Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 743 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 743 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso 16432-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 338/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 1166/2023;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO;
Oggetto
R.G.N. 16432/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/12/2025
PU
udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado nel resto confermata, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME, originaria ricorrente, della somma di euro 3.952, 32, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno ed al versamento all’RAGIONE_SOCIALE dei relativi contributi previdenziali
La Corte distrettuale, per quel che in questa sede ancora rileva, osservato che diversamente da quanto opinato dal primo giudice la domanda risarcitoria era stata ritualmente e tempestivamente formulata con il ricorso di primo grado, ha ritenuto, in relazione al periodo non prescritto (novembre 2017/giugno 2019), la violazione della norma collettiva la quale per i rapporti di lavoro a tempo parziale stabiliva un orario minimo di quattordici ore settimanali laddove nel contratto individuale era stato convenuto un orario di sole otto ore settimanali. Ha parametrato la somma liquidata a titolo risarcitorio alle differenze retributive spettanti in relazione al maggior orario previsto calcolate sulla base della tabella retributiva allegata al contratto collettivo di settore applicabile (c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE), come da analitici conteggi prodotti dalla COGNOME in sede di note autorizzate nel giudizio di primo grado.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE al quale il ricorso è stato notificato in data 26 giugno 2025 non ha svolto attività difensiva
Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso fondata dalla parte controricorrente sulla omessa notifica dell’impugnazione all’RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessario nel giudizio di merito.
1.1. Premesso infatti che parte ricorrente ha notificato l’impugnazione alla odierna controricorrente nel termine di legge mentre tale termine non risulta osservato nei confronti dell’istituto previdenziale al quale il ricorso per cassazione è stato notificato solo in data 26 giugno 2025, trova applicazione il costante orientamento di questa S.C. secondo cui <>(Cass. n. 19379 del 2021 e, in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 3071 2011).
In relazione ai motivi di ricorso si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 420 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto ritualmente formulata con il ricorso di primo grado la domanda di condanna al risarcimento del danno; sostiene che, viceversa, con il ricorso introduttivo era stata formulata una domanda di mero accertamento della violazione dell’orario minimo stabilito dal contratto collettivo per i rapporti di lavoro a tempo parziale e che la richiesta di condanna era stata avanzata solo in sede di note autorizzate e quindi tardivamente, come correttamente ritenuto dal giudice di prime
cure; evidenzia che tutte le voci di calcolo di cui al conteggio di controparte facevano riferimento al parziale pagamento dell’orario supplementare, senza tener conto della violazione dell’orario minimo e che in sede di note autorizzate la domanda risarcitoria era stata avanzata in via alternativa e subordinata rispetto alla domanda principale.
Il motivo è infondato. Premessa la natura non vincolante dell’indicazione in rubrica del vizio dedotto che fa riferimento alla violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si rileva che con le critiche in concreto formulate l’odierna ricorrente mostra di volere in realtà denunziare la inesatta interpretazione della domanda sotto il profilo della non corretta individuazione del petitum e, quindi, un vizio riconducibile ad error in procedendo del giudice di merito (Cass. n. 11103 del 2020, Cass. n. 25259 del 2017, Cass. n. 12022 del 2003).
4.1. In questo caso, come è noto, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, Cass. n. 25308 del 2014, Cass. n. 8069 del 2016), come in concreto avvenuto.
4.2. All’esito dell’esame diretto degli atti di causa e, in particolare, del contenuto dell’atto introduttivo, ritiene questa Corte che con l’originario ricorso la lavoratrice aveva formulato anche una specifica domanda di risarcimento del danno connessa all’accertamento della violazione del limite minimo di orario settimanale stabilito per il rapporto di lavoro a tempo parziale dal contratto collettivo; tanto si evince all’esito di una interpretazione complessiva dell’originario ricorso che tiene conto sia delle
allegazioni in fatto formulate (ricorso di primo grado, pag. 1 punti 1 e 2) sia della dichiarata volontà di ottenere la condanna (anche) alle differenze connesse all’attribuzione di un orario contrattuale inferiore al minimo previsto dal contratto collettivo applicato ( ricorso di primo grado, pag. 2, punto 7) sia del contenuto della richiesta formulata nelle conclusioni. La domanda di condanna alla somma indicata o ad altra superiore o inferiore ritenuta di giustizia è infatti posta in connessione, mediante l’utilizzo della espressione per l’effetto , sia con l’accertamento dello svolgimento di orario supplementare non integralmente retribuito sia con l’accertamento della violazione del parametro minimo dell’orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo applicabile.
Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 33 c.c.n.l.
Premesso che controparte non aveva mai contestato le allegazioni formulate da essa società nella memoria di primo grado, nella quale aveva sostenuto che la RAGIONE_SOCIALE oltre che per la RAGIONE_SOCIALE, aveva lavorato anche per un’altra impresa ed essendo stata collocata in cassa integrazione guadagni, al fine di non perdere il riconoscimento dell’ammortizzatore salariale, aveva preteso di conservare orari inferiori ai minimi contrattuali per cui la riduzione di orario era frutto di specifico accordo inter partes , assume che comunque la lavoratrice non era mai andata al di sotto del limite sancito dalla norma collettiva dovendosi avere riguardo a tal fine anche al numero di ore di lavoro prestate nel periodo dedotto in favore di altra impresa di pulizie. In questa prospettiva la ricorrente nega che vi sia stata violazione dell’art. 33 c.c.n.l. in tema di orario di lavoro settimanale minimo per i rapporti a tempo parziale; sostiene, inoltre, la legittimità del patto individuale ove scaturito, come nel caso di specie, da specifica richiesta della lavoratrice e non da imposizione datoriale.
6. Il motivo deve essere respinto.
Invero l’accertamento della Corte di merito circa l’assenza di richieste della dipendente di osservare un orario di lavoro inferiore
al minimo stabilito dal contratto collettivo non è validamente incrinato dalla deduzione della odierna ricorrente in punto di non contestazione da parte della lavoratrice delle allegazioni formulate da essa società nella memoria di costituzione di primo grado, alla luce del costante orientamento della RAGIONE_SOCIALE. secondo il quale la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere “di contestare l’altrui contestazione” (Cass. n. 18442 del 2025, Cass. n. 6183 del 2018).
6.1. La censura concernente il tema dell’interpretazione dell’art. 33 del contratto collettivo applicabile nel senso che il raggiungimento dell’orario minimo possa avvenire anche mediante il cumulo delle ore settimanali prestate presso differenti imprese di pulizia, è inammissibile per novità della questione. Tale profilo, implicante accertamento di fatto dell’effettiva prestazione di attività in favore di più imprese di pulizia non risulta effettivamente trattato in sentenza, ma, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, la ricorrente aveva l’onere di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito e, inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, aveva anche l’onere di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 15430 del 2018, Cass. n. 23675 del 2013), come viceversa non è avvenuto.
Può soggiungersi che l’interpretazione propugnata dalla parte ricorrente risulta in contrasto con il dato testuale dell’art. 33 c.c.n.l. applicabile che, per la parte di interesse, così recita : Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un’unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello
stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti ove l’impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnicoproduttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi’ . Invero, alla stregua del chiaro tenore della disposizione in esame, la possibilità di cumulare, al fine di raggiungere la soglia dell’orario minimo, l’attività prestata per più imprese, risulta smentita dal dato testuale che mostra di prefigurare la possibilità di raggiungimento dell’orario minimo solo con riferimento ad un’unica impresa: Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un’unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti ove l’impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale.
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME