt o 4, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2014/24/UE sugli appalti RAGIONE_SOCIALE dispone che «ai fini RAGIONE_SOCIALEa presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: ‘organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche: a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) sono dotati di personalità giuridica; e c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più RAGIONE_SOCIALEa metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico».
5.2 L’articolo 3, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti RAGIONE_SOCIALE – alla lett. d), qualifica come organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV”, con i seguenti tre requisiti:
“1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui RAGIONE_SOCIALE sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti RAGIONE_SOCIALE territoriali o da altri organismi di diritto pubblico .
5.2.1 Tale disposizione rinvia ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALE‘organismo di diritto pubblico all’elenco contenuto nell’allegato IV – avente carattere dichiaratamente non tassativo – recante ‘Elenco degli organismi e RAGIONE_SOCIALEe categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari’ (All. IV che sostituisce l’Allegato III al d.lgs. n.163/2006), che nelle categorie individua, tra gli altri, anche ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEive, RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ nonché ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di promozione artistica’.
5.2.2 Ed è sempre l’art. 3, ult.cit., ad includere gli organismi di diritto pubblico tra le amministrazioni aggiudicatrici (lett. a) e tra gli enti aggiudicatori (lett. e), cui si applica la disciplina degli appalti e RAGIONE_SOCIALEe concessioni di lavori, servizi e forniture dettata dal medesimo decreto.
5.3 Tale inquadramento determina, per l’un verso, l’assoggettamento ex lege RAGIONE_SOCIALEe procedure di scelta del contraente alla normativa UE ed alle regole di evidenza pubblica e, quanto ai criteri di riparto, la devoluzione RAGIONE_SOCIALEe controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, comma primo, lett. e), n. 1 del d.lgs. n.104 del 2010.
5.4 Orbene, come già ricordato da queste Sezioni Unite – Cass. S.U., n.1494/2022 – la disposizione di cui al richiamato art. 3 d.lgs. n.50/2016 riproduce quella contenuta nell’art. 6, par. 4, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2014/23/CE e nell’art. 2, par. 1, n. 4 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2014/24/CE, di cui il d.lgs. n. 50 cit. costituisce gemmazione ed a sua volta riprende quella già riportata nell’abrogato art. 3, c.26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, attuativo degli artt. 2, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2004/17/CE e 1, par. 9 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2014/18/CE.
6. Ora, la matrice comunitaria RAGIONE_SOCIALEa disciplina in tema di organismo di diritto pubblico impone di considerare che l’interpretazione del diritto interno attuativo di una normativa UE deve essere conforme al quadro normativo eurounitario nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE, in modo da salvaguardare il canone RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione c.d. funzionale o RAGIONE_SOCIALE‘effetto c.d. utile, dovendosi, pertanto, interpretare sia le norme UE che quelle interne in modo che abbiano una utilità pratica e al fine di sviluppare quanto più possibile il loro contenuto.
6.1 In estrema sintesi, i tre requisiti di cui si è detto sono stati ritenuti dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea cumulativi , nel senso che in assenza di una sola di tali condizioni, l’ente non può essere considerato «organismo di diritto pubblico», fermo restando che i tre criteri menzionati nell’ambito del terzo requisito hanno invece carattere alternativo (v., in tal senso, Corte giust., 3 febbraio 2021, RAGIONE_SOCIALE), cause riunite C-155/19 e C-156/19, par.35; Corte giust., 12 settembre 2013, RAGIONE_SOCIALE , C-526/11, par.20,
nonché Corte giust., 5 ottobre 2017, RAGIONE_SOCIALE UAB , C-567/15, par.30).
6.2 Si è altresì precisato che la nozione di «organismo di diritto pubblico» deve essere interpretata estensivamente, ‘alla luce del duplice scopo di promozione RAGIONE_SOCIALEa concorrenza e RAGIONE_SOCIALEa trasparenza perseguito dalle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti RAGIONE_SOCIALE‘ (Corte giust., 27 febbrai o 2003, NOME COGNOME , C-373/00, par.43; Corte giust., 15 maggio 2003, Commissione/Spagna , C-214/00, par.53), al fine di «escludere sia il rischio che gli offerenti o candidati nazionali siano preferiti nell’attribuzione di appalti da parte RAGIONE_SOCIALEe amministra zioni aggiudicatrici, sia la possibilità che un ente finanziato o controllato dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche» (Corte giust., 5 ottobre 2017 , RAGIONE_SOCIALE UAB , C-567/15, par.55).
6.3 In questo senso, si è detto, alla nozione di «organismo di diritto pubblico» dev’essere data un’interpretazione funzionale (v., in particolare, Corte giust., 15 maggio 2003, Commissione/Spagna , C-214/00, par.53; Corte giust., 12 dicembre 2002 , RAGIONE_SOCIALE, C-470/99, parr. 51-53).
6.4 Il giudice di Lussemburgo ha infatti precisato che l’effetto utile RAGIONE_SOCIALEe direttive in materia di appalti RAGIONE_SOCIALE non sarebbe pienamente preservato qualora l’applicazione di tali norme ad un organismo che soddisfi le tre condizioni citate potesse essere esclusa per il solo fatto che, secondo il diritto nazionale cui è soggetto tale organismo, la sua forma e il suo regime giuridico rientrano nell’ambito del diritto privato (Corte giust., 15 maggio 2003, Commissione/Spagna , C-214/00, par.56), ovvero per il solo fatto che sin dalla sua istituzione non gli erano state affidate le RAGIONE_SOCIALE di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale da esso svolte in pratica. Ragion per cui l’intento di garantire l’effetto utile RAGIONE_SOCIALEa normativa eurounitaria osta a che si
operi la distinzione secondo che gli statuti di un siffatto organismo siano stati o meno adattati per riflettere le modifiche effettive del suo campo di RAGIONE_SOCIALE (Corte giust., 12 dicembre 2002, RAGIONE_SOCIALE ., C-470/99, par.57-58).
6.5 Inoltre, quanto al requisito teleologico, si è evidenziato che l’unica interpretazione idonea a garantire l’effetto utile sia quella di ritenere che la disposizione che lo individua abbia istituito, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa categoria dei bisogni di interesse generale, una loro sottocategoria comprendente quelli di carattere non industriale o commerciale (Corte giust., 10 novembre 1998, BFI Holding , C360/96, par.34). In tale prospettiva la valutazione di detto carattere deve essere operata tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali le circostanze che hanno presieduto alla creazione RAGIONE_SOCIALE‘organismo considerato e le condizioni in cui quest’ultimo esercita le RAGIONE_SOCIALE volte a soddisfare esig enze di interesse generale ivi comprese, in particolare, l’assenza di concorrenza sul mercato, il mancato perseguimento di uno scopo di lucro, la non assunzione dei rischi collegati alle RAGIONE_SOCIALE svolte nonché il finanziamento pubblico eventuale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di cui trattasi -cfr. Corte giust., 5 ottobre 2017, RAGIONE_SOCIALE UAB , C-567/15, par.47; Corte giust., 27 febbraio 2003, NOME COGNOME , C373/00, par.66; Corte giust., 22 maggio 2003, NOME NOME a., C18/01, par.48 -.
6.6 Orbene, al fine di individuare se un certo organismo è dotato di tale requisito c.d. teleologico si deve in primo luogo verificare se le RAGIONE_SOCIALE cui è preposto soddisfino effettivamente esigenze d’interesse generale e successivamente determinare, se del caso, se le stesse abbiano o meno carattere industriale o commerciale (Corte giust., 22 maggio 2003, COGNOME e a ., C-18/01, par.40).
6.7 Sono state ritenute, in particolare, esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale quelle che sono soddisfatte in modo diverso dall’offerta di beni o servizi sul
mercato e al cui soddisfacimento, per motivi connessi all’interesse generale lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un’influenza determinante (v. Corte giust., 10 novembre 1998, BFI Holding , C-360/96, parr.5051; Corte giust., 10 maggio 2001, RAGIONE_SOCIALE , C-223/99 e C260/99, par.37; Corte giust., 27 febbraio 2003, NOME COGNOME , C373/00, par.50).
6.8 Occorre ancora evidenziare che l’assenza di concorrenza di per sé non costituisce una condizione necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa qualificazione in termini di organismo di diritto pubblico.
6.9 Infatti, pretendere che non vi siano imprese private che possano soddisfare i bisogni per i quali è stato creato un organismo finanziato o controllato dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico rischierebbe di svuotare di sostanza la nozione di organismo di diritto pubblico, essendo difficile immaginare RAGIONE_SOCIALE che non possano essere in alcun caso svolte da imprese private (v., in tal senso, Corte giust., 10 novembre 1998 , BFI Holding , C-360/96, par.44; Corte giust., 27 febbraio 2003, NOME COGNOME , C-373/00, par.59).
6.10 Tanto è ancora più evidente ‘avuto riguardo alla molteplicità dei bisogni RAGIONE_SOCIALEa cui soddisfazione la Pubblica RAGIONE_SOCIALE si fa carico nella realtà attuale, alla sempre più frequente estraneità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese all’ambito dei compiti tradizionalmente assegnati agli enti RAGIONE_SOCIALE ed alla possibile fungibilità dei beni e dei servizi dagli stessi forniti rispetto a quelli offerti da operatori privati’ (Cass., S.U. n. 1482/2022 e Cass. S.U., n.1494/2022).
6.11 Pertanto, pur non essendo del tutto irrilevante, l’esistenza di una concorrenza articolata non consente, di per sé, di escludere il requisito teleologico, potendo al più concorrere ad avvalorare simile conclusione attraverso un’analisi congiunta ad altri indici quali quelli RAGIONE_SOCIALEa gestione improntata a criteri di rendimento, efficacia e redditività, del perseguimento di scopi lucrativi e RAGIONE_SOCIALEa circostanza
che gli effettivi beneficiari dei servizi appaltati siano privati imprenditori (in questo senso, v. Corte giust., 10 maggio 2001, RAGIONE_SOCIALE , C-223/99 e C-260/99, parr. 39 e 43).
6.12 E dunque, so lo se l’organismo opera in normali condizioni di mercato, persegue lo scopo di lucro e subisce le perdite connesse all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa sua RAGIONE_SOCIALE, è poco probabile che i bisogni che esso mira a soddisfare abbiano carattere non industriale o commerciale (cfr. Corte giust., 22 maggio 2003, COGNOME e a ., C18/01, par.51), tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa necessità di interpretare in senso funzionale tale nozione ‘in sé ambigua o polisemica’ (in questo senso, cfr. le conclusioni presentate dall’Avv. gen. COGNOME il 27 aprile 2017, nella causa RAGIONE_SOCIALE , C-567/15, parr.49-50) nonché del fatto che la normativa comunitaria non include alcuna definizione RAGIONE_SOCIALEa nozione di «bisogni di interesse generale» (Corte giust., 27 febbraio 2003, NOME COGNOME , C-373/00, par.33).
6.13 Quanto alla portata definitoria RAGIONE_SOCIALE‘Al legato III al d.lgs. n.163/2006 sostituito dall’All.n.4 al d.lgs.n.50/2016 – di cui si è già detto, è appena il caso di ricordare che secondo la Corte di Giustizia, anche se dalla menzione di un dato organismo nell’allegato I RAGIONE_SOCIALEa direttiva del Consigli o 26 luglio 1971, 71/305/CEE (poi, allegato III RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2004/18/CE, abrogata dalla direttiva 2014/24) non deriva una presunzione assoluta del fatto che detto organismo costituisce un «organismo di diritto pubblico» (Corte giust., 12 settembre 2013 , RAGIONE_SOCIALE , C-526/11, par.18), appare utile, a tal fine, farvi riferimento. Ed invero, tale elenco, pur non essendo esaustivo, è volto ad essere il più completo possibile (Corte giust., 10 maggio 2001, RAGIONE_SOCIALE , C-223/99 e C-260/99, par.36).
6.14 Ciò posto, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è mossa sui binari tracciati dalla Corte di Giustizia, ben sintetizzati da Cass., S.U. n.1482/2022 e n.1494/2022 cit. e richiamati in modo
altrettanto puntuale da Cass., S.U. n.33482/2022, alle quali è opportuno fare rinvio. È in questa sede sufficiente ricordare soltanto l’affermazione per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertament o del requisito teleologico, “occorre avere riguardo in primo luogo alla circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria al soddisfacimento di tale interesse, e che il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria RAGIONE_SOCIALE principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale RAGIONE_SOCIALE, i quali devono ricadere sull’RAGIONE_SOCIALE controllante, ed in secondo luogo alla circostanza che il servizio d’interesse generale, oggetto di detta RAGIONE_SOCIALE, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica” -cfr. Cass. S.U., n.1494/2022 cit.-.
6.15 In particolare, in tale valutazione queste Sezioni Unite hanno valorizzato ‘la preminenza dei compiti posti a base RAGIONE_SOCIALEa istituzione RAGIONE_SOCIALE‘ente sulle modalità con cui l’RAGIONE_SOCIALE viene da esso svolta’. Ed infatti, le modalità “non sono espressamente citate dalle disposizioni, neppure eurounitarie, non sono idonee a differenziare chiaramente l’azione pubblica da quella di un operatore economico privato e sono potenzialmente mutevoli nel RAGIONE_SOCIALE‘ (Cass. S.U., n.33482/2022 cit.).
Orbene, fatte le superiori premesse in diritto, queste Sezioni Unite ritengono che l’ICS, esaminato complessivamente il quadro fattuale e normativo di riferimento quanto a natura, ragioni istitutive, funzioni e modalità operative, presenti tutti i requisiti per essere qualificato, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘evidenza pubblica, organismo di diritto pubblico, compreso -per quel che specificamente qui rileva – quello c.d. teleologico.
7.1 Occorre preliminarmente rilevare che si tratta di soggetto -come pure chiarito nello statuto (art. 1, Statuto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE approvato con D.M. del 24 gennaio 2014) -avente natura di ‘ente di diritto pubblico con gestione autonoma’, istituito con legge 24 dicembre 1957, n.1295 recante ‘Costituzione di un RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma’.
7.2 In particolare, l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa detta legge istitutiva ha previsto che ‘L’RAGIONE_SOCIALE esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il RAGIONE_SOCIALE a favore di enti RAGIONE_SOCIALE locali e di altri enti RAGIONE_SOCIALE che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del C.O.N.I. intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti RAGIONE_SOCIALEivi’, ben potendo l’RAGIONE_SOCIALE creditizia svolta dall’ICS essere indirizzata, ‘con le medesime modalità e per le medesime finalità, anche in favore di federazioni RAGIONE_SOCIALEive nazionali riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE, di società ed associazioni RAGIONE_SOCIALEive e di enti di promozione RAGIONE_SOCIALEiva aventi personalità giuridica e riconosciuti dal RAGIONE_SOCIALE, di società e associazioni RAGIONE_SOCIALEive affiliate ai predetti enti di promozione RAGIONE_SOCIALEiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica, nonché a favore di ogni altro ente morale che perseguisse, in conformità RAGIONE_SOCIALEa normativa ad esso relativa e sia pure indirettamente, finalità ricreative e RAGIONE_SOCIALEive senza fine di lucro’ (v., in questo senso, Corte cost. n.241/2003).
7.3 Giova ancora rammentare, per quanto qui rileva, che la legge n.1295 del 1957 è stata pressoché integralmente abrogata dall’art. 161 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi in materia bancaria e creditizia), finendo l’ICS per rimanere – come precisato dallo Statuto, all’art. 1, comma 2 -l’unica banca pubblica esistente, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘articolo 151 del T.U.B., in quanto non incluso nel processo di trasformazione in società per azioni degli enti RAGIONE_SOCIALE creditizi da attuarsi entro il 30 giugno 1994, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, c.1 l. 2 6 novembre 1993 n.489, secondo le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa l. 30 luglio 1990, n.218 e del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356.
7.4 Ora, è certo che l’RAGIONE_SOCIALE svolta dall’RAGIONE_SOCIALE sia qualificabile come RAGIONE_SOCIALE bancaria che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 2, c.2 lett. a) RAGIONE_SOCIALEo Statuto, consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma e nell’esercizio del RAGIONE_SOCIALE, sotto qualsiasi forma – v., del resto, Corte cost. n.241/2003 cit.-. Attività riservata appunto alle banche e che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 cpv del T.U.B., ‘ha carattere d’impresa’.
7.5 Né può parimenti trascurarsi che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, ult. cit., l’RAGIONE_SOCIALE ‘esercita ogni altra RAGIONE_SOCIALE finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascu na di essa’ e ‘può compiere, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria e così, tra l’altro, compiere operazioni commerciali e industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive’, nonché ‘svolgere, direttamente o indirettamente, RAGIONE_SOCIALE di consulenza, anche tecnica, nel settore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa cultura, nonché qualsiasi altra RAGIONE_SOCIALE consentita alle banche, nessuna esclusa.’
7.6 Occorre però sottolineare che, a differenza di quanto previsto per tutte le altre entità bancarie organizzate in forma di sRAGIONE_SOCIALE, le modifiche RAGIONE_SOCIALEo Statuto non vengono sottoposte alla valutazione dei partecipanti al capitale ma ‘all’approvazione RAGIONE_SOCIALEe competenti Autorità’, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, c.4 lett. a) Statuto ICS, il quale, peraltro, non è stato votato dai soci ma emanato con Decreto interministeriale del 24 gennaio 2014.
7.7 Inoltre, lo stesso bilancio d’esercizio non viene approvato da un’assemblea, ma unicamente dal consiglio di amministrazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, c.4, lett. h) Statuto e gli utili di bilancio non possono essere trasferiti a soggetti diversi dai menzionati partecipanti al capitale (art. 28, c.3, Statuto ICS).
7.8 In particolare, questi sono rappresentati in larghissima parte da soggetti RAGIONE_SOCIALE, quali il RAGIONE_SOCIALE
(per l’80,438%), RAGIONE_SOCIALE (per il 6,702%) e RAGIONE_SOCIALE (per il 2,214%), cui si aggiungono, con quote minimali, banche e compagnie assicuratrici.
7.9 Peraltro, giova rammentare per quanto qui ancora rileva che, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE e per la semplificazione amministrativa (legge 15 marzo 1997, n.59), il d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, aveva disposto al comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 157, sotto la rubrica ‘Competenze in materia di RAGIONE_SOCIALE‘, che restavano riservate allo Stato le f unzioni di vigilanza sul RAGIONE_SOCIALE e sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prevedendosi poi al comma 4 RAGIONE_SOCIALEa stessa norma, che il Governo provvedesse al riordino RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ‘anche garantendo una adeguata presenza nell’organo di amministrazione di rappresentanti RAGIONE_SOCIALEe regioni e RAGIONE_SOCIALEe autonomie locali’. Previsione, tuttavia, rimasta inattuata per effetto RAGIONE_SOCIALEa legge 16 giugno 1998, n.191 che ha escluso da tale conferimento le funzioni riconducibili alla materia ‘moneta, perequazione RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie e sistema valutario’ e quelle afferenti alla materia ‘banche’.
7.10 Va ancora ricordato che l’ICS, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, c.2 lett. b) RAGIONE_SOCIALEo Statuto, è preposto altresì alla gestione, a titolo gratuito, di due ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (disciplinati dagli artt. 7 ss. RAGIONE_SOCIALEo Statuto), di titolarità RAGIONE_SOCIALEo Stato.
7.11 Si tratta, nello specifico, del: a) ‘RAGIONE_SOCIALE speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità RAGIONE_SOCIALEive’, anche se accordati da altre banche e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE S.p.A., alimentato con il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘aliquota di cui all’art. 5 del Regolamento del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del 19 giugno 2003, n. 17911, nonché del: b) ‘RAGIONE_SOCIALE di Garanzia ex l ege n. 289/02′, previsto per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento
o all’acquisto di impianti RAGIONE_SOCIALEivi , la cui dotazione finanziaria è costituita dall’importo annualmente acq uisito dal RAGIONE_SOCIALE speciale indicato sub a), nonché dai premi riservati al RAGIONE_SOCIALE a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n.496.
7.12 A questi è stato poi di recente aggiunto il RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 184, comma 4, D.L. 19 ma ggio 2020 n.34 conv. con modif. dalla L. 17 luglio 2020, n.77, costituito presso l’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del decreto interministeriale MiBACT -MEF n. 546 del 30 novembre 2020, articolato in due comparti, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno, ai fini del riconoscimento di garanzie e RAGIONE_SOCIALEa concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.
7.13 Inoltre, sempre sul versante RAGIONE_SOCIALEa configurazione patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘ente, non è tutt’affatto irrilevante la circostanza che gli amministratori, ai sensi degli artt. 4-5 RAGIONE_SOCIALEo Statuto, siano tenuti con riguardo ai conferimenti e trasferimenti di quote, a dare conto RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità di tali operazioni sul capitale a ‘ragioni di sana e prudente gestione’ , né tantomeno deve trascurarsi la previsione di cui al c.1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 RAGIONE_SOCIALEo Statuto, a tenore del quale, dagli utili netti annuali è prelevata una quota del 50% da destinare alla ‘Riserva ordinaria’, aggiungendosi ai commi successivi che una ulteriore quota del 5% è destinata dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE di riserva straordinaria e ad un fondo da destinare a finalità RAGIONE_SOCIALE e sociali – quali sono quelli individuati poc’a nzi – e che la quota residua del 45% è assegnata ai partecipanti al ‘capitale’ (o ‘RAGIONE_SOCIALE di Dotazione’) come dividendo, in misura proporzionale alla quota di ‘capitale’ (o ‘RAGIONE_SOCIALE di Dotazione’) di pertinenza di ciascun Partecipante al ‘capitale’ (o ‘RAGIONE_SOCIALE di Dotazione’).
7.14 Va infine sottolineato che, ai sensi del c.4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, ult.cit., ‘Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi sono destinati a reintegrare la perdita subita.’
Orbene, secondo queste Sezioni Unite gli elementi qui passati in rassegna orientano nel senso di ritenere che, per motivi strettamente connessi all’interesse generale lo Stato abbia, tanto in passato quanto allo stato attuale, inteso mantenere un’influenza determinante sul settore del RAGIONE_SOCIALE per lo RAGIONE_SOCIALE e per la cultura cui è istituzionalmente diretta l’RAGIONE_SOCIALE svolta da RAGIONE_SOCIALE, che non si esaurisce nella fase istitutiva, ma permea l’intero operato RAGIONE_SOCIALE‘ente .
Ne consegue che è del tutto inconferente, per affermarne od esc ludere la qualifica RAGIONE_SOCIALEstica RAGIONE_SOCIALE‘ICS, la circostanza che il nuovo Statuto di ICS rispetto alla previgente disciplina, in aggiunta all’indicazione del settore tipico di operatività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), preveda la possibilità di svolgere le RAGIONE_SOCIALE ulteriori individuate dal richiamato art. 2 Statuto.
9.1 Ciò che risulta determinante è, invero, la circostanza che il medesimo organismo ‘continui a provvedere ai bisogni che è specificamente tenuto a soddisfare ‘ (Corte giust., 15 gennaio 1998, COGNOME RAGIONE_SOCIALE. , C-44/96, par.25; Corte giust., 12 dicembre 2002, RAGIONE_SOCIALE ., C-470/99, par.55), come si evince anche dall’art. 30 RAGIONE_SOCIALEo Statuto stesso, che prescrive in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero alle altre autorità individuate dalla norma, una verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALEstiche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
9.2 Le considerazioni appena espresse in ordine alla reale natura RAGIONE_SOCIALE‘ente e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE svolte da RAGIONE_SOCIALE co nsentono di superare la prospettiva di segno contrario espressa dal Procuratore generale e resistono alle prospettazioni di parte ricorrente, il quale ha sostenuto la piena assimilazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE svolta da RAGIONE_SOCIALE a quella RAGIONE_SOCIALEe banche, con conseguente ap plicazione all’RAGIONE_SOCIALE predetto
RAGIONE_SOCIALEa disciplina prevista in materia di società di capitali anche in punto di assoggettamento alle procedure concorsuali.
9.3 In questa prospettiva la difesa di RAGIONE_SOCIALE ha sottolineato che detto RAGIONE_SOCIALE fa ricorso a fonti di provvista del tutto ordinarie per le banche, provenienti dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti, nonché che molte operazioni di finanziamento di ICS sono effettuate insieme ad altre banche (operazioni cc.dd. in pool ) e che altri finanziamenti relativi ad impianti RAGIONE_SOCIALEivi sono erogati in proprio da banche diverse dall’RAGIONE_SOCIALE.
Ora, secondo queste Sezioni Unite detti argomenti sono atti unicamente ad avvalorare la natura – indiscussa – di banca in capo ad RAGIONE_SOCIALE, ma non escludono per ciò solo la sua qualificazione in termini di ‘organismo di diritto pubblico’, se appunto si orienta l’analisi verso una ponderazione complessiva degli indici rivelatori RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘ente e funzionale al rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa UE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. giur. cit. ai par.6.1 ss.), recepita dalla legislazione interna ed applicata dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v., supra , par. 6.14 e 6.15).
Occorre, piuttosto, verificare specificamente in quali termini ICS provveda ad erogare il RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, a soddisfare le esigenze per cui è stato istituito e su cui, si è visto (v., supra , par.7.3 ss.), lo Stato ha inteso ed intende mantenere un’influenza determinante.
Orbene, con riferimento al l’RAGIONE_SOCIALE bancaria e finanziaria prestata da RAGIONE_SOCIALE, deve rilevarsi che i clienti con i quali essa può operare, anche ad ammettere che fruiscano di condizioni concorrenziali in un mercato specializzato come quello del RAGIONE_SOCIALE per lo RAGIONE_SOCIALE e per la cultura in cui operano investitori qualificati, sono perlopiù rappresentati da soggetti RAGIONE_SOCIALE e, tra questi, soprattutto enti territoriali (Regioni, Comuni, Province e Città
Metropolitane) e istituzionali (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE-), in aggiunta ad associazioni RAGIONE_SOCIALEive dilettantistiche, società RAGIONE_SOCIALEive dilettantistiche ed imprese, università e altri organismi RAGIONE_SOCIALEivi, nonché parrocchie ed enti RAGIONE_SOCIALE e religiosi.
12.1 Ora, non può dunque revocarsi in dubbio che i finanziamenti erogati da RAGIONE_SOCIALE ad enti RAGIONE_SOCIALE statali o locali tornino pur sempre a vantaggio degli investitori istituzionali qualificati che finanziano ICS, sotto forma di utili spettanti integralmente ai partecipanti al capitale di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del ricordato art. 28 RAGIONE_SOCIALEo Statuto(v.Corte giust., 3 ottobre 2000, University of Cambridge , C-380/98, parr. 15 e 22).
13. Peraltro, sempre sul versante operativofunzionale, l’ICS è tenuto a gestire gratuitamente e con modalità predeterminate dallo Statuto stesso, l’accesso dei terzi richiedenti ai tre ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ di cui si è detto (v., supra , par.7.10 ss.), laddove lo stesso ricorrente sottolinea l’apertura dei detti RAGIONE_SOCIALE anche ad istituti di RAGIONE_SOCIALE diversi da ICS, ai sen si RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, c.1, T.U.B., essendo pertanto evidente che ICS non possa sottrarsi per ragioni di convenienza economica a tale RAGIONE_SOCIALE, strettamente connessa all’RAGIONE_SOCIALE bancaria e finanziaria cui è istituzionalmente preposto.
13.1 Né può sostenersi, come ritiene il ricorrente, che la gestione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe affidata ad un organo terzo, distinto dal Consiglio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in modo tale da escludere eventuali privilegi nella gestione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di tali fondi.
13.2 Ed inv ero, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEo Statuto ICS, il RAGIONE_SOCIALE è un organo di nomina integralmente governativa composto – oltre che da due membri diversi rispetto ai componenti del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE – anche dallo stesso Presidente del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE.
14. Non può dunque escludersi che l’ICS sia stato ‘ istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale’ per il solo fatto che abbia natura di banca, come tale operante in un settore generalmente aperto alla concorrenza, dovendosi effettuare una ponderazione complessiva degli indici rivelatori RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘ente, funzionale al rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa UE, come interpretata dalla Corte di Giu stizia. Proprio l’esame composito degli elementi fattuali e normativi individuati consente anzi di ritenere che lo Stato abbia inteso mantenere un’influenza determinante sul settore in cui opera primariamente l’ICS che non si esaurisce nella fase istitut iva, ma permea il suo intero operato, sicché ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affidamento di lavori, servizi o forniture, esso deve considerarsi tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica.
15. Ne consegue che la sentenza del Consiglio di Stato qui esaminata si è pienamente conformata ai suesposti principi espressi dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE (v. giur. cit. ai par.6.1 ss.), avuto riguardo alla puntuale ricostruzione anche in fatto RAGIONE_SOCIALEa specifica disciplina organ izzativa e funzionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesimo.
15.1 Ed infatti, deve pienamente condividersi l’assunto con il quale il Consiglio di Stato, nel dare rilievo preminente alle ragioni istitutive e alle finalità del soggetto, ha propriamente ritenuto elemento fo ndante la qualifica di ‘organismo di diritto pubblico’, la rilevanza generale degli interessi perseguiti da RAGIONE_SOCIALE.
15.2 In tal senso la pronuncia impugnata ha valorizzato il riferimento alla tutela costituzionale del risparmio nell’esercizio del RAGIONE_SOCIALE (ar t. 47 Cost.) e all’art. 9 Cost., a tenore del quale ‘La Repubblica promuove lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa cultura e la ricerca scientifica e tecnica’, nonché con riguardo alla promozione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE -la rilevanza sociale ed economica che ha assunto il fenomeno RAGIONE_SOCIALE, spesso praticato a livello professionistico ed organizzato su base imprenditoriale, in cui trovano attuazione sia
fondamentali diritti di libertà che non meno significativi diritti connessi a rapporti patrimoniali, tutti oggetto di considerazione anche a livello costituzionale (cfr. Cass. S.U., n.28022/2022).
15.3 Parimenti condivisibile, alla luce di quanto qui ritenuto, risulta la decisione impugnata laddove ha reputato che la previsione di cui all’art. 28, c.4 RAGIONE_SOCIALEo Statuto, congiuntamente agli altri elementi di seguito esposti, andasse propriamente intesa nel senso di individuare un sostegno finanziario pubblico d i ICS, tale per cui ‘il capitale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è costituito, per circa il 90 per cento, da partecipazioni pubbliche e/o di organismi di diritto pubblico (Statuto, art. 3); il 55 per cento degli utili è destinato, secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto, alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stesso; tutti gli utili sono obbligatoriamente destinati al ripianamento RAGIONE_SOCIALEe eventuali perdite (art. 28, c.4 Statuto), il che garantisce sul piano normativo la solvibilità e la solidità RAGIONE_SOCIALE‘Ente.’ 15.4 In questa prospettiva il Consiglio di Stato ha, peraltro, correttamente dato rilievo alle conseguenze RAGIONE_SOCIALEa capitalizzazione di alcuni fondi RAGIONE_SOCIALE, prodottasi per effetto del nuovo assetto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE mediante l’approvazione RAGIONE_SOCIALEo Statuto vigente, evidenziando ch e ‘la riallocazione a capitale dei RAGIONE_SOCIALE, così utilizzabili per la copertura RAGIONE_SOCIALEe perdite, consente senz’altro ad ICS di beneficiare di un ulteriore (e peculiare) elemento di stabilità patrimoniale, rispetto alle altre imprese del settore bancario e credi tizio’, tale per cui ‘l’RAGIONE_SOCIALE fa fronte, infatti, al rischio imprenditoriale grazie al supporto finanziario RAGIONE_SOCIALEo Stato costituito dai detti RAGIONE_SOCIALE, integrante un flusso contributivo pubblico che esclude il rischio di impresa.’
16. Emerge, in definitiva, che l ‘ICS non fonda la propria RAGIONE_SOCIALE principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assume su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale RAGIONE_SOCIALE, i quali ricadono invece sulle amministrazioni controllanti, per modo che il servizio d’interesse generale, oggetto
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE istituzionalmente esercitata dall’ ICS non può dallo stesso essere rifiutato per ragioni di convenienza economica; ciò perché l’ RAGIONE_SOCIALE bancaria e finanziaria prestata da tale ente risulta strettamente connessa a quella inerente la gestione, a titolo gratuito, RAGIONE_SOCIALE‘accesso dei terzi richiedenti ai tre fondi speciali, cui l’ ICS è doverosamente tenuto con modalità predeterminate dallo Statuto stesso. Prospettiva, quest’ulti ma, puntualmente colta dal Consiglio di Stato nei passaggi argomentativi sopra riportati, i quali si agganciano su indici regolamentari e normativi idonei ad escludere una posizione paritetica effettiva d ell’ RAGIONE_SOCIALE rispetto alle altre imprese operanti nel medesimo segmento di mercato bancario e creditizio.
Ritengono, in definitiva, queste Sezioni Unite che l’ICS vada qualificato come ‘organismo di diritto pubblico’ non solo e non tanto in quanto già configurato come ‘ente di diritto pubblico’ dalla legge i stitutiva e dall’art. 1 del vigente Statuto e sussumibile nella categoria di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ contemplata dall’allegato IV all’art. 3 d.lgs. 50/2016, recante l’elenco degli organism i di diritto pubblico (v., supra , par. 6.13), ma anche e soprattutto sulla base di un’interpretazione funzionale ed estensiva del requisito teleologico condizionante l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘evidenza pubblica , in ragione RAGIONE_SOCIALE‘ esame complessivo e non atomistico di tutti gli elementi di fatto e di diritto relativi alle modalità operative e al regime di controllo cui è sottoposto l’RAGIONE_SOCIALE, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALE‘effetto utile che permea la nozione di ‘esigenze di interesse pubblico non av enti carattere industriale o commerciale’.
Alla stregua di tali considerazioni, idonee a superare i pur notevoli spunti difensivi esposti dal ricorrente anche in memoria e dal Procuratore generale, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi, in relazione alla novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata, per compensare fra tutte le parti le spese del giudizio.
20. Ricorrono infine i presupposti processuali per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il controricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e rigetta il ricorso.
Compensa le spese fra tutte le parti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso il 6 dicembre 2022 in Roma dalle Sezioni Unite civili