Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2261 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 2261  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
C.C. 24/10/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
U.T.G. di ROMA, in persona del AVV_NOTAIO p.t.;
–
intimato – avverso la  sentenza  del  Tribunale  di  Roma  n.  5345/2022, pubblicata il 7 aprile 2022;
udita la  relazione  della  causa  svolta  nell’adunanza  camerale del 24 ottobre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il  Tribunale di Roma ,  decidendo – con sentenza n. 5345/2022 -sull’appello  proposto  da  COGNOME  avverso  la  pronuncia  del Giudice  di  pace  di  Roma  n.  14621/2020,  lo  rigettava,  ravvisando l’infondatezza  di  tutti  i  motivi  di  gravame ,  sia  con  riguardo  alla contestazione  della  legittimità  dell’opposta  ordinanza -ingiunzione emessa  in  ordine  alla  violazione  di  cui  all’art.  7,  comma  1  e  14, c.d.s. per mancata sottoscrizione da parte del AVV_NOTAIO e carenza di
potere del vice-AVV_NOTAIO, sia con riferimento alla confutazione della motivazione  nel  merito  circa  la  ritenuta  sussistenza dell’infrazione stessa.
AVV_NOTAIO ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza di appello con ricorso affidato a due motivi.
L’intimato AVV_NOTAIO non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Consigliere delegato della Sezione, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME,  ha  proposto  definirsi  il  ricorso  ai  sensi dell’art.  380-bis c.p.c. ,  ravvisando l’inammissibilità di entrambi i motivi formulati in applicazione dell’art. 360 -bis, n. 1), c.p.c.
Il citato avvocato ricorrente, con istanza dal medesimo sottoscritto quale difensore di se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ha chiesto decidersi il ricorso in virtù del comma 2 dell’indicato art. 380-bis c.p.c.
 Il  giudizio  è  stato,  conseguentemente,  fissato  per  l’adunanza camerale nelle forme dell’art. 380 -bis.1. c.p.c. (per la composizione del  cui  collegio  è  stato  tenuto  presente  il  principio  enunciato  dalle Sezioni  unite  di  questa  Corte  con  la  sentenza  n.  9611/2024),  in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 689/1981 e dell’art. 204 c.d.s., prospettando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimamente adottata l’impugnata ordinanza -ingiunzione ancorché emessa da un AVV_NOTAIO –AVV_NOTAIO semplice totalmente privo del potere ad emettere siffatto provvedimento sanzionatorio in difetto del rilascio di apposita delega da parte del AVV_NOTAIO che non risultava essere stata allegata.
In  proposito,  il  ricorrente  evidenzia  come  egli  non  fosse  rimasto inerte  processualmente,  avendo,  anzi,  pur  di  assolvere  all’onere probatorio negativo di dimostrare l’assenza di delega e l’assenza di sottoscrizione dell’ordinanza -ingiunzione opposta, espressamente richiesto più volte al giudice di emettere l’ordine di esibizione ex art.
213 c.p.c. sia della delega sia dell’originale dell’ordinanza -ingiunzione per verificarne la sottoscrizione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce le medesime violazioni sotto altro profilo, ovvero lamentando l’illegittimità dell’impugnata pronuncia che, nonostante esso ricorrente avesse fin dal primo grado contestato espressamente la mancata produzione dell’originale dell’opposta ordinanza -ingiunzione e malgrado la Prefettura di Roma non avesse assolto al relativo onere, aveva ritenuto che l’ordinanza -ingiunzione dovesse considerarsi legittimamente adottata, essendo stata prodotta solo una copia dichiarata conforme all’originale anch’essa priva di sottoscrizione.
3. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile per non aver colto la ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata e, comunque, per non aver tenuto conto di uno specifico accertamento compiuto dal giudice di appello (cfr. pag. 3 della sentenza stessa), il quale ha dato atto che era stato ‘documentato’ il decreto di conferimento dei poteri al AVV_NOTAIO –AVV_NOTAIO effettivamente e debitamente delegato all’emissione del provvedimento sanzionatorio amministrativo (v. Cass. n. 3904/2014), in persona del AVV_NOTAIO, ragion per cui non era necessario che il giudice di primo grado si avvalesse dell’ordine previsto dall’art. 213 c.p.c. o dei poteri istruttori d’ufficio contemplati dall’art. 6 del d. lgs. n. 150/2011, il cui relativo modello processuale è regolato dal rito del lavoro.
Del  resto,  la  citata  delega  era  stata  indicata  specificamente  anche nell’ordinanza -ingiunzione oggetto di opposizione.
In  ogni  caso,  ove  l’attuale  ricorrente  –  quale  appellante  –  avesse voluto contestare la suddetta attestazione dell’avvenuta documentazione  in  giudizio  della  citata  delega,  avrebbe  dovuto proporre  domanda  di  revocazione  dinanzi  allo  stesso  giudice  di appello in relazione al caso enucleato al n. 4) dell’art. 395 c.p.c.
4. Il secondo motivo si profila inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1) c.p.c. perché il Tribunale – senza che il ricorrente abbia offerto elementi  per  mutarlo  –  si  è  conformato  all’univoco  orientamento della giurisprudenza di questa  Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 9394/1997, Cass. n. 11499/2005), in base alla quale, ove
l’ordinanza -ingiunzione sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è legittimamente sostituita dall’indicazione di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 39/1993 e, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l’apposizione della firma autografa, quest’ultima è idoneamente surrogata dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile (nella specie proprio quello del AVV_NOTAIO –AVV_NOTAIO appositamente delegato).
In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Poiché l’intimato AVV_NOTAIO non ha svolto attività difensive in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, così come non può -pur in presenza della conformità della decisione alla  proposta  di  cui  all’art.  380 -bis  c.p.c. -disporsi  la  condanna prevista  dall’art.  96,  comma  3,  c.p.c.,  mentre  trova  applicazione quella  al  pagamento  della  somma  indicata  al  successivo  comma dello stesso articolo 96, quantificata nella misura di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso,  a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda  Sezione  civile