Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17665 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16712/2023 R.G. proposto da
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME altresì difensore di sé medesimo
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 627/2023 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il 28 marzo 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21 maggio 2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che
all’esito di procedura di espropriazione presso terzi promossa dalla RAGIONE_SOCIALE in danno del Consorzio RAGIONE_SOCIALEATO RAGIONE_SOCIALE (debitore esecutato) e nei confronti del Comune di Ciminna (terzo pignorato), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. resa il 23 luglio 2017, assegnò al procedente i crediti del debitore verso il terzo;
avverso siffatto provvedimento, il Comune di Ciminna dispiegò opposizione agli atti esecutivi, la quale venne accolta, con annullamento dell’ordinanza di assegnazione, dal Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 10 gennaio 2020, passata in cosa giudicata per effetto della ordinanza di questa Corte n. 6078/2023 del 28 febbraio 2023, che dichiarò inammissibile il ricorso per cassazione interposto da RAGIONE_SOCIALE;
nelle more dello svolgimento di tale giudizio, nell’anno 2018 la RAGIONE_SOCIALE intraprese espropriazione presso terzi in danno del Comune di Ciminna e presso il tesoriere di questi, banca Unicredit S.p.A., azionando come titolo esecutivo l’ordinanza di assegnazione;
reagì con opposizione all’esecuzione l’ente comunale, deducendo, in sintesi, l’insussistenza di una situazione debitoria verso il Consorzio RAGIONE_SOCIALE e contestando la concreta ed attuale azionabilità in via esecutiva del diritto di credito di quest’ultimo;
il giudizio di prime cure venne definito dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 916/2019, emessa il 13 novembre 2019, di accoglimento dell’opposizione;
sull’appello interposto dalla RAGIONE_SOCIALE, la decisione in epigrafe indicata, preso atto della caducazione del titolo azionato in conseguenza dell’annullamento della ordinanza di assegnazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione e, facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha
condannato l’opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta, con distrazione al difensore di quest’ultima;
per quanto qui d’interesse, la Corte palermitana ha ritenuto che la opposizione avrebbe meritato reiezione, in quanto non basata su fatti estintivi o impeditivi successivi all’ordinanza di assegnazione, bensì su supposte ragioni di illegittimità della stessa;
ricorre per cassazione il Comune di Ciminna, per tre motivi; resistono, con unitario controricorso, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE;
non svolge difese in grado di legittimità la Unicredit RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con il primo motivo, per violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., parte ricorrente assume che la contestazione sollevata con la opposizione all’esecuzione (assenza del presupposto dell’assegnazione del credito per mancanza di debito verso il RAGIONE_SOCIALE importava « l’accertamento dell’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione » della RAGIONE_SOCIALE sicché erano erronei i richiami giurisprudenziali operati dalla Corte d’appello e, pur cessata la materia del contendere, da riformare il capo di condanna alle spese;
la doglianza è infondata;
l’ ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. costituisce la fonte dell ‘ obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore procedente, di cui il terzo diviene debitore proprio in forza di detto provvedimento, in suo danno azionabile come titolo esecutivo, in tutta evidenza giudiziale ( ex plurimis, Cass. 04/03/2022, n. 7231; Cass. 21/07/2020, n. 15447);
pertanto, nella procedura espropriativa intrapresa dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato sulla base dell’ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all ‘ ordinanza stessa (in tal senso, Cass. 04/01/2023, n. 108);
tanto rappresenta declinazione puntuale alla fattispecie specifica del più generale principio – da tempo consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia – secondo cui il thema decidendum delle opposizioni avverso le esecuzioni promosse in base a titoli di formazione giudiziale è circoscritto ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto a procedere in via esecutiva verificatisi in epoca successiva al formarsi del provvedimento azionato, restando esclusa la possibilità di dedurre motivi di ingiustizia ( error in iudicando ) o di illegittimità formale ( error in procedendo ) del titolo giudiziale (da ultimo, tra le tantissime, Cass. 07/02/2024, n. 3517; Cass., Sez U, 06/04/2023, n. 9479; Cass. 21/10/2022, n. 31259; Cass. 11/10/2022, n. 29656; Cass. 14/02/2020, n. 3716; Cass., Sez U, 23/07/2019, n. 19889; Cass. Cass. 18/02/2015, n. 3277; Cass. 24/07/2012, n. 12911);
conforme a diritto è, dunque, la valutazione compiuta (ai fini dell’individuazione della soccombenza virtuale) dalla Corte territoriale circa la verosimile non accoglibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. sollevata dal Comune, in quanto argomentata sull’illegittimità della ordinanza di assegnazione titolo esecutivo, asseritamente emessa in assenza dei relativi presupposti;
il secondo motivo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., imputa alla sentenza di non aver considerato « la fondamentale, presupposta e prodromica questione concernente l’inesistenza di rapporti di debito tra il Comune di Ciminna e la partecipata RAGIONE_SOCIALE »;
il motivo – ancor prima che infondato per gli argomenti esposti in ordine al precedente mezzo di censura – è inammissibile;
esso si risolve nel denunciare la mancata disamina di una ragione di opposizione all’esecuzione: ma in tal guisa evoca impropriamente la fattispecie di impugnazione per legittimità di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.;
ed invero, il fatto decisivo per il giudizio contemplato da questa norma è da intendersi in senso storico-naturalistico, ovvero come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887);
il terzo motivo lamenta la ingiustizia della condanna alle spese nonché l’eccessività dell’importo « rispetto al valore della causa »;
il motivo è sotto entrambi i profili inammissibile;
quanto al primo, per la assoluta apoditticità dell’asserzione, non suffragata da alcuna allegazione di violazione del principio della soccombenza, peraltro correttamente applicato nella vicenda;
quanto al secondo, per la genericità ed indeterminatezza della lagnanza, formulata senza nemmeno la indicazione dei presunti errori (circa, ad esempio, l’individuazione dello scaglione tariffario da applicare o delle voci da riconoscere) inficianti la liquidazione;
il ricorso è, in definitiva, rigettato;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa e distrazione in favore del difensore della controricorrente, per dichiarazione di anticipo resa;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ,
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge , con distrazione all’Avv. NOME COGNOME per dichiarazione di anticipo resa;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente al competente ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione