Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31013 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31013 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29003/2022 R.G. proposto da :
COGNOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé stesso
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA DI ROMA U.T.G., domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che li rappresenta e difende
-resistenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 6418/2022 depositata il 28/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto opposizione contro ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, che respingeva il ricorso amministrativo proposto contro il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 14,
del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, per avere circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici.
Il Tribunale, adito dal COGNOME, ha confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, rilevando in via preliminare come il gravame fosse «al limite RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità» e comunque ritenendo infondato nel merito l’originario ricorso .
In particolare, per quanto concerne la pretesa illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza -ingiunzione da parte del AVV_NOTAIO, il Tribunale ha osservato che Roma Capitale prodotto il decreto in data 28.1.2019 con il quale fu prorogato al AVV_NOTAIO l’incarico di dirigente titolare RAGIONE_SOCIALE‘Area III bis relativa ‘ all’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio ‘, comprensiva del potere di emettere ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni amministrative.
Nel merito il Tribunale ha precisato che il COGNOME non aveva fornito prova del suo assunto circa la scarsa visibilità RAGIONE_SOCIALEa segnaletica, aggiungendo, per quanto riguarda l’assenza di intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici nella corsia loro riservata, che il rilievo non incideva sul perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito, perché «diversamente opinando sarebbe discrezionalmente rimesso al privato il transito si dette corsie indipendentemente dall’orario RAGIONE_SOCIALEa trasgressione». Il Tribunale rilevava ancora che l’apparecchiatura Sirio Ves, utilizzata per il rilevamento RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, necessitasse di omologazione e taratura solo con riferimento ai rilievi di eccesso di velocità, essendo invece sufficiente la sola omologazione per il tipo di infrazione contestata al COGNOME.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, il COGNOME ha proposto ricorso fondato su tre motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di Roma hanno depositato un atto di costituzione ‘ al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione ‘ .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il primo motivo, proposto in via subordinata, denunzia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale aveva dubitato RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Il motivo è assorbito, in quanto, come riconosciuto dal medesimo ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto generica l’impugnazione, avendo infatti deciso nel merito.
Con il secondo motivo, si censura la decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per plurime violazione di legge, per avere il Tribunale riconosciuto la competenza del AVV_NOTAIO a emettere l’ingiunzione, pur in assenza di specifica delega. Secondo il ricorrente occorre «una delega apposita per determinati provvedimenti, e perciò da considerarsi espressa, invero non potendola implicare il semplice incarico di Dirigente RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti Aree funzionali considerato ex sé , esso infatti comportando logicamente l’insieme RAGIONE_SOCIALEe attività, RAGIONE_SOCIALEe iniziative e dei provvedimenti propri RAGIONE_SOCIALE‘Area ma non certo tra questi potendosi tout court includere quelli che la legge attribuisce espressamente al Prefetto» (pag. 22 e 23 del ricorso).
La censura è infondata.
L’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice RAGIONE_SOCIALEa strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali RAGIONE_SOCIALEa carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto),
ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. n. 3904/2014).
Invero, la competenza a adottare provvedimenti concernenti le sanzioni amministrativa per violazione del Codice RAGIONE_SOCIALEa strada non spetta in via esclusiva al Prefetto, potendo evincersi dall’esame RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, D.Lgs. n. 139 del 2000 che i dirigenti adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all’espletamento dei servizi di istituto nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe aree funzionali cui sono preposti (Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2006, n. 6077).
Nel caso all’esame risulta che il funzionario il quale ha sottoscritto il provvedimento lo ha fatto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione di Dirigente, titolare RAGIONE_SOCIALE‘Area III bis relativa ‘ all’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio ‘, comprendente la gestione dei relativi procedimenti e dunque la competenza ad emanare i relativi provvedimenti. Infatti, il AVV_NOTAIO è un funzionario RAGIONE_SOCIALEa carriera prefettizia cui compete, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni dirigenziali conferitegli, adottare atti a rilevanza esterna connessi ai compiti di istituto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘area funzionale cui sia preposto (cfr. artt. 1, 2 e 14, d.lgs. 19 maggio 2000 n. 139). Né può considerarsi dirimente la circostanza che non sia stata espressamente menzionata la delega, posto che la possibilità per tale figura dirigenziale di sostituire il Prefetto, e quindi di adottare in sua vece i relativi atti, deriva direttamente dalla legge. Dunque, per tali ragioni, la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha negato il vizio di incompetenza, è immune da censure.
Il terzo motivo denunzia omissione di pronunzia, sia sul motivo di appello, con il quale fu dedotto che il giudice di pace, respingendo l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, non aveva motivato su ulteriori argomenti difensivi posti nell’atto di opposizione – in particolare sull’eccepita nullità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, stante che il dispositivo elettronico di rilevamento non era presegnalato – sia sul diverso motivo di appello, con il quale si denunziava che il giudice di pace aveva statuito sulla legittimità del dispositivo per se stesso, senza che il ricorrente avesse mai dedotto una simile questione. Nello stesso tempo si denunzia che la pronunzia del Tribunale, sui corrispondenti motivi di appello così come indicati ed esplicitati, incorre a sua volta nel vizio di extra petizione, non esistendo in realtà i motivi di impugnazione ipotizzati dal giudice del gravame.
In sé, l’omissione di pronunzia sulla questione RAGIONE_SOCIALEa presegnalazione sussiste; nondimeno ciò non giustifica la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, imponendosi solo la integrazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione in presenza di censura, come quella in esame, su questione di puro diritto che non implica accertamenti in fatto, manifestamente infondata.
Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può evitare la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 17416/2023; n. 21968/2015).
Ebbene, rileva la Corte che la presegnalazione è richiesta solo per le violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice RAGIONE_SOCIALEa strada, come chiarito in motivazione da Cass. n. 8415/2016: «In materia di circolazione stradale, l’obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione RAGIONE_SOCIALEa violazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2010, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.lgs. n. 196 del 1993, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza RAGIONE_SOCIALEa violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice RAGIONE_SOCIALEa strada circa la presenza RAGIONE_SOCIALEe dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l’automobilista, non incide sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione (conf. n. 26990/2018)».
Il motivo in esame, invece, nella parte in cui denunzia omissione di pronunzia sul vizio di extra petizione in cui era incorso il giudice di pace, è inammissibile, per difetto di interesse. «In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d’appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l’eventuale nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in motivi di impugnazione, l’impugnante deve, a pena d’inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall’invocato vizio processuale» (Cass. n. 20834/2022). Vale pur sempre il principio
secondo cui «La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità RAGIONE_SOCIALE‘attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa parte in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito» (Cass. n. 26419/2020). In contrasto con quanto risulta da tali principi, il ricorrente lamenta il vizio procedurale in modo formale, senza indicare quale sia stato il pregiudizio subito in dipendenza di esso. Nello stesso tempo si deve rilevare la infondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura che aveva realmente inteso proporre (quella relativa alla presegnalazione), e che il Tribunale non avrebbe invece correttamente percepito. Le stesse considerazioni valgono in relazione al vizio di extra petizione autonomamente denunziato dal ricorrente con riferimento alla sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, non svolgendo difese l’intimato.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore
P.Q.M.
rigetta il ricorso; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di cassazione, il 10/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME