Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14694 Anno 2025
di rilascio ex art. 665 c.p.c. – Appello – Inammissibilità
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 25.3.2025 AC
COGNOME
R.G.N. 10221/2022
NOME
Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
16488/2022
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al N. 10221/2022 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bari n. 1830/2021 pubblicata il 25.10.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.3.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione intimò a RAGIONE_SOCIALE atto di convalida di sfratto per morosità in relazione al contratto di locazione dell’immobile sito in Corato, INDIRIZZO con contestuale richiesta di ingiunzione per canoni scaduti e non pagati per l’importo di € 64.400,00 oltre accessori. L’intimata si oppose e il Tribunale di Trani, con ordinanza del 4.4.2019, rilevato che l’opposizione non era fondata su prova scritta e che la morosità persisteva, ordinò all’intimata il rilascio dell’immobile, con riserva delle eccezioni, assegnando il termine per il deposito delle memorie integrative ai fini del prosieguo del giudizio.
La RAGIONE_SOCIALE propose appello avverso detta ordinanza e la Corte d’appello di Bari, nella resistenza dell’intimante, lo dichiarò inammissibile con sentenza del 25.10.2021, stante la non impugnabilità dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c.
Avverso detta sentenza, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’intimata non ha svolto difese .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la C orte d’appello tenuto conto della mancata contestazione, da parte dell’intimante, di quanto da essa ricorrente dedotto circa la avvenuta risoluzione tacita del primo contratto di locazione dell’1.3.2015, nonché circa l’effetto novativo del secondo contratto di locazione del 27.6.2016.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 665 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C orte d’appello ritenuto l’inammissibilità dell’appello, benché l’ordinanza di rilascio fosse stata emanata in assenza delle condizioni di ammissibilità, stante la mancanza di un valido contratto di locazione.
2.1 -I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi; essi sono manifestamente infondati.
Sul tema della proponibilità dell’appello in subiecta materia , è stato da ultimo condivisibilmente affermato che ‘ L’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. non è impugnabile, né è idonea al giudicato poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il “thema decidendum”; ne consegue che l’omessa pronuncia su domande o eccezioni sollevate nella fase sommaria o in quella di merito può essere fatta valere solo con l’impugnazione della sentenza che definisce il giudizio incardinato ai sensi dell’art. 667 c.p.c. ‘ (così Cass. n. 13956/2022; Ma v. anche, in conformità, Cass. n. 12846/2014; Cass. n. 15363/2000).
La società ricorrente, per vero, invoca un lontano precedente (Cass. n. 14720/2001) tuttavia eccentrico e non pertinente, in quanto nella relativa massima si accomunano impropriamente le sorti del provvedimento di convalida di sfratto ex art. 663 c.p.c. -per il quale, concorrendone i presupposti ivi indicati, può configurarsi la proponibilità dell’appello, come anche chiarito dalla giurisprudenza successiva (tra le altre, v. Cass. n. 1222/2006; Cass. n.
N. 10221/22 R.G.
11380/2006) -con quelle dell’ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c., per la quale vige la regola prima indicata.
Per tale ordinanza, la proponibilità dell’appello potrebbe al più limitarsi al solo caso in cui il giudice emetta formalmente un’ordinanza ex art. 665 c.p.c. e non disponga ai sensi dell’art. 667 c.p.c., così attribuendole abnorme carattere di chiusura del processo. Ma tanto non ricorre, comunque, nella vicenda che occupa.
Del tutto correttamente, dunque, la Corte barese ha ritenuto l’appello inammissibile.
3.1 In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese, l’intimata non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data