Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23411 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14805-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2138/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 2462/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari accoglieva la domanda di COGNOME
Oggetto
Trattamento pensionistico
R.G.N. 14805/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 10/06/2025
CC
NOME volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico sulla base di un maggiore importo di retribuzione pensionabile da prendere a base per il calcolo della prestazione.
La Corte d’appello ammetteva l’ordine di esibizione chiesto dalla parte e ordinava all’Inps la produzione di documentazione attestante le mansioni svolte dall’appellante quale operaia agricola a tempo determinato. Sulla base dei documenti prodotti veniva disposta consulenza tecnica che quantificava le differenze dovute.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo.
Colaprico NOME con controricorso, illustrato da memoria.
All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 210 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello disposto l’ordine di esibizione.
Il motivo è inammissibile.
In linea generale va ricordato che la scelta del giudice circa i mezzi di prova da ammettere e, quindi, anche la scelta sulla ammissione o meno dell’ordine di esibizione , è discrezionale e non sindacabile quale violazione di norma di legge (Cass.31251/21, Cass.6439/10, Cass.9815/02).
Prima della novella apportata dal d.l. n.83/12 all’art.360, co.1, n.5 c.p.c., il ricorso era ammesso per vizio di motivazione; ora il richiamo va fatto all’omesso esame di fatto decisivo.
Ciò premesso, la sentenza dà atto delle ragioni della ammissione dell’ordine di esibizione, parlando di documentazione indispensabile ai fini della decisione e nell’esclusiva disponibilità dell’Inps.
Il motivo di ricorso non censura specificamente tale motivazione, nei termini richiesti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ma si limita a richiamare i principi giurisprudenziali resi in materia di ordine di esibizione, ovvero che trattasi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo in caso di impossibilità di dimostrare aliunde il fatto dedotto.
Il motivo però non critica l’assunto contenuto in sentenza, secondo cui, nel caso di specie, la prova poteva essere data solo tramite i documenti in possesso dell’Inps.
Il motivo risulta così inammissibile per sua genericità, Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Inps.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi al difensore antistatario;
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del