Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 338 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 2 Num. 338 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 25729/2017 R.G. proposto da
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE LIQ., rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domicilia Roma, INDIRIZZO, presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE À CAPITAL VARIABLE (c.f. 94045270041), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al contrcricorso, dagli A NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, À CAPITAL
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 67012017, pubblicata i agosto 2017, Udita la relazione svolta nella camera di c:onsiglio del 21 giugno 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
OSSERVATO IN FATTO IE IN DIRITTO
Ritenuto che:
– con sentenza n. 524/2015, il Tribunale di Pordenone, giudicando sull’opposizione a decreto ingiuntivo n. 1513/2012 emesso per euro 73.980,00, oltre interessi e spese, proposta da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, l’accoglieva e per l’effetto revocando il decreto opposto e condanna l’intimante COGNOME alla rifusione delle spese processuali. La pretesa monitori si fondava su un asserito contratto di vendita di sessanta capi di bovini ced dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE della COGNOME, di cui si assumeva intervenuta la consegna, contratto che le opponenti avevano sempre contestato, negando di avere mai ricevuto i capi di bestiame;
sul gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, l’adita Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 670/2017, in accoglimen dell’appello condannava le appellate, in via solidale, al pagamento del prezz relativo ai capi di bestiame nonché alle spese processuali di entrambi i gradi giudizio.
Più precisamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il giudice secondo grado riteneva errate la valutazione e le conclusioni cui era pervenut il Tribunale, nonché infondata l’eccezione di inammissibilità dell’ordin esibizione sollevata tardivamente, dall’opponente.
La Corte d’appello osservava che l’ordine di esibizione del registro IVA acqui della RAGIONE_SOCIALE costituiva un adempimento puntuale e preciso, perfettamente concludente rispetto ai fatti di causa (alla luce del disp dell’art. 2709 c.c. s i econdo cui i libri e le scritture contabili delle imprese sogge a registrazione fanno prova contro l’imprenditore) e, quindi, la manca esibizione dello stesso non aveva consentito di confrontare le sue risultanze co
la data di consegna della partita di sessanta capi bovini, come testimoniato da COGNOME e risultante dalla lettera di vettura internazionale (C.M.R.), verificare gli estremi identificativi degli animali confrontandoli con quelli nel certificato sanitario obbligatorio allegato alla documentazione di traspor – avverso la sentenza della Corte d’appello triestina proponevano ricorso pe cassazione, basato su sei motivi, la RAGIONE_SOCIALE e la Società dalla stessa
rappresentata, resistita con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE;
in prossimità dell’adunanza camerale del 21 giugno 2022, la difesa di part ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 380 bis. :1 c.p.c.
Considerato in diritto:
con il primo motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto artt. 329, 342, 346 e 100 c.p.c., e della conseguente omessa declaratoria d inammissibilità dell’appello – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. aver la Corte territoriale mancato di rilevare l’inammissibilità dell’a avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE per carenza dei requisiti formali dello stesso, nonché l’incompletezza della ricostruzione del fatto processuale, incidente quest’ult anche sull’interesse ad impugnare dell’appellante.
La censura è inammissibile prima che infondata.
La norma di cui all’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, con modif. dalla I. 134/2012, – è stato spiegato dalle Sezioni Unite – v interpretata nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contes della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando al parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni add dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l’utilizzo di particolari sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversi rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. Un., 16 novembre 201 n. 27199). In particolare, la disposizione in parola esige che «che le questio
i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e co essi le relative doglianze»; in tal senso, «in nome del criterio razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del princ costituzionale della ragionevole durata», si richiede «che la parte appella ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è i contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili» (sent. cit. motivazione, par. 5.1); dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione del sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. 11 maggio 2004 n. 8926; Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011 n. 23299; Cass. 22 settembre 2015 n. 18704; Cass. 15 giugno 2016 n. 12280), secondo un principio di simmetria nel raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e formulazione dell’atto di gravame (Cass. 23 febbraio 2017 n. 4695).
Occorre pure ribadire, con particolare riferimento alla deduzione inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo legittimante l’esercizio dal giudice di legittimità del potere di d esame degli atti del giudizio di merito, come esso presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura: sicché, il ricorrente che censu statuizione di ammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appe l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erron statuizione e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve ripor il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cas 29 settembre 2017 n. 22880; Cass. 6 settembre 2021 n. 24048).
La prescrizione di specificità posta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (in riferimento al profilo cd. di “autosufficien altrimenti detto, del “principio di autonomia” del ricorso per cassazione), d peraltro essere declinata secondo le indicazioni della recente sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia; ed essai, anche richiamando il proto concluso il 17 dicembre 2015 tra la Corte di Cassazione e il Consiglio RAGIONE_SOCIALE Forense e il RAGIONE_SOCIALE e di Resilienza (il “PNR”) adottato da Governo nel 2021, mirante a rendere effettivo il principio della natura sintet
degli atti e quello della leale collaborazione tra il giudice e le parti, ha af in sintesi: a) il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del pr autosufficienza del ricorso, in quanto destinato a semplificare l’attivi giudice di legittimità e allo stesso tempo a garantire la certezza del dirit corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzion nomofilattica della Corte; b) la necessità tuttavia, nell’applicazione conc della rispondenza di tale principio ad un criterio di proporzionalità restrizione rispetto allo scopo, non potendosi giustificare una interpretaz troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi, al punto da trasformar uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in m o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto; c) una tend da parte della Corte di cassazione, nell’applicazione del princi dell’autosufficienza del ricorso (almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 d 2012), a concentrarsi su aspetti formali esorbitanti rispetto alla legittimit scopo, in particolare “per quanto riguarda l’obbligo di trascrivere integralm i documenti inclusi nei motivi di ricorso e il requisito della prevedibili restrizione dell’accesso alla Corte”.
In altri termini, va considerato che la deduzione con il ricorso per cassazion errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli element individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass., Sez. Un., 25 l 2019 n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, poten accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di meri non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernent l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte d cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018 n. 6014: cfr. pure: Cass. 2 settembre 2017 n. 22880; Cass. 8 giugno 2016 n. 11738; Cass. 30 settembre 2015 n. 19410).
Alla luce dei suenunciati rilievi e principi di diritto, deve allora essere l’inammissibilità del motivo, in quanto non rispettoso del principio di speci posto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e ri . 6 c.p.c., avendo la richiedente mancato di riferire una risultanza obiettiva dalla sentenza d’appello e della p essenziale della sentenza di primo grado, non risultando trascritti nel ricors modo adeguato i motivi di appello, così da illustrare il contenuto della cr mossa al provvedimento impugnato (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048).
Nella fattispecie, infatti, il mezzo di censura si risolve in stringati rimand di appello, i quali non consentono di apprezzare la reale consistenza del doglianza;
– con il secondo motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 329, 342, 346 c.p.c. in rela agli artt. 112 e 117 c.p.c. con riferimento all’ordine ex art. 210 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c. – per omesso rilievo del giudicato sul capo della sentenza di primo grado ad ess riferito, per non essersi la Corte d’appello avveduta della definitività declaratoria di inammissibilità della richiesta formulata dall’attore conse all’omessa censura del capo della sentenza che aveva revocato l’ordine ad exhibendum e, conseguentemente, per aver la stessa fondato la propria decisione sulla irrilevanza attribuita dal Tribunale all’inadempimento d deducenti e della terza destinataria dell’ordine in discorso del quale, al contr a seguito della irretrattabilità della decisione del primo giudice sul punto, poteva più discutere;
Il motivo è infondato.
L’art. 2710 c.c. dispone che «i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, q sono regolarmente tenuti possono far prova tra imprenditori per i rapport inerenti all’esercizio dell’impresa». Il giudice può ordinare, anche d’ufficio si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controver corso e può anche ordinare l’esibizione di singole scritture contabili, let telegrammi o fatture concernenti la controversia. La norma attribuisce un poter
officioso al giudice, derogatorio dell’ordinario regime dispositivo propri processo civile (art. 115, comma 1, c.p.c.), al ricorrere della condizione natura imprenditoriale del soggetto onerato, parte in causa.
Questa Corte ha già chiarito che l’ordine di esibizione dei libri contabili è ri al potere discrezionale del giudice di merito e richiede, quale requisi ammissibilità, che la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisib aliunde, non potendo avere finalità meraimente esplorative o sostitutive dell’onere probatorio posto a carico della parte (Cass. 12 giugno 2012 n. 9522)
Ed invero, il principio va precisato nel senso che l’art. 2710 c.c., dov coordinarsi con le regole ordinarie dell’onere di allegazione e di prova a ca della parte che intenda far valere un diritto, nonché con il principio dispos per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decision riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all’onere della norma da intendere in senso restrittivo, onde esso presuppone che la parte non abbia la disponibilità o la possibilità di procurarsi, essa stessa, i docu contabili, mediante il ricorso ad altro mezzo di prova, ivi compresa l’istanz esibizione su iniziativa di parte, di cui all’art. 210 c.p.c.
Pertanto, la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare, ai dell’art. 2710 c.c., l’esibizione di «i libri bollati e vidimati nelle forme presuppone pur sempre che in tal modo il giudice non miri a sopperire all’inerz delle parti nel dedurre i mezzi istruttori.
Dunque, è vero che lo strumento in discorso si configura come mezzo integrativo di acquisizione documentale, ma esso opera pur sempre nel contesto del principio di disponibilità della prova ed ha funzione completiva della fac processuale della parte di produrre i documenti che ritiene a sé favorevoli, di cui non abbia e non possa con l’ordinaria diligenza procurarsi il possesso.
L’intervento officioso nella formazione del materiale istruttorio, infatti, è d legittimo, solo ove non esercitato in soccorso della parte inerte nell’acquisi propria iniziativa i documenti necessari alla sua difesa.
Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, appare conforme a diritto il disposto ordine di esibizione del registro IVA acquisti RAGIONE_SOCIALE da parte del giudice di prime cure, come nella specie, giacche
a fronte delle incertezze non già sulla conclusione del contratto di vendita bestiame, pacifico fra le parti, ma del a attuazione delle obbligaz dell’alienante, con la consegna, soltanto l’acquisizione della documentazione i possesso dell’acquirente è stata ritenuta indispensabile per sorreggere, sul pia probatorio, attraverso precisi dati, l’allegazione relativa alla traditio in dei capi di bovini; né è imputabile alla parte alienante la carenza di indica su tale dato, derivando dall’inadempimento dell’obbligo di informazioni pos dalla legge a carico di chi è in possesso di siffatti documenti.
Nella fattispecie la Corte di appello ha proceduto, quindi, mediante apprezzamento logico, come tale immune dal controllo di legittimità, a attribuire valore probatorio alla mancata esibizione delle scritture contabili
Una tal conclusione, difatti, ove venga disposta l’esibizione del titolo e qu non sia presentato, né sia provata l’impossibilità di eseguire l’ordine, costit comportamento di cui il giudice deve tener conto nello stabilire se la scrit possa rivestire l’efficacia probatoria prevista dal menzionato art. 2710 c.c.;
– con il terzo motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comm n. 4, c.p.c. – la nullità della decisione impugnata per l’erronea affermata tar dell’eccezione di inammissibilità dell’ordine ex art. 210 c.p.c., per non aver il giudice di seconde cure tenuto conto, da un lato, che le condizioni ammissibilità del mezzo istruttorio vanno verificate d’ufficio dal giudice chia a disporne l’ingresso nel giudizio (che quindi può e deve prescindere da un precisa eccezione a riguardo), e, dall’altro, che l’eccezione di cui si discut stata comunque tempestivamente sollevata e coltivata nei due gradi di giudizio. Con il quarto motivo è denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 118, 210 c.p.c. e 94 di c.p.c. e art. 2697 c.c. e conseguente nullità della sentenza per l’omesso esam dell’inammissibilità dell’ordine ex art. 210 c.p.c., per aver la Corte triestin tralasciato di verificare, ovvero erroneamente individuato le condizion ammissibilità della richiesta e del provvedimento di cui all’art. 210 c.p. negate dal primo giudice, ponendo a fondamento dell’accoglimento della
domanda la valorizzazione del suo mancato adempimento da parte delle destinatarie.
Anche il terzo ed il quarto motivo – da trattare congiuntamente per l’unicità d questione – sono palesemente infondati per avere il giudice del gravame dato ampia motivazione sul fatto che una volta emesso l’ordine di esibizione l valutazione del comportamento della parte onerata dell’esibizione costituiv valutazione sulle prove, rimessa come tale al giudice (v. pag. 7 e 8 de sentenza gravata).
Del resto trattasi di atto istruttorio, peraltro di rilievo officioso, come t soggetto ad alcuna forma di giudicato urla volta che vengono messe in discussione le circostanze che si assumono dimostrate proprio dallo strumento probatorio contestato;
GLYPH con il quinto motivo parte ricorrente si duole – ai sensi dell’art. comma 1, n. 3, c.p.c. – della violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c conseguita all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine “certezza” dei fatti posti a fondamento delle presunzioni dichiaratamen invocate nella decisione impugnata (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. contraddistinte invece dalla incertezza che le accomuna e, quindi, dalla lo inattitudine ad assurgere a presupposto del ragionamento presuntivo che il secondo giudice ha comunque eseguito in dispregio alle norme che ne regolano l’applicabilità, così condizionando l’esito della decisione impugnata;
Con il sesto ed ultimo motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’ 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 2032 c.c. in relazione all’art. 2320 c.c., per aver il giudice di seconde attribuito valore al comportamento della deducente per non aver prodotto i propri registri, le cui evidenze, applicando falsamente l’art. 1399 c.c. presuppone invece un accertamento circa l’esistenza del negozio qui non eseguito.
Del pari sono inammissibili gli ultimi due motivi per assoluta incomprensibili Dalla lettura di tali mezzi, infatti, non è possibile desumere una conoscenza “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significat
portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non essendo adeguatamente riportate né la ratio decidendi al riguardo della sentenza impugnata, né le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano nel giudiz merito le rispettive posizioni delle parti.
Attraverso l’esame delle censure, che si risolvono nella poco comprensibil denuncia di violazione di norme conseguita &l’omesso esame “fatti decisivi per il giudizio in ordine alla certezza posti a fondamento delle presunz dichiaratamente invocate nella decisione impugnata”, nonché “applicando falsamente l’art. 1399 c.c.”, prive di una specifica indicazione delle cause e fondamenti normativi di tali violazioni e basata sul richiamo generico e confu di altri contratti, verosimilmente il contratto di soccida concluso dalle ric con la RAGIONE_SOCIALE, emergono doglianze prive dei necessari riferimenti all motivazione del provvedimento impugnato, basate sulla mera indicazione di norme senza un iter argomentativo idoneo a consentire la comprensione del decisum e delle corrispondenti censure mosse con l’impugnazione (cfr. Cass. n. 2097 del 2007; n. 11501 del 2006).
In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso essere integralmente respinto, con conseguente attribuzione delle spese del presente giudizio in ragione della soccomben2:a.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del presente giudiz favore della controricorrente che vengono liquidati in complessivi euro 7.200,00
di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come p legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto de sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2A Sezione civile in data 21 giug 2022.