ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI – N. R.G. 00009140-1 2017 DEL 02 01 2025 PUBBLICATA IL 08 01 2025
Il Giudice designato;
letti gli atti ed i verbali di causa;
esaminata la relativa documentazione
rilevato che l’udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note scritte;
OSSERVA
rilevato che, con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., depositato in data 9.4.2024, ha chiesto l’attuazione dell’ordinanza cautelare, emessa in data 11.7.2017, con cui il Tribunale ha ordinato al di provvedere alla esecuzione dei lavori indicati alle pagine 11 e 12 della relazione di Consulenza di Ufficio del 25.6.2017, a firma dell’Ing. ;
rilevato che, notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, si è costituito il il quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso, rappresentando di avere dato esecuzione alle opere prescritte dal Tribunale;
rilevato che, con ordinanza del 15.5.2024, è stato nominato il CTU nella persona dell’Ing. , cui è stato affidato il seguente incarico ‘il CTU, letti gli atti di causa, anche relativi al giudizio n. 9140/2017, esaminato lo stato dei luoghi, dica se siano stati realizzati dal i lavori indicati alle pagine 11 e 12 della relazione di Consulenza di Ufficio del 25.6.2017, a firma dell’Ing. , come indicato nell’ordinanza dell’11.7.2017 ed, in caso di risposta negativa, dica precisamente quali opere devono ancora essere realizzate ‘;
rilevato che il CTU, Ing. , ha asseverato che i lavori oggetto dell’ordinanza cautelare sono stati eseguiti dal (cfr. ‘ Pertanto, a seguito del sopralluogo eseguito dallo scrivente, sui luoghi per cui è causa, in data 23 luglio 2024, si è potuto accertare che il paramento del muro di contenimento che all’epoca si presentava sconnesso e privo di malta tra i giunti con la muratura di tufo a vista, era stato oggetto di un intervento di consolidamento e risanamento da parte che aveva ripristinato la forza legante tra i vari elementi murari (v. foto allegate). Anche il sistema di smaltimento delle acque meteoriche era stato oggetto di un intervento di manutenzione, consistente nella sostituzione delle tubazioni in eternit con quelle in PVC,
antistanti il monumentino funerario in oggetto. Infine, si è riscontrato, altresì, come si evince anche dalle allegate foto, che costituiscono parte integrante del presente elaborato peritale, la ripavimentazione del viale di accesso, la cui quota è risultata rialzata, fino alla parte superiore del correntino in marmo che delimita l’aiuola circostante il monumentino stesso; detto intervento è consistito nella sola posa in opera di tappetino di asfalto bituminoso sul piano di calpestio già esistente. Dall’analisi della documentazione presente agli atti e da quanto dichiarato dai consulenti di parte nel corso dell’accesso, si è accertato che l’intervento indicato nella relazione di Consulenza di Ufficio del 25.6.2017, a firma dell’ ing. ‘rifazione del manto di copertura di tutta l’area comunque posta in prossimità della collocazione del monumento funebre in guisa tale da impedire la penetrazione di acqua tenendo anche conto della presenza degli alberi di alto fusto il cui rinsecchimento è di contribuzione all’incremento del fenomeno per cui è causa’ è stato realizzato dal Sevizio Cimiteriale del solo pochi giorni prima dell’accesso tenutosi dal sottoscritto; circostanza che si evidenzia anche dalla relazione tecnica allegata all’istanza di esecuzione del provvedimento cautelare ex art. 669 cpc del ricorrente
Sig. Per quanto riportato è stato possibile accertare che il Servizio Cimiteriale del ha inizialmente eseguito gli interventi indicati dal precedente CTU consistenti nella manutenzione del muro di contenimento in tufo e dell’imbocco pluviale e, solo dopo che il ricorrente ha presentato l’istanza di esecuzione del provvedimento cautelare ex art. 669 cpc., ha provveduto ad eseguire la pavimentazione dell’area antistante il monumento funebre ‘;
ritenuto pertanto che l’ordinanza cautelare abbia avuto piena attuazione, sebbene vada dato atto che la pavimentazione dell’area antistante il monumento funebre è stata realizzata solo dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza;
rilevato che non possa essere ordinata in questa sede ‘ la rimozione e l’asporto delle erbacce con la precisazione che tale attività deve inoltre essere sistematica e periodica ‘ come richiesto dal ricorrente poiché, diversamente, l’ordinanza, emessa all’esito di questo procedimento, assumerebbe la natura di un nuovo provvedimento cautelare e sarebbe snaturata dalla natura tipica che assume nel procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c.;
rilevato invero che nella relazione dell’Ing. venivano indicate le seguenti opere necessarie per l’eliminazione del periculum ‘ Come già più volte riportato, la muratura si presenta bisognosa di un intervento di consolidamento e risanamento in quanto si presenta sconnessa e priva di malta tra i conci. Tale intervento è mirato, sia alla ripresa di muratura per integrazione di parti mancanti o rimozione di quanto incongruente, sia alla stilatura dei giunti con inserimento di una malta di calce e pozzolana allettata in profondità in maniera che ripristini la forza legante tra i vari elementi murari. Essendo il fenomeno di polverizzazione del tufo un processo degenerativo, si
ritiene che il pericolo riscontrato abbia un’evoluzione peggiorativa sia per le persone che per le cose. Anche il sistema di regimentazione delle acque meteoriche necessita di interventi di manutenzione consistenti nella sostituzione della attuale discendente pluviale in eternit’;
rilevato che il CTU Ing. ha accertato l’avvenuta esecuzione delle suddette opere e che dunque l’ordinanza cautelare abbia avuto piena attuazione;
ritenuto quindi che eventuali nuove doglianze di parte ricorrente debbano essere fatte valere con un distinto procedimento cautelare;
richiamati i principi espressi dalla Cassazione con la pronuncia numero 8221/1996, con la quale si ribadiva che ‘l’assoggettamento del responsabile a tenere il comportamento richiesto si estingue ed il titolo si svuota di ogni suo contenuto con la conseguenza che il predetto titolo non può essere più utilizzato per sanzionare comportamenti nuovi lesivi della posizione del creditore, ancorché della stessa specie del comportamento precedente’;
ritenuto che vada quindi dichiarata la cessata materia del contendere;
rilevato che, in ordine alla disciplina delle spese di lite, i provvedimenti emessi ex art. 669 duodecies cpc abbiano natura strumentale e che siano inidonei ad acquisire l’efficacia di cosa giudicata e che, conseguentemente, le spese di tale fase esecutiva non possano essere liquidate ex artt. 611 o 614 cpc, ma debbano costituire oggetto di un diverso giudizio;
ritenuto che le spese di CTU vadano poste in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
nulla per spese.
Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del ricorrente.
Si comunichi.
Napoli, 2.1.2025
Il Giudice (dott. NOME COGNOME