SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4850 2025 – N. R.G. 00000681 2021 DEPOSITO MINUTA 22 08 2025 PUBBLICAZIONE 22 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dott. NOME COGNOME presidente
dott. NOME COGNOME consigliere relatore
dott.ssa NOME COGNOME consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 -ter c.p.c. depositata il 10 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f.:
)
C.F.
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
OGGETTO: mutuo
(c.f.:
P.
APPELLATA
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 934/2020 che -in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla -ha accertato il diritto della banca opposta di agire in via esecutiva nei confronti dell’opponente per l’importo di 145.557,27 € per il recupero di un credito nascente dal contratto di mutuo ipotecario concluso l’8 luglio 1993 tra e la
(dante causa dell’odierna appellata).
L’appellante ha dedotto al riguardo che:
il tribunale, senza fornire alcuna motivazione, non ha accolto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. ‘ della documentazione inerente il rapporto bancario ‘, che deve ritenersi rilevante ai fini della decisione perché finalizzata a ricostruire l’andamento del rapporto bancario e a provare l’esistenza di versamenti effettuati da terzi che non sono stati contabilizzati dalla banca;
2) la decisione del tribunale si fonda su un conteggio errato, perché il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado nel ricalcolare l’importo della somma effettivamente dovuta alla banca per capitale e interessi – non ha tenuto conto dei rimborsi fiscali confluiti sul conto corrente acceso dalla per estinguere il mutuo, per un importo complessivo di 65.302,88 €.
L’appellante ha concluso chiedendo preliminarmente che venga accolta la richiesta di rivolgere alla banca un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., domandando nel merito di:
‘ accertare e dichiarare che il mutuo ipotecario e le susseguenti pretese creditorie hanno violato le disposizioni contrattuali e di legge, con particolare riferimento alla normativa in tema di anatocismo, usura bancaria e clausole vessatorie, imponendo alla sig.ra il pagamento di somme superiori a quelle effettivamente dovute ‘;
‘ accertare e dichiarare che la sig.ra ha estinto integralmente il debito alla data del 3 marzo 2008 e, conseguentemente, dichiarare il difetto di legittimazione della per inesistenza del credito e caducazione del titolo esecutivo, a proseguire l’esecuzione immobiliare a far data dal 3 marzo 2008 ‘;
‘ accertare e dichiarare che la sig.ra ha versato rispetto al debito ed in eccesso rispetto a quanto dovuto la somma di euro 23.628,70 ovvero quell’altra maggiore o minore accertanda ‘;
‘ condannare la al pagamento, in favore della sig.ra della somma di euro 23.628,70 ovvero quell’altra maggiore o minore accertanda con interessi legali e svalutazione monetaria secondo legge dalle date dei
singoli pagamenti in eccesso alla data di effettivo soddisfo ‘.
Si è costituita in giudizio la
chiedendo il rigetto dell’appello.
L’appello è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo l’appellante si duole del mancato accoglimento della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., che viene riproposta in questo giudizio (v. pag. 17 dell’atto di appello).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ordine di esibizione di documenti deve riguardare documenti che siano specificatamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili ai fini della prova dei fatti controversi e non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante (v. ex multis Cass. 982/2024; Cass. 31251/2021; Cass. 13878/2010; Cass. 20104/2009; Cass. 17948/2006; Cass. 10043/2004; Cass. 10916/2003; Cass. 9126/1990).
Il potere di ordinare l’esibizione ex art. 210 c.p.c. deve essere infatti tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti che la parte deve depositare in base ai principi sull’onere della prova, sicché esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio (Cass. 13878/2010; Cass. 17948/2006; Cass. 10043/2004; Cass. 16713/2003; Cass. 3499/1987).
Ne deriva che la richiesta di esibizione non può essere accolta allorquando l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione di cui domanda l’esibizione e produrla tempestivamente in giudizio (Cass. 7874/2022; Cass. 14656/2013; Cass. 19475/2005; Cass. 149/2003; Cass. 9514/1999).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. contenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata il 21 dicembre 2018 aveva ad oggetto la ‘ documentazione precontrattuale e contrattuale del rapporto, sancita dagli artt. 116 e 117 d.lgs. 385/93, oltre che della documentazione contabile successiva relativa all’andamento del contratto di mutuo, ai sensi dell’art. 119 d.lgs. 385/93, con evidenza dei tassi e delle condizioni storicamente applicate al rapporto per interessi e spese e, soprattutto, dei versamenti effettuati ‘ e doveva pertanto ritenersi inammissibile perché formulata dalla parte in maniera esplorativa, senza indicare in modo specifico quali fossero i singoli documenti di cui veniva chiesta l’esibizione e quali fossero le ragioni per cui la non disponeva della ‘ documentazione precontrattuale e contrattuale del rapporto ‘ e della ‘ documentazione contabile successiva relativa all’andamento del contratto di mutuo ‘ (che il notaio rogante e la banca avrebbero dovuto consegnarle ex lege ).
Quanto alla richiesta di esibizione ‘ della documentazione contabile successiva relativa all’andamento del contratto di mutuo, ai sensi dell’art. 119 d.lgs. 385/93 ‘, si osserva che il diritto del cliente di ottenere, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio può essere esercitato nel corso del giudizio attraverso un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
condizione che la documentazione di cui si chiede l’esibizione sia stata precedentemente richiesta alla banca e siano decorsi novanta giorni senza che l’istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (Cass. 22016/2023; Cass. 18574/2023; Cass. 23861/2022; Cass. 7874/2022; Cass. 2641/2021), ciò che nel caso di specie non è accaduto.
L’art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993 consente in ogni caso al cliente e ai suoi aventi causa di ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente alle sole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, coerentemente con quanto previsto dall’art. 2220 c.c., che pone a carico dell’imprenditore l’onere di conservare le scritture contabili pe dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (Cass. 18227/2024 e Cass. 35039/2022, secondo cui tale disposizione trova applicazione anche ai contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 e della legge n. 154/1992).
Nel caso di specie la non avrebbe quindi avuto alcun diritto di ottenere copia della documentazione relativa ai ‘ versamenti effettuati ‘, trattandosi di pagamenti che l’attrice afferma essere stati eseguiti a metà degli anni ’90 (mediante accredito di alcuni rimborsi fiscali su un non meglio precisato ‘ conto corrente acceso a restituzione del mutuo ‘) e che avrebbero consentito (unitamente agli altri pagamenti effettuati il 19 novembre 2007 e il 3 marzo 2008) di estinguere integralmente il mutuo già alla data del 3 marzo 2008, cioè oltre 10 anni prima che di quei documenti venisse chiesta l’esibizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve essere ritenuta inammissibile e il primo motivo di appello risulta quindi infondato.
All’infondatezza del primo motivo segue il rigetto del secondo motivo di appello, con cui la si lamenta dell’erronea rideterminazione da parte del tribunale del credito per cui la banca agisce in via esecutiva.
Va in primo luogo escluso che il tribunale abbia erroneamente decurtato ‘ i versamenti effettuati dalla per € 145.000,00 dalla somma degli interessi maturati sulla sorte capitale di € 129.776,56 ‘ (pagg. 12 e 13 dell’atto di appello), in quanto nel ricalcolare il credito della banca il c.t.u. ha correttamente distinto l’importo di cui è stato intimato il pagamento a titolo di capitale (200 milioni di lire, corrispondenti a 103.291,38 €), quello degli interessi maturati fino alla data di decadenza dal beneficio del termine (26.485,18 €) e quello degli interessi successivamente maturati, detraendo poi l’importo dei versamenti effettuati dalla secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c. (imputando cioè il pagamento prima agli interessi e poi al capitale).
Si osserva in secondo luogo che l’appellante non ha fornito alcuna prova del fatto che sul conto corrente acceso dalla per estinguere il mutuo siano confluiti rimborsi fiscali per un importo complessivo di 65.302,88 € (la stessa Agenzia delle Entrate, all’uopo interpellata dalla non è stata in grado di fornire informazioni al riguardo: v. il documento n. 3 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata dall’attrice), né è dato sapere a che titolo queste somme sarebbero confluite sul conto corrente
in questione, trattandosi di un rimborso fiscale spettante ad un soggetto giuridico diverso (la a sua volta debitrice della Banca di Credito Cooperativo San Barnaba di Marino -oggi -in forza del decreto ingiuntivo n. 120/97 emesso dal Tribunale di Velletri).
Alla soccombenza dell’appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 -come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 – ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 934/2020;
2) condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – se dovuto -previsto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME