Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10167 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10167 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1869-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
-intimata – avverso le ordinanze del TRIBUNALE di COSENZA depositate il 07/11/2019 ed il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME NOME proponeva giudizio di divisione della comunione ereditaria insistente con la sorella su di un immobile sito in Acri, meglio descritto in citazione.
Nella contumacia della convenuta, NOME, il Tribunale di Cosenza, all’esito dell’espletamento delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza del 7/11/2019 approvava ex art. 789 c.p.c. il progetto di divisione.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di revoca la convenuta, la quale asseriva che, sebbene il Giudice istruttore avesse disposto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di approvazione del progetto di divisione anche alla contumace, la notifica era però avvenuta presso un luogo ove la convenuta stessa non risultava più residente, ed a mani di una persona (la nuora) con la quale non era convivente.
Il Tribunale con provvedimento del 18/11/2019 ha rigettato anche la richiesta di revoca, sul presupposto del carattere irrevocabile del provvedimento di cui all’art. 789 c.p.c.
NOME NOME ha proposto ricorso straordinario per cassazione, avverso sia l’ordinanza del 7/11/2019 che il successivo provvedimento del 18/11/2019 denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 292, 789 e 137 c.p.c.
A ssume che l’ordinanza di approvazione del progetto di divisione sarebbe stata adottata sebbene fosse mancata una valida notificazione del decreto di fissazione della relativa udienza alla parte contumace, e senza che in ogni caso fosse stato assegnato un termine minimo tra la notifica e la celebrazione dell’udienza.
Tale situazione ha, quindi, determinato un vizio del procedimento di divisione che rende l’ordinanza di approvazione del progetto suscettibile di ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost. L’intimata non ha svolto difese in questa fase.
Il ricorso è da ritenere inammissibile poiché è stato proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione.
Non è in discussione il principio affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 21829/2010) secondo cui debba darsi notizia ai contumaci, mediante notificazione ex art. 292 c.p.c., dell’udienza finalizzata all’approvazione del progetto di divisione (in tal senso si veda anche Corte Cost. n. 276/2009, che ha ritenuto che la lettera dell’art. 292 c.p.c., alla luce dell’interpretazione offerta dal giudice di legittimità, si presti ad includere tra gli atti da notificare al contumace, anche il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 789 c.p.c.), quanto piuttosto l’individuazione del rimedio da proporre al fine di denunciare i pretesi vizi scaturenti dalla mancata o irregolare notificazione al contumace, e la loro idoneità a riflettersi sulla validità dell’ordinanza di approvazione del progetto di divisione per assenza di contestazioni.
In passato, infatti, prevaleva l’orientamento secondo cui il vizio de quo fosse suscettibile di legittimare l’immediata ricorribilità in cassazione del provvedimento del giudice istruttore (cfr. Cass. n. 1818/1996; Cass. n. 1018/2004), ma la soluzione è destinata a mutare a seguito dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni unite, in conseguenza del contrasto giurisprudenziale sorto tra gli opposti orientamenti richiamati – ossia se l’ordinanza de qua sia ricorribile in Cassazione ex art.111 Cost. oppure se sia
appellabile – sono intervenute a risolverlo definitivamente (SU Cass. 16727/12), ed hanno ritenuto che, a seguito del venir meno della dualità, nelle controversie di scioglimento di comunioni, tra giudice istruttore e collegio, rientrando tali controversie nelle attribuzioni del giudice monocratico, “è venuto meno quell’elemento che aveva indotto a qualificare il provvedimento adottato dall’istruttore in presenza di contestazioni in termini di abnormità e a predicarne, quindi, la ricorribilità ai sensi dell’art.111 Cost., per questo aspetto”. Hanno testualmente osservato che: «Indubbiamente, se il giudice monocratico può decidere in ordine alle contestazioni, non essendo più necessario rimettere la causa al collegio per la decisione sulle stesse, viene meno l’abnormità del provvedimento, sotto il profilo della asserita carenza di potestà decisoria in capo al giudice che lo ha adottato, e se il provvedimento adottato nella forma dell’ordinanza ha un contenuto decisorio sui diritti soggettivi delle parti, veicolati dalla formulazione delle contestazioni, non appare dubbio che ad esso ben possa riconoscersi natura sostanziale di sentenza, assoggettabile, in forza dell’applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, all’ordinario rimedio impugnatorio dell’appello». Da tali riflessioni deriva il seguente principio di diritto, enunciato nella sentenza sopra richiamata: “L’ordinanza che, ai sensi dell’art.789 c.p.c., comma 3, dichiara esecutivo il progetto di divisione in presenza di contestazioni ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile in appello”. Tale principio (cfr. Cass. n. 1352/2017; Cass. 1619/14) è inoltre applicabile anche al caso di denunciata nullità del provvedimento ex art.789 c.p.c., per omessa comunicazione ai contumaci
dell’ordinanza di comparizione dell’udienza di discussione del progetto di divisione.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva che la ricorrente, nel caso di specie, avrebbe dovuto proporre appello davanti alla Corte territorialmente competente, restando esclusa la possibilità dell’immediato ricorso per cassazione. Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla a disporre quanto alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2024