Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 108 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 3 Num. 108 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 14169/20 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore (EMAIL ), difeso dall’avvocato NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, INDIRIZZO (c/o AVV_NOTAIO), difeso DA d LAR agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna 9 marzo 2020 n. 946; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11 ottobre 2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2017 la società cooperativa RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, “COE”, per semplicità) iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore RAGIONE_SOCIALE
L’esecuzione ebbe luogo nelle forme del pignoramento presso terzi.
A tal fine la società creditrice pignorò il credito vantato dalla debitrice nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, “RAGIONE_SOCIALE“).
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione qualificò come “positiva” la dichiarazione di quantità compiuta dal terzo pignorato ed assegnò alla COE un credito di euro 246.087,25.
L’RAGIONE_SOCIALE propose opposizione all’ordinanza di assegnazione eccependo l’insussistenza, e comunque l’inesigibilità, del credito oggetto RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione.
Con ordinanza 5 luglio 2017 il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE dichiarò inammissibile l’opposizione perché tardiva.
A questo punto la COE, munita RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione, sulla base di essa iniziò una nuova esecuzione forzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, notificandole il precetto.
L’RAGIONE_SOCIALE propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso questa seconda procedura.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione dedusse che:
la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto il proprio credito ad una società bulgara (RAGIONE_SOCIALE) prima RAGIONE_SOCIALEa notifica del precetto; la cessionaria RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, l’aveva ceduto ad altra società bulgara (RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE in seritels b) il credito oggetto di pignoramento scaturiva da un contratto di appalto di opera pubblica nel quale l’appaltatore (vale a dire il debitore esecutato nella procedura esecutiva “a monte” RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione) non aveva prestato le garanzie di legge, il che rendeva inesigibile il suo credito verso l’amministrazione committente.
Con sentenza 15 novembre 2018 n. 20960 il Tribunale di Bologna rigettò l’opposizione, sulla base di due rationes decidendi, e cioè:
la cessione del credito non era provata, perché l’atto di cessione era sottoscritto dal solo cedente;
le contestazioni sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE circa l’esigibilità del credito oggetto di pignoramento dovevano essere fatte valere con l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, e non con l’opposizione all’esecuzione avverso il precetto notificato sulla base di quell’ordinanza. La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.
Con sentenza 9 marzo 2020 n. 946 la Corte d’Appello di Bologna accolse il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e, con esso, l’opposizione all’esecuzione iniziata dalla COE.
La Corte d’Appello ritenne che:
-) prima RAGIONE_SOCIALEa notifica del precetto all’RAGIONE_SOCIALEE la COE aveva ceduto il credito di cui all’ordinanza di assegnazione alla società RAGIONE_SOCIALE;
-) la cessione era stata ritualmente comunicata alla debitrice ceduta;
-) era irrilevante la circostanza che il contratto di cessione del credito non risultasse sottoscritto dal cessionario. Quest’ultimo, infatti, aveva manifestato per facta concludentia la volontà di accettare la cessione notificando di propria iniziativa il suddetto contratto al debitore ceduto;
-) era altresì irrilevante la circostanza che il titolo esecutivo non fosse stato consegnato dal cedente al cessionario, in quanto tale consegna non era essenziale per la conclusione del contratto di cessione;
-) il credito oggetto di pignoramento (e cioè il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘appalto dovuto dall’RAGIONE_SOCIALE al debitore esecutato) era divenuto inesigibile per fatti successivi alla dichiarazione di quantità, perché solo dopo tale dichiarazione l’appaltatore-creditore aveva violato l’obbligo di prestare garanzia fideiussoria, obbligo cui era subordinato il pagamento del corrispettivo. Correttamente, pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato tale eccezione nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla COE con ricorso fondato su tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1326, 1334 e 2697 c.c..
Nella illustrazione del motivo è formulata una tesi giuridica così riassumibile:
-) qualsiasi contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia RAGIONE_SOCIALE‘accettazione;
-) nel caso di specie la Corte d’Appello ha ritenuto che il contratto di cessione del credito dalla RAGIONE_SOCIALE (cedente) alla RAGIONE_SOCIALE (cessionaria) dovesse ritenersi concluso perché quest’ultima, notificando la cessione al debitore ceduto, aveva dimostrato con un comportamento concludente di accettare la proposta contrattuale;
-) tale affermazione sarebbe tuttavia erronea in punto di diritto, giacché l’accettazione rivolta a persona diversa dal proponente non vale a provocare la conclusione del contratto.
Aggiunge la ricorrente che l’onere di provare l’avvenuta conclusione del contratto di cessione del credito incombeva sull’RAGIONE_SOCIALE, e tale onere non era stato assolto.
1.1. Il motivo è fondato.
La Corte d’Appello ha accertato in punto di fatto che la cessione del credito avvenne per contratto, e non per atto unilaterale del cedente.
Ha, di conseguenza, fondato la propria decisione sull’assunto che il contratto di cessione si era concluso nel momento in cui il destinatario RAGIONE_SOCIALEa proposta (RAGIONE_SOCIALE) aveva comunicato la propria accettazione al terzo ceduto (RAGIONE_SOCIALE).
L’errore di diritto è dunque evidente, giacché l’accettazione di qualsiasi proposta contrattuale va rivolta al proponente, e non a terzi.
1.2. Non può condividersi l’obiezione formulata a tal riguardo dall’RAGIONE_SOCIALE nel controricorso, secondo cui la cessione del credito si era perfezionata per atto unilaterale e non per contratto, e di conseguenza era inutile, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa cessione, la sottoscrizione del cessionario.
Infatti la Corte d’appello ha qualificato espressamente la fattispecie negoziale come “contratto”, e avverso tale statuizione non è stata proposta impugnazione.
Non è quindi possibile, in questa sede, procedere ad una nuova qualificazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta nel senso invocato dalla ricorrente, e cioè reputando che la cessione avvenne per atto unilaterale, invece che per contratto.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1326 e 1352 c.c..
Nella illustrazione del motivo si sostiene che, anche a ritenere che la notifica RAGIONE_SOCIALEa cessione da parte del cessionario al terzo ceduto potesse costituire una accettazione RAGIONE_SOCIALEa proposta, tale accettazione era comunque invalida per vizio di forma.
La proposta infatti era stata redatta con scrittura privata autenticata, e la stessa forma avrebbe dovuto avere dunque anche l’accettazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1352 c.c.
2.1. Il motivo è infondato.
L’obbligo di adottare una forma particolare per l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa proposta contrattuale può discendere, in difetto di previsioni di legge, solo da una richiesta del proponente o da un preventivo accordo RAGIONE_SOCIALEe parti, e nel caso di specie la ricorrente non dà conto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza né RAGIONE_SOCIALE‘una, né RAGIONE_SOCIALE‘altro.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 553, 615 e 617 c.p.c..
Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che legittimamente la RAGIONE_SOCIALE potesse far valere, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., la questione RAGIONE_SOCIALEa inesigibilità del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE.
Deduce la ricorrente che, quando l’esecuzione abbia luogo sulla base di un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito del pignoramento di crediti, il terzo pignorato (che ha assunto la veste di debitore esecutato) può
opporre al creditore procedente soltanto i fatti modificativi od estintivi sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione.
3.1. Il motivo è fondato.
Quando sia pronunciata l’ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all’esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest’ultimo: ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10912 del 05/05/2017).
Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest’ultimo dovrà ricorrere non all’opposizione all’esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l’ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (così, ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812 – 01).
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in differente composizione, la quale tornerà ad esaminare l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE applicando i seguenti principi di diritto:
(A) quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l’avvenuta cessione del contratto, se priva RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione anche del cedente;
(B) una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura
R.G.N. 14169/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022
esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione”.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giud del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo mot cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la cau alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, addì 11 ottobre 2022.