Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33927 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33927 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12806/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), nonché COGNOME, in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. , con domicilio digitale ex lege – controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Palermo n. 625 del 28/3/2023; udita la relazione della causa svolta all ‘ udienza del giorno 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
Nell ‘ aprile 2017 la RAGIONE_SOCIALE agiva in executivis contro RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, pignorando il presunto credito vantato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, coinvolto nel processo esecutivo in qualità di terzo pignorato.
Il RAGIONE_SOCIALE, con la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., negava l ‘ esistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio con il RAGIONE_SOCIALE.
Ciononostante, il giudice dell ‘ esecuzione, con l ‘ ordinanza del 23/7/2017, emetteva un provvedimento di assegnazione del credito in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale ordinanza il RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo l ‘ inesistenza del debito, l ‘ illegittimità dell ‘ assegnazione e l ‘ impignorabilità delle somme ai sensi dell ‘ art. 159 del T.U.E.L.
Col provvedimento del 3/12/2017, il giudice dell ‘ esecuzione respingeva l ‘ istanza di sospensione della procedura esecutiva e disponeva l ‘ introduzione del giudizio di merito.
Con sentenza n. 557 in data 11/9/2020 il Tribunale di Termini Imerese così provvedeva: «in accoglimento dell ‘ opposizione, previo accertamento dell ‘ inesistenza dei rapporti di credito-debito tra il
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro-tempore , così come dedotti nell ‘ atto di pignoramento e, pertanto, dell ‘ inesistenza del credito della società opposta verso il RAGIONE_SOCIALE, dichiara l ‘ illegittimità dell ‘ ordinanza del 23.07.2017 limitatamente alla posizione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, disponendone l ‘ annullamento».
7. Nelle more del citato giudizio ex art. 617 c.p.c., in data 17/1/2018, la RAGIONE_SOCIALE aveva notificato al RAGIONE_SOCIALE un atto di pignoramento presso terzi, fondato sull ‘ ordinanza di assegnazione che era già stata oggetto di opposizione; il RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione anche avverso tale atto.
Il giudice dell ‘ esecuzione, con l ‘ ordinanza del 2/5/2018, dichiarava l ‘ improcedibilità dell ‘ esecuzione.
Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 322/2020, respingeva l ‘ opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il predetto provvedimento.
In data 31/5/2018, la RAGIONE_SOCIALE notificava al RAGIONE_SOCIALE un altro atto di pignoramento (identico al precedente), anch ‘ esso basato sull ‘ ordinanza di assegnazione del 23/7/2017.
Il terzo pignorato (oggi RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) rendeva dichiarazione negativa; il RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione esecutiva.
Sospesa la procedura (con provvedimento del 19/8/2018) e introdotto il giudizio di merito, con la sentenza n. 1001 del 23/1/2019 il Tribunale di Termini Imerese accertava l ‘ inesistenza di rapporti di debito/credito tra il RAGIONE_SOCIALE opponente e il RAGIONE_SOCIALE (debitore principale) RAGIONE_SOCIALE e, accogliendo l ‘ opposizione, dichiarava l ‘ insussistenza del diritto di agire in executivis in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Quest ‘ ultima impugnava la decisione e la Corte d ‘ appello di Palermo, con la sentenza n. 625 del 28/3/2023, accoglieva il gravame,
riformava la decisione di primo grado e dichiarava inammissibile l ‘ opposizione all ‘ esecuzione («Data la sussistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del credito, conclusivo della procedura esecutiva, l ‘ opposizione all ‘ esecuzione è consentita soltanto per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quale per esempio un ‘ estinzione del debito successiva all ‘ ordinanza di assegnazione, oppure per contestare una pretesa (non contemplata dall ‘ ordinanza di assegnazione, ma) azionata col precetto, quale l ‘ eccesso degli importi intimati per spese e competenze. … Il che, tuttavia, non è ciò che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha contestato, avendo l ‘ RAGIONE_SOCIALE proposto opposizione all ‘ esecuzione per far valere, in contrasto con il provvedimento di assegnazione del credito, l ‘ inesistenza di una propria posizione debitoria verso RAGIONE_SOCIALE o comunque la concreta e attuale non azionabilità in executivis del corrispondente diritto di credito di quest ‘ ultimo. Alla luce di quanto sin qui chiarito, l ‘ opposizione all ‘ esecuzione promossa dal RAGIONE_SOCIALE non può che essere respinta.»); regolava altresì le spese di entrambi i gradi a favore dell ‘ appellante.
Avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi.
Resistevano con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e l ‘ AVV_NOTAIO (procuratore distrattario nell ‘ appello).
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), col proprio controricorso, aderiva alle difese del ricorrente.
Con l ‘ ordinanza interlocutoria n. 20712 del 22/7/2025 questa Corte – ritenuta la rilevanza nomofilattica delle questioni poste dal ricorso – rinviava la controversia alla pubblica udienza; di conseguenza, veniva fissata l ‘ odierna udienza.
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, con la memoria e anche durante la discussione orale, concludeva per l ‘ accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il deposito eseguito dal ricorrente con la nota datata 10/11/2025 – col quale è stata prodotta la sentenza n. 557 in data 11/9/2020 del Tribunale di Termini Imerese corredata della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. – in quanto irritualmente compiuto in violazione dell ‘ art. 372 c.p.c.; in ogni caso, per quanto si esporrà nel prosieguo, il documento versato in atti è comunque irrilevante ai fini della decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l ‘ inammissibilità del controricorso dell ‘ AVV_NOTAIO in proprio: la pronuncia della Corte d ‘ appello di distrazione delle spese di lite in suo favore non è stata oggetto di impugnazione del ricorrente, sicché il predetto legale non può essere parte del giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, 03/02/2022, n. 3290, Rv. 663712-01; Cass. Sez. 6, 09/03/2021, n. 6481, Rv. 660745-01; Cass. Sez. 3, 30/05/2017, n. 13516, Rv. 644633-01).
Col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce: «Falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento agli artt. 615 e 617 c.p.c. … preme evidenziare come l ‘ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese … di assegnazione alla RAGIONE_SOCIALE del credito pignorato nella misura di euro 325.802,07 (oltre interessi e spese) veniva tempestivamente e ritualmente opposta nel termine di venti giorni dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – nella qualità di terzo pignorato – mediante un giudizio di opposizione agli atti esecutivi che si concludeva con la sentenza n 557/2020 pubbl. il 11.09.2020 (RG n 383/2018) (non gravata e passata in autorità di
cosa giudicata). Il Tribunale di Termini Imerese con la predetta sentenza nr 557/2020 in accoglimento dell ‘ opposizione promossa dal RAGIONE_SOCIALE, previo accertamento dell ‘ inesistenza dei rapporti di credito – debito tra il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE così come dedotti nell ‘ atto di pignoramento, e pertanto dell ‘ inesistenza del credito della società opposta verso il RAGIONE_SOCIALE, dichiarava l ‘ illegittimità dell ‘ordinanza di assegnazione del 23.07.2017. …»;
4. La parte ricorrente deduce, in sostanza, che la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 557 in data 11/9/2020 ha annullato l ‘ ordinanza del 23/7/2017, impiegata come titolo esecutivo dalla controricorrente, e che la decisione di annullamento è passata in giudicato.
5. In primis , si deve affermare che la sentenza che accoglie l ‘ opposizione agli atti esecutivi ha natura costitutiva, in ragione dell ‘ effetto demolitorio (e meramente rescindente) dell ‘ atto o del provvedimento opposto: e che, perciò, spiega effetti soltanto se la relativa decisione è divenuta cosa giudicata.
6. Proprio per tale ragione, la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 557 in data 11/9/2020 può incidere su questa controversia soltanto se – ed in quanto e nel momento in cui – costituisce res iudicata e, soprattutto, se il giudicato è stato ritualmente dedotto.
7. In proposito si osserva che – al di là della questione attinente alle modalità con cui va dimostrata l ‘ inoppugnabilità delle decisioni giudiziarie (secondo Cass. Sez. 3, 28/12/2023, n. 36258, Rv. 669781-01, la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l ‘ onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all ‘ art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest ‘ ultima ammetta esplicitamente l ‘ intervenuta formazione del giudicato esterno; invece, secondo Cass. Sez. 3, 05/02/2025, n. 2827, Rv. 674034-01, la produzione della certificazione
di cui all ‘ art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l ‘ inutile decorso dei termini per l ‘ impugnazione) questa Corte ha più volte statuito che l ‘ esistenza del giudicato esterno è rilevabile d ‘ ufficio anche in sede di legittimità, a condizione che emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, oppure qualora il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. Sez. U., 02/02/2017, n. 2735).
8. Pertanto, «L ‘ eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità» (Cass. Sez. 1, 29/02/2024, n. 5370, Rv. 670280-01; nello stesso senso, Cass. Sez. L., 21/04/2022, n. 12754, Rv. 664480-01); analogamente, «La questione della violazione del giudicato esterno … non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all ‘ esame del giudice di merito» (Cass. Sez. 3, 20/09/2023, n. 26916, Rv. 668760-01) e, ancora, «Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica …» (Cass. Sez. 5, 02/09/2022, n. 25863, Rv. 665870-01).
9. Applicando i suesposti principî alla fattispecie in esame, si rileva che la sentenza invocata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe (in tesi) pas-
sata in giudicato ben prima della decisione della Corte d ‘ appello di Palermo qui impugnata; poiché non consta che la questione sia mai stata sottoposta al giudice di merito (in proposito, Cass. Sez. 3, 06/06/2023, n. 15846, Rv. 667811-01: «Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l ‘ onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata»), la deduzione del giudicato, effettuata per la prima volta in questa sede, è inammissibile.
Risultano conseguentemente infondate le censure rivolte alla decisione della Corte d ‘ appello di Palermo, che, correttamente, ha escluso l ‘ ammissibilità dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione proposta dal RAGIONE_SOCIALE sulla base di contestazioni attinenti al merito del titolo esecutivo di formazione giudiziale (nel caso, l ‘ ordinanza di assegnazione del credito), da far valere con le modalità e nelle sedi a ciò preposte (cioè, nella fattispecie e trattandosi di contestazione delle ragioni consacrate in un titolo esecutivo giudiziale, con i mezzi per reagire a quest’ultimo e, quindi, con l ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. già dispiegata).
Per tali motivi è inammissibile il secondo motivo col quale si lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l ‘ «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», consistente nella «inesistenza di rapporti di debito tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la partecipata RAGIONE_SOCIALE».
Infatti, la pretesa insussistenza di rapporti di debito tra il terzo pignorato e l ‘ esecutato non può formare oggetto di opposizione all ‘ esecuzione promossa sulla scorta dell ‘ ordinanza di assegnazione ex
art. 553 c.p.c. (titolo esecutivo giudiziale), ma soltanto di opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza, unico rimedio prescritto dall ‘ ordinamento per contrastare l ‘ accertamento compiuto dal giudice dell ‘ esecuzione del processo esecutivo concluso con quell’ordinanza .
Il fatto che il ricorrente indica come pretermesso – senza cogliere la (oltretutto, ineccepibile) ratio decidendi della sentenza impugnata – è, dunque, totalmente estraneo al giudizio de quo .
Col terzo motivo il ricorrente si duole della «condanna dell ‘ RAGIONE_SOCIALE alle spese del doppio grado di giudizio».
Si tratta, a ben vedere, di un ‘ non motivo ‘ , perché critica la sentenza impugnata non già per aver fatto (corretta) applicazione del principio di soccombenza, bensì perché, ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere, anziché respingere, l ‘ opposizione del RAGIONE_SOCIALE e regolare le spese a suo favore; ne consegue l ‘ inammissibilità della censura.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo e con distrazione delle spese a favore dell ‘ AVV_NOTAIO, nella qualità di difensore di tale parte, siccome dichiaratosi antistatario.
Si dispone la compensazione delle spese del giudizio tra RAGIONE_SOCIALE (la controricorrente aveva in realtà aderito alle difese del ricorrente) e le altre parti.
In considerazione dell ‘ esito complessivo della lite, può disporsi la compensazione delle spese anche rispetto all ‘ AVV_NOTAIO, quale parte del presente giudizio ed in relazione alla assunzione della relativa qualità con il controricorso, che è stato però dichiarato inammissibile in parte qua .
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis del citato art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; dichiara inammissibile il controricorso di NOME COGNOME; condanna il ricorrente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO – le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
compensa le spese del giudizio tra le altre parti;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore (NOME COGNOME)
Il Presidente (NOME COGNOME)