Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27772 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27772 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
OGGETTO:
condominio –
impugnazione di delibera assembleare da parte di comproprietario
R.G. 28751/2018
C.C. 8-9-2023
sul ricorso n. 28751/2018 R.G. proposto da:
CONDOMINIO IL MULINO DI STRADA CARPICE N.26ter-26ter IN MONCALIERI, in persona dell’amministratore pro tempore geom. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domicili ato in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL e EMAIL
intimati avverso la sentenza n. 1017/2018 della Corte d’appello di Torino, depositata il 29-5-2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-9-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME, coniugi comproprietari di alloggio nel RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO e 26 ter A impugnarono avanti il Tribunale di Torino la delibera assembleare 18-11-2013 che, tra l’altro, aveva deliberato di accantonare fondi per interventi di impermeabilizzazione dei box, ripartiti secondo una precisa tabella di rateizzazione.
Con sentenza n. 1512 pubblicata il 16-3-2016 il Tribunale di Torino dichiarò l’inammissibilità di tutte le domande proposte da NOME COGNOME, per non avere lo stesso esperito la mediazione obbligatoria nel termine fissatogli dal Tribunale. Accolse la doglianza di NOME COGNOME sulla mancata corrispondenza tra i punti all’ordine del giorno e quanto effettivamente deliberato, con riferimento all’accantonamento del fondo spese di Euro 50.000,00 per l’intervento di impermeabilizzazione ai box, ritenne assorbita dall’accoglimento di tale doglianza l’ulteriore motivo di impugnazione della delibera riferito alla violazione dei criteri di riparto del fondo e rigettò tutti gli altri motivi di impugnazione della delibera; quindi la sentenza annullò la delibera 1811-2013 limitatamente al punto 1), condannò l’attore COGNOME alla rifusione delle spese di lite a favore del RAGIONE_SOCIALE e condannò il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite a favore dell’attrice COGNOME.
2.Avverso le statuizioni che lo avevano visto soccombente propose appello il RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO in Moncalieri , che la Corte d’appello di Torino con sentenza n. 1017 pubblicata il 29-5-2018 ha integralmente rigettato, condannando il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione a favore degli appellati COGNOME e COGNOME delle spese del grado, liquidate in Euro 3.400,00 per compensi, oltre accessori.
La sentenza ha rigettato le istanze istruttorie riproposte da entrambe le parti, non ritenute necessarie ai fini della decisione. Ha
rigettato il primo motivo di appello relativo all’inammissibilità dell’impugnativa proposta dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1137 cod. civ. e 67 co.2 disp. att. cod. proc. civ. sulla base del dato che NOME COGNOME era rappresentata dal marito, osservando che la prospettazione del RAGIONE_SOCIALE presupponeva che ogni condomino potesse avere avuto co ntezza delle singole questioni poste all’ordine del giorno e potesse avere manifestato il proprio dissenso o l’astensione; ha dichiarato che nella fattispecie non rilevava tanto la circostanza che NOME COGNOME avesse allegato di avere espresso il suo disse nso, quanto piuttosto il fatto che non era stato posto all’ordine del giorno l’argomento della costituzione del fondo spese; la mancanza all’ordine del giorno dello specifico argomento aveva impedito a NOME COGNOME non solo di valutare quale posizione assumere sulla questione, ma anche di esprimere una qualsivoglia indicazione al marito comproprietario e tale situazione era equiparabile a quella dell’assenza del condomino dall’assemblea. Ha confermato la valutazione della sentenza di primo grado, secondo la quale la deliberazione di accantonare la somma di Euro 50,000,00 non poteva ritenersi implicitamente contenuta nella dizione di cui al punto 1) dell’ordine del giorno, avente a oggetto ‘attività straordinaria di impermeabilizzazione soletta box -esame delle richieste dei condomini’, non potendo neppure essere ritenuta normale sviluppo della discussione svoltasi in assemblea; perciò ha confermato l’annullamento della delibera per violazione dell’art. 66 co. 3 disp. att. cod. civ., che prevede che l’ avviso di convocazione debba contenere la specifica indicazione dei punti all’ordine del giorno ; ha dichiarato che era irrilevante procedere all ‘esame dell e censure svolte dal RAGIONE_SOCIALE appellante in merito al quarto motivo di impugnazione della delibera formulato nell’atto di citazione, relativo alla mancata verbalizzazione del dissenso di NOME COGNOME, e ha dichiarato che risultava travolta dal
vizio presupposto anche la delibera relativa ai criteri di riparto del fondo spese. Ha rigettato il motivo di appello relativo alla statuizione sulle spese di lite tra il RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, ha qualificato come appello incidentale subordinato quello proposto dagli appellati al fine di ottenere la disamina del criterio di riparto del fondo spese e ne h a ritenuta superflua la disamina sull’ammissibilità e nel merito, a fronte del rigetto dell’appello principale.
3.Con atto notificato il 28-9-2018 il RAGIONE_SOCIALE ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificata il 296-2018, formulando otto motivi di ricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
All’esito della camera di consiglio del giorno 8-9-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 .Con il primo motivo rubricato ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 cod. civ., 66, 3° comma disp. att. cod. civ. e 67, 2° comma disp. att. cod. civ. in riferimento al n. 3) dell’art. 360 c.p.c.’ il RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto irrilevante il fatto che NOME COGNOME non avesse allegato di avere espresso il suo dissenso, in quanto il RAGIONE_SOCIALE appellante aveva lamentato, come già eccepito in primo grado, che proprio il voto favorevole espresso dal COGNOME in assemblea avesse comportato l’insanabile carenza di legittimazione attiva all’impugnativa da parte dei coniugi comproprietari COGNOMECOGNOME. Sostiene che l’impugnativa di NOME COGNOME dovesse essere pregiudizialmente dichiarata
improcedibile o inammissibile, in quanto risultava dal verbale che NOME COGNOME aveva presenziato all’assemblea e aveva espresso voto favorevole, essendo documentale che le delibere erano state assunte dall’assemblea con il voto favorevole di tutti i condomini; evidenzia ch e ai sensi dell’art. 67 co. 2 disp. att. cod. civ. , qualora una unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, per cui era pacifico che NOME COGNOME aveva presenziato e partecipato all’assemblea in rappresentanza dei coniugi comproprietari e aveva espresso voto favorevole vincolante per entrambi i comproprietari, con la conseguente preclusione ex art. 1137 co. 2 cod. civ. a impugnare la delibera per NOME COGNOME.
2.Con il secondo motivo rubricato ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1105, 3° comma e 1137 cod, civ., nonché degli artt. 112, 189 e 345 c.p.c., in riferimento ai nn. 3) e 4) dell’art. 360 c.p.c.’ il RAGIONE_SOCIALE rileva che il motivo di impugnazione relativo all’erroneo criterio millesimale di ripartizione del fondo di accantonamento non era stato proposto in atto di citazione ma solo in corso di causa; rileva che per questo la sentenza d’appello avrebbe dovuto pronunciar e sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. dedotta dal RAGIONE_SOCIALE e, non avendolo fatto, è incorsa nel vizio di omessa pronuncia; lamenta che la sentenza sia incorsa anche nel vizio di ultrapetizione, laddove ha dichiarato che la delibera sui criteri di ripartizione del fondo spese fosse stata travolta dal vizio presupposto, mentre la sentenza di primo grado aveva dichiarato che quella contestazione era stata assorbita.
Il RAGIONE_SOCIALE aggiunge che il motivo di impugnativa, configurando vizio di annullabilità della delibera, scontava il pregiudiziale sbarramento della carenza di legittimazione attiva di entrambi gli attori ex art. 1137 co. 2 cod. civ., per avere il marito
comproprietario partecipato e votato a favore nell’assemblea condominiale; inoltre e in ogni caso, sostiene che il motivo di impugnativa era precluso in base all’ulteriore principio secondo il quale l’irregolarità attinente al procedimento di convocazione non poteva essere fatto valere dal condomino che avesse accettato la discussione su l merito e non avesse preliminarmente eccepito l’irregolarità della convocazione.
In via ulteriormente subordinata il RAGIONE_SOCIALE rileva che gli argomenti posti al primo punto dell’ordine del giorno erano espressi in modo preciso, il deliberato costituiva sviluppo della discussione e la successiva delibera 16-4-2015 era risolutiva della vicenda, in quanto l’assemblea, con il voto unanime dei presenti tra i quali COGNOME, aveva approvato il rendiconto dei lavori straordinari per il rifacimento della guaina e il relativo riparto.
3.Il primo e il secondo motivo, da esaminare unitariamente stante la stretta connessione, sono infondati.
Deve essere data continuità ai principi posti da Cass. Sez.2, Ordinanza n. 19435 del 8-7-2021 (Rv. 663389-01), nella quale in motivazione si legge: « A norma dell’art. 67, comma 2, disp, att. c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 220 del 2012, qualora una porzione compresa nell’edificio condominiale appartenga a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari interessati, o in mancanza individuato per sorteggio dal presidente. Ciò non di meno, tutti i comproprietari pro indiviso della unità immobiliare devono essere individualmente convocati all’assemblea e mantengono il potere individuale di impugnarne le deliberazioni ove sussistano le condizioni di cui all’art. 1137 c.c. (Cass. Sez. 2, 18/02/2000, n. 1830; Cass. Sez. 2, 27/07/1999, n. 8116; Cass. Sez. 2, 11/11/1992, n. 12119; Cass., Sez. 2 2, 24/01/1980, n. 590;
Cass. Sez. 2, 12/01/1978, n. 124). Ove si tratti, peraltro, di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, opera l’art. 180, comma 1, c.c., a norma del quale la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all’amministrazione dei beni della comunione spetta a entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale e con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento dell’immobile, ma anche, come nella specie, le impugnazioni delle deliberazioni condominiali che si assumono pregiudizievoli alla sicurezza o al decoro del fabbricato o all’uso delle parti comuni, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell’altro coniuge, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (arg. da Cass. Sez. 2, 26/07/2013, n. 18123; Cass. Sez. 2, 27/02/2009, n. 4856; Cass. Sez. 2, 09/01/2006. N.75) ».
Quindi, nella fattispecie entrambi i comproprietari erano legittimati a impugnare la delibera assembleare, sia in forza delle previsioni generali (la modifica dell’art. 67 disp. att. cod. civ. introdotta dall’art. 21 legge 11-12-2012 n. 220 ratione temporis applicabile, in quanto relativa soltanto alle modalità di nomina del rappresentante dei comproprietari, non rileva), sia in forza delle disposizioni sulla comunione legale.
La circostanza che la comproprietaria avesse delegato il marito per la partecipazione all’assemblea e che il marito avesse votato a favore o comunque non avesse manifestato il suo dissenso prima della votazione su l punto non compreso nell’ordine del giorno non rileva al fine di ritenere preclusa l’impugnazione della delibera alla comproprietaria. Tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato intercorre rapporto di mandato (cfr. Cass. Sez. 2 22-7-2022 n. 22958 e precedenti ivi richiamati), con la conseguenza che il mandatario non può eccedere i limiti del mandato,
che sono necessariamente riferiti alla partecipazione a ll’ assemblea individuata dai punti posti all’ ordine del giorno. Come si legge in Cass. Sez. 2 19-10-2010 n. 21449, l’art. 1105 cod. civ., applicabile al condominio in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1139 cod. civ. , vuole che i partecipanti siano previamente informati dell’oggetto della deliberazione e quindi, ai fini della validità dell’ordine del giorno, lo stesso deve indicare, sia pure in modo non analitico, tutti gli argomenti da trattare, così da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza e di potere ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere; q uindi la comproprietaria mandante, seppure avrebbe potuto ratificare ex art. 1711 co.1 cod. civ. l’atto del mandatario no n compreso nel mandato, in mancanza di tale ratifica era legittimata a impugnare la delibera ai sensi dell’art. 1137 co. 2 cod. civ. quale condomino assente, non essendo rappresentata nell’assemblea in forza di delega che non poteva essere riferita ad argomenti non compresi ne ll’ordine del gio rno.
3.1.Non colgono nel segno neppure gli argomenti con i quali il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’argomento relativo alla costituzione del fondo spese non fosse compreso nell’ordine del giorno . L ‘accertamento della pertinenza della deliberazione dell ‘assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del giorno è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. Sez. 2 27-3-2000 n. 3634 Rv. 535079-01, Cass. 19-2-1997 n. 1511 Rv. 502534-01); nella fattispecie la sentenza impugnata ha esposto in modo logico le ragioni in forza delle quali ha escluso che l’argomento fosse compreso nell’ordine del giorno e non è stato neppure proposto motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. pr oc. civ. al fine di censurare tale valutazione. Il ricorrente lamenta invece che la valutazione si sia illegittimamente estesa al controllo sull’esercizio del
potere discrezionale spettante all’assemble a ma la Corte territoriale, dando motivazione del proprio convincimento, ha esclusivamente ritenuto che la delibera di accantonamento di fondo per l’esecuzione dei lavori non fosse compresa nell’ordine del giorno né fosse logicamente consequenziale ai punti all’ordine del giorno.
Neppure si pone la questio ne dell’omissione di pronuncia lamentata dal ricorrente, in relazione alla tardiva deduzione del vizio della delibera riferito all’erronea ripartizione del fondo per lavori straordinari: non avendo la sentenza esaminato nel merito questo vizio, ritenendo ‘travolta’ la relativa delibera dall’esistenza del vizio riferito alla mancata indicazione all’ordine del giorno dell’argomento della costituzione del fondo, la sentenza non aveva ragione di esaminare la questione della tempestiva deduzione del vizio medesimo. Del resto, non è ravvisabile neppure l’ultrapetizione lamentata dal ricorrente in relazione al fatto che la Corte territoriale aveva ritenuto ‘ travolta ‘ la delibera che aveva stabilito i criteri di ripartizione del fondo, mentre il giudice di pr imo grado aveva ritenuto ‘assorbite’ le contestazioni in riferimento a tale seconda delibera: è evidente che non vi è reale differenza tra le due statuizioni, con le quali i giudici di merito hanno analogamente ed esattamente affermato che l’annullamento d ella delibera relativa all’accantonamento del fondo , in quanto argomento non compreso nell’ordine del giorno , di per sé comportava il venire meno anche della delibera che stabiliva le modalità di ripartizione del fondo medesimo.
Non è corretto neppure il rilievo del ricorrente secondo il quale la delibera 16-5-2015, relativa al rendiconto dei lavori eseguiti e al riparto definitivo delle relative spese, approvata all’unanimità, precludeva l’accoglimento dell’impugnazione della delibera: ne anche sulla base della prospettazione del ricorrente la seconda delibera può avere integralmente sostituito la prima, come richiesto affinché non possa
essere pronunciato l’annullamento della prima delibera (cfr. Cass, Sez. 2 21-11-2019 n. 30479 Rv. 656206-01), perché la prima delibera aveva già comportato l’illegittimo ( in quanto non previsto dall’ordine del giorno) accantonamento di fondo spese di Euro 50.000,00.
Invece gli argomenti del ricorrente, per quanto intellegibili così da costituire motivo di ricorso ammissibile ex art. 366 cod. proc. civ., non sono volti a censurare in modo ammissibile la sentenza impugnata per avere ritenuto che il vizio relativo all’omessa indicazione all’ordine del giorno della questione relativa all’accantonamento del fondo fosse stato dedot to nell’atto di citazione. La rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità ove si risolva in uno dei vizi di cui all’art. 360 co.1 n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2 10-6-2020 n. 11103 Rv. 658078-01) e nessuno dei motivi proposti è volto a sostenere che il vizio sia stato accertato sulla base di una erronea lettura dell’atto di citazione.
4 .Con il terzo motivo rubricato ‘ nullità della sentenza per omesso esame/motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.’ il RAGIONE_SOCIALE lamenta che la sentenza impugnata, a fronte della sua deduzione riferita al fatto che non risultava il voto contrario alla delibera degli attori COGNOMECOGNOME, avesse dichiarato l’irrilevanza della questione, sostenendo che manchi la motivazione a supporto di tale assunto. In via gradata, rileva la decadenza dall’impugnativa da parte di NOME COGNOME, in relazione al suo quarto motivo riferito alla mancata verbalizzazione del dissenso del marito NOME, in quanto il vizio non era stato dedotto nella domanda di mediazione, NOME COGNOME aveva presenziato all’assemblea e aveva votato per entrambi i coniugi in modo favorevole alle delibere.
4.1.Il motivo formulato ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile, in primo luogo perché si verte in ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dall’art. 348 -ter co. 5 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile e poi perché l’infondatezza del primo e del secondo motivo comporta l’irrilevanza delle deduzioni svolte con il motivo.
Infatti, posto che tutti i comproprietari pro indiviso mantengono il potere individuale di impugnare le deliberazioni ove sussistano le condizioni di cui all’art. 1137 cod. civ. e posto che la comproprietaria era da ritenere assente in relazione alla delibera di accantonamento del fondo in quanto la questione non era compresa nell’ordine del giorno , risultano irrilevanti il fatto che il voto favorevole sia stato o meno espresso dal comproprietario e la questione della tardiva deduzione del relativo vizio del verbale dell’assemblea .
5 .Con il quarto motivo rubricato ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 343 c.p.c., in riferim ento al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.’ il RAGIONE_SOCIALE lamenta che la sentenza, dopo avere qualificato come appello incidentale subordinato quello proposto dagli appellati al fine di ottenere, in caso di accoglimento dell’appello principale, l’annullamento della delibera per l’illegittimità dei criteri di riparto , abbia dichiarato che il relativo esame anche in punto di ammissibilità era superfluo a fronte del rigetto dell’appello principale ; ciò senza esaminare e accogliere l’eccezione di tardività dell’appello incidentale, formulata dal RAGIONE_SOCIALE per il mancato rispetto da parte degli appellati del termine di costituzione di venti giorni prima dell’udienza di comparizione.
5.1.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. come requisito essenziale anche del diritto di impugnazione, e che postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può
derivare alla parte medesima dall’accoglimento del gravame (Cass. Sez. 1 29-12-2022 n. 38054 Rv. 666530-01, Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038-01).
La sentenza impugnata ha qualificato l’a ppello incidentale come ‘subordinato’ e cioè condizionato all’accoglimento di quello principale, per cui vale il principio secondo il quale, allorché l’appello principale risulti totalmente infondato, l’appellante incidentale non ha più interesse a che il suo gravame sia deciso, perché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare a un risultato più favorevole relativamente all’oggetto della controversia (Cass. Sez. 2 21 -2-2019 n. 5134 Rv. 652759-01). Quindi, posto che nella fattispecie l’appellante incidentale, a fronte dell’integrale rigetto dell’appello del RAGIONE_SOCIALE, non aveva interesse alla pronuncia sul suo appello incidentale, si esclude che qualsiasi interesse alla pronuncia su tale appello incidentale, anche al fine di farne dichiarare l’inammissibilità per tardività, potesse averne l’appellante RAGIONE_SOCIALE. Infatti, la pronuncia di accoglimento dell’eccezione di tardività dell’appello incidentale non avrebbe potuto avere incidenza neppure sulla valutazione della soccombenza, da valutare sulla base dell’esit o del giudizio e non sulla base dell’accoglimento d i singola eccezione. La mancanza di interesse del RAGIONE_SOCIALE alla pronuncia sulla propria eccezione di tardività dell’appello comporta la mancanza di interesse anche alla proposizione del gravame per omessa pronuncia sul punto.
6 .Con il quinto motivo rubricato ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento al n. 4) dell’art. 360 c.p.c.’ il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato il suo quarto motivo di appello relativo al riparto delle spese di lite di primo grado ritenendo corretta la valutazione della soccombenza eseguita dal giudice di primo grado. Sostiene che sia la fondatezza dell’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE,
erroneamente rigettato dalla Corte territoriale, a comportare che le spese di primo grado debbano essere poste a carico di NOME COGNOME. Aggiunge che l’attrice non è stata integralmente vittoriosa , si a perché al punto 1) dell’ordine del giorno erano conseguite due delibere, solo una delle quali impugnata e annullata , sia perché l’attrice aveva proposto sei motivi di impugnativa alla delibera e soltanto uno era stato ritenuto fondato.
6.1.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ. nella parte in cui invoca una diversa regolamentazione delle spese di lite di primo grado in ragione della fondatezza dell’appello che dovrebbe derivare dall’accoglimento del ricorso p er cassazione, in quanto non propone alcuna censura alla pronuncia e non ha perciò alcuna attinenza al decisum.
Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta la mancata considerazione del fatto che la domanda era stata solo parzialmente accolta. Deve farsi applicazione del principio secondo il quale in tema di condanna alla rifusione delle spese processuali, il criterio di soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese; pertanto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ ipotesi di concorso degli altri motivi che consentano la compensazione (Cass. Sez. 1 4-8-2017 n. 19613 Rv. 645187-01, Cass. Sez. 2 4-9-2023 n. 25674, per tutte); il giudice di merito non è neppure tenuto a dare ragione con espressa
motivazione del mancato uso della sua facoltà di disporre la compensazione (Cass. Sez. 3 26-4-2019 n.11329 Rv. 653610-01, Cass. Sez. U. 15-7-2005 n. 14989 Rv. 582306-01, Cass. Sez. 2 24-52023 n. 14277).
7 .Con il sesto motivo rubricato ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. in riferimento al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.’ il RAGIONE_SOCIALE censura la statuizione di condanna a suo carico della rifusione delle spese del grado di appello a favore di entrambi gli appellati, in quanto viziata da ultrapetizione, a fronte del fatto che l’appello era stato proposto dal RAGIONE_SOCIALE soltanto nei confronti di NOME COGNOME, essendo il RAGIONE_SOCIALE risultato vittorioso in primo grado nei confronti di NOME COGNOME.
7.1.Il motivo è fondato, in quanto effettivamente la Corte d’appello, condannando il RAGIONE_SOCIALE appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore di entrambi gli appellati COGNOME e COGNOME, costituitisi con unico difensore, ha violato il principio di soccombenza: non ha considerato che l’appello era stato proposto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sola NOME COGNOME e non nei confronti di NOME COGNOME, il quale si era sentito dichiarare improcedibile la sua domanda dal giudice di primo grado.
Ne consegue che deve essere cassata la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di condanna del RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del grado a favore di NOME COGNOME e, decidendo nel merito ex art. 384 co.2 cod. proc. civ. in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere esclusa la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese a favore di NOME COGNOME; ciò, senza rideterminazione in riduzione delle spese medesime, perché l’importo dei compensi non è stato liquidato dalla Corte d’appello tenendo conto dell’unica difesa di più parti.
8 .Con il settimo motivo rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento ai nn. 3) e 4) dell’art. 360 c.p.c.’ il RAGIONE_SOCIALE sostiene che la fondatezza del suo gravame debba escludere una sua soccombenza anche sulle spese processuali dell’appello poste ingiustamente a suo carico.
9 .Con l’ottavo motivo rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 12, comma 1quater del D.P.R. 115/2012 in riferimento ai nn.3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.’ il ricorrente dichiara di impugnare anche la statuizione relativa all’obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, affinché anche tale statuizione sia cassata in ragione dell’illegittimo rigetto dell’appello pronunciata dalla Corte d’appello di Torino.
10. Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili ex art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ., perché non contengono censure alla pronuncia impugnata, ma chiedono la cassazione di determinati capi della sentenza solo in conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di ricorso, che sono stati rigettati. L’accoglimento del sesto motivo di ricorso non incide sulla soccombenza del RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, che sorregge la dichiarazione ex art. 12 co.1quater D.P.R. 115/2012 relativa all’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
11 .In considerazione dell’accoglimento d el sesto motivo di ricorso, si compensano le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la condanna del RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese di lite a favore di NOME COGNOME;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione