Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28771 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10930/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati in Roma presso il suo studio in INDIRIZZO;
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 490/2022 depositata il 11/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La questione trae origine dai fatti accaduti nel 2016, allorquando il Sindaco del Comune di Broni notificava alla societ à RAGIONE_SOCIALE, nonch é ai Sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto ‘proprietari’ delle singole particelle del sedime privato denominato INDIRIZZO Penice e/o ‘aventi diritto di passaggio’ sulle aree di proprietà altrui della stessa INDIRIZZO Penice, l’ordinanza a tutela della salute pubblica con cui disponeva che, a causa della contaminazione di amianto del sottosuolo della INDIRIZZO e per la pericolosit à di detto materiale, i destinatari dovevano provvedere, mediante idonea sovracopertura, all’esecuzione delle opere di ‘confinamento dello strato di sottofondo stradale contenente polverino di amianto’. Il Sindaco ordinava, inoltre, che l’intervento venisse eseguito dai proprietari e/o aventi diritto di passaggio ‘in solido tra loro’.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, avendo eseguito i lavori di bonifica del sito da agenti inquinanti e anticipato le spese, convenivano in giudizio i Sigg.ri COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonch é RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la condanna al rimborso pro quota delle somme spese per dare attuazione all’ordinanza sindacale
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 1152/2019 pubblicata in data 27/06/2019, rigettava la domanda.
La Corte d’appello, con la sentenza n. 490/2022 pubblicata in data 11 febbraio 2022, riformava la sentenza impugnata e accoglieva l’appello di NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannando gli appellati al rimborso pro quota delle somme spese per l’esecuzione dei lavori. Il Giudice dell’appello, dopo aver qualificato l’ordinanza del Sindaco come contingibile ed urgente, divenuta definitiva perché mai impugnata, finalizzata a rinvenire ed eliminare le emergenze sanitarie che potevano minacciare la salute
pubblica, riteneva anche che i soggetti ingiunti dovessero operare nell’esecuzione dell’intervento in regime di solidarietà ex art. 1292 e ss. c.c.: sicché escludeva che gli appellati potessero legittimamente rifiutarsi di rimborsare l’importo anticipato dalla controparte per l’esecuzione dei lavori. Riteneva, anche, che nessuna rilevanza poteva essere data alla comunicazione di COGNOME e COGNOME al Sindaco che il loro tratto di strada era in ottimo stato di manutenzione e non interessato dalla polvere di amianto, perché l’ordinanza non era stata impugnata.
Propongono ricorso in cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME sulla base di quattro motivi.
3.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
3.2. Tutte le parti hanno depositato memorie.
3.3. La Sostituta Procuratrice Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (T.U. delle ‘Norme in materia ambientale’), oltre che totale disapplicazione dell’intera disciplina ex D.Lgs. 152/2006, per erroneo disconoscimento della rilevanza della medesima a costituire fondamento del provvedimento amministrativo per cui è controversia (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.).
I ricorrenti assumono che la Corte territoriale avrebbe errato nella qualificazione giuridica dell’ordinanza da cui è sorta l’obbligazione adempiuta dagli odierni resistenti. Ad avviso della controparte, la stessa non dovrebbe considerarsi quale ordinanza contingibile ed
urgente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, bens ì quale ordinanza emessa ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente).
4.2. Con il secondo motivo, denunciano la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (‘T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’) (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.) per avere erroneamente ritenuto la Corte che le norme in questione potessero autorizzare il sindaco ad incidere nei rapporti fra i privati ed a costituire con un provvedimento obblighi reciproci fra i medesimi.
4.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1292 c.c. e delle inerenti e successive disposizioni di Codice Civile in materia di nozione e disciplina delle obbligazioni solidali passive (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.).
I ricorrenti sostengono che il denunciato errore di giudizio in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa, in tal modo violando la norma di cui all’art. 1292 c.c., sarebbe consistito nell’aver ritenuto che l’ordinanza emessa dal Sindaco possa considerarsi idonea fonte di un’obbligazione solidale a carico dei destinatari dell’ordine impartito rispetto alla esecuzione dell’ordine stesso.
4.4. Con il quarto motivo, lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, L. 20/03/1865 n. 2248, all. E e/o dell’art. 12 disp. prel. c.c. e/o di ogni altra norma di diritto in materia di interpretazione sistematica e/o costituzionalmente orientata (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.), per non avere dato al provvedimento una interpretazione costituzionalmente orientata e per non averlo disapplicato.
Va considerato che il presente ricorso sottopone alla Corte, due questioni: la prima, relativa all’idoneità o meno dell’ordinanza, a tutela della salute pubblica, emessa dal Sindaco e qualificata dalla RAGIONE_SOCIALE. come contingibile ed urgente, divenuta definitiva perché mai
impugnata, emessa nei confronti dei proprietari e/o ‘aventi diritto di passaggio’ su aree di proprietà altrui, a costituire una obbligazione solidale in capo ai suoi destinatari e, così, un diritto di regresso tra costoro in capo a chi tra loro abbia sostenuto le relative spese e, per di più, a prescindere dal ruolo di ognuno nella produzione della situazione di inquinamento cui ovviare; la seconda, invece, relativa all’idoneità o meno dell’ordinanza appena descritta a costituire titolo, in favore di uno o più tra i suoi destinatari, per intervenire sulla proprietà o sui beni oggetto di diritto reale di altri tra i medesimi destinatari ed al fine di eseguire i lavori oggetto di quella stessa.
Orbene, l’assenza di precedenti sul tema se non altro, negli esatti termini -e la peculiare importanza delle questioni di diritto sopra indicate e delle ricadute delle diverse possibili opzioni interpretative e delle relative soluzioni rendono di immediata evidenza l’opportunità di rinviare la causa alla pubblica udienza.
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza