Ordinanza Interlocutoria: Quando la Cassazione non decide (ancora) sul merito
Un’ordinanza interlocutoria emessa dalla Corte di Cassazione può sembrare un atto di secondaria importanza, ma in realtà svolge un ruolo cruciale nella gestione del processo. Recentemente, la Prima Sezione Civile ha pubblicato un provvedimento di questo tipo in una causa che vede contrapposti due cittadini e un importante istituto di credito. Questo documento non chiude la vicenda, ma ne detta i successivi passaggi, offrendo uno spunto per comprendere meglio il funzionamento della giustizia civile ai suoi massimi livelli.
Il Contesto del Provvedimento
La vicenda giudiziaria nasce da un contenzioso tra due privati, in qualità di ricorrenti, e una nota società bancaria. Dopo aver percorso i gradi di merito, la questione è approdata dinanzi alla Corte di Cassazione. È in questa fase che si inserisce l’ordinanza in esame. Anziché emettere una sentenza definitiva, la Corte ha adottato un’ordinanza interlocutoria, una decisione che interviene sul processo (inter-loqui
, parlare in mezzo) per risolverne aspetti procedurali o preparatori.
La Funzione dell’Ordinanza Interlocutoria nel Giudizio di Cassazione
Nel giudizio di legittimità, questo tipo di provvedimento è meno frequente rispetto ai giudizi di merito, ma non per questo meno significativo. La Corte può utilizzarlo per varie finalità, come ad esempio:
* Disporre l’integrazione del contraddittorio, se una parte necessaria non è stata coinvolta nel giudizio.
* Rilevare una questione di giurisdizione o competenza.
* Rimettere la causa alle Sezioni Unite per risolvere un contrasto giurisprudenziale o una questione di massima di particolare importanza.
* Richiedere documenti o chiarimenti necessari per la decisione finale.
In sostanza, l’ordinanza prepara il terreno per la futura sentenza, assicurando che il percorso processuale si svolga nel pieno rispetto delle regole e che la decisione di merito sia fondata su presupposti corretti.
Le Motivazioni
Le motivazioni di un’ordinanza interlocutoria non entrano nel vivo della disputa, ovvero non stabiliscono chi ha torto o ragione sui fatti. Si concentrano, invece, sulle ragioni squisitamente procedurali che hanno reso necessaria la decisione. Sebbene il testo fornito non dettagli le specifiche motivazioni di questo provvedimento, possiamo affermare che esse risiedono nella necessità di ordinare il corretto svolgimento del giudizio. La Corte, attraverso questo atto, guida il processo verso la sua conclusione, risolvendo nodi procedurali che impedirebbero una decisione giusta e corretta sul merito della controversia.
Le Conclusioni
In conclusione, l’emissione di un’ordinanza interlocutoria da parte della Cassazione non rappresenta una battuta d’arresto, ma un momento di gestione e direzione del processo. Per le parti coinvolte, significa che la loro controversia è ancora pendente e che dovranno attendere la decisione finale. Tuttavia, questo atto garantisce che il giudizio prosegua su binari di correttezza formale, un presupposto indispensabile per la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti. La vicenda prosegue, quindi, seguendo le indicazioni fornite dalla Corte, in attesa della sentenza che metterà la parola fine al contenzioso.
Cosa significa esattamente ‘Ordinanza Interlocutoria’?
È una decisione emessa da un giudice che non conclude il processo, ma serve a risolvere questioni procedurali sorte durante il suo svolgimento. Non si pronuncia sul merito della controversia, ossia non stabilisce chi ha ragione o torto.
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha dato ragione a una delle parti?
No. Un’ordinanza interlocutoria, per sua natura, non decide il merito della causa. Si limita a regolare aspetti procedurali per consentire al processo di proseguire correttamente verso la decisione finale.
Qual è il prossimo passo nel processo dopo questa ordinanza?
Il processo continuerà seguendo le indicazioni contenute nell’ordinanza stessa. Le parti dovranno adempiere a quanto disposto dalla Corte, in attesa che venga fissata una nuova udienza per la discussione che porterà alla sentenza definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33267 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33267 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11202/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME
rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente fra loro, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Firenze (C.F. CODICE_FISCALE e dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma (C.F. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliate in 00195 Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME ;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE
rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma (C.F. CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO