Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20437 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20437 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 288-2018 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALEa quale, in ROMA, INDIRIZZO, elegge domicilio
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-resistente con procura –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 819 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 19 giugno 2017 (R.G.N. 64/2015).
R.G.N. 288/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 24/04/2024
giurisdizione Ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione. Azione di risarcimento dei danni.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -L’ingegnere NOME COGNOME, dirigente d’azienda collocato in quiescenza dal primo gennaio 2009, ha chiesto di rideterminare l’importo RAGIONE_SOCIALEa pensione secondo il regime RAGIONE_SOCIALE e, in subordine, di condannare l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, pari alla differenza tra il corretto importo RAGIONE_SOCIALEa pensione che il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quello più esiguo, in concreto corrisposto alla stregua del regime RAGIONE_SOCIALE erroneamente applicato.
A supporto RAGIONE_SOCIALEe domande , l’ingegnere ha allegato di aver sottoscritto il 28 dicembre 1999, all’atto del passaggio alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, una richiesta di mantenimento RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso la gestione dei dirigenti industriali (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e di avere poi richiesto, il primo giugno 2002, il trasferimento dei contributi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, revocando tale istanza il 19 giugno 2002. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel definire la pratica del trasferimento dei contributi presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 20 settembre 2002, non avrebbe tenuto conto di tale revoca.
Il Tribunale di Monza ha respinto le domande, sulla base del rilievo che l’iscrizione presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE scaturisce da una richiesta del ricorrente e non sussistono gli estremi per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto per vizio RAGIONE_SOCIALEa volontà. Peraltro, il ricorrente, nel 2002, ha chiesto il trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘intera posizione contributiva presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche con riferimento ai contributi dal primo gennaio 1999 al 26 dicembre 1999, e ha così confermato la volontà espressa nella precedente dichiarazione.
2. -Con sentenza n. 819 del 2017, depositata il 19 giugno 2017, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘ingegner COGNOME , alla luce RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni.
2.1. -Dalla documentazione prodotta emerge che l’appellante era iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con matricola NUMERO_DOCUMENTO e ha conservato tale iscrizione per effetto di una dichiarazione di opzione che, ex professo, allude al mantenimento di una precedente iscrizione. Con la successiva richiesta del primo giugno 2002, l’ingegnere ha confermato , in modo inequivocabile, la volontà d’iscrizione al regime RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nella dichiarazione di opzione non si riscontra alcun errore riconoscibile, anche alla luce del comportamento tenuto nella fase posteriore, che ha confermato la volontà di conservare il regime RAGIONE_SOCIALE.
L’ingegnere, inoltre, in quanto dirigente di un’azienda industriale, non avrebbe potuto rivendicare la costituzione di una posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel periodo anteriore al primo gennaio 1999, in difetto dei pertinenti requisiti normativi.
2.2. -Quanto alla lettera del 19 giugno 2002, è indirizzata unicamente all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ente a quell’epoca non ancora confluito nell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Non hanno pregio, pertanto, le doglianze sull’inerzia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Si deve poi considerare che l’appellante, «dirigente e professionista di alto livello nel settore RAGIONE_SOCIALEa consulenza aziendale», era ben consapevole RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute in ordine all’inquadramento dei dirigenti nell’una o nell’altra gestione. Si deve e scludere, pertanto, che l’appellante fosse ignaro RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Né, sul punto, sono state addotte «specifiche circostanze in senso contrario» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
Tali elementi di fatto inducono ad escludere ogni «profilo di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE appellato» e a disattendere la «domanda risarcitoria formulata in via subordinata» (la già richiamata pagina 5).
-L’ingegnere NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza d’appello.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-L’ingegnere COGNOME formula due motivi di ricorso per cassazione, che si possono così delineare.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia «perplessa ed incomprensibile motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, vizio di motivazione e falsa applicazione di norme nella parte relativa alla comunicazione del 19.06.2002 indirizzata ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE».
Sarebbe incomprensibile la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che, senza alcun fondamento giuridico, avrebbe trascurato la comunicazione del 19 giugno 2002, volta a revocare la precedente dichiarazione del primo giugno 2002 e la richiesta di trasferire all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE tutta la precedente posizione contributiva. Avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenere che la dichiarazione di revoca dovesse essere indirizzata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 febbraio 1997, n. 30, RAGIONE_SOCIALE‘art. 49, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli artt. 1427 e 1428 cod. civ.
La sentenza impugnata sarebbe erronea anche per aver omesso di valutare l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘opzione di mantenimento del regime previdenziale, sottoscritta in conseguenza «RAGIONE_SOCIALE‘induzione in errore del
nuovo datore di lavoro» (pagina 18 del ricorso per cassazione). La Corte di merito avrebbe dovuto riscontrare l’errore essenziale e riconoscibile indotto dal contegno del datore di lavoro e affermare la responsabilità contrattuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per la mancata verifica in ordine al corretto inquadramento previdenziale del ricorrente.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la sua omissione colposa, avrebbe vanificato il diritto di «ricevere un trattamento pensionistico adeguato alla contribuzione versata» (pagina 23 del ricorso per cassazione). Sarebbe ininfluente, in senso contrario, la particolare condizione di professionista di elevato livello.
-I motivi, per la connessione che li unisce, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano inammissibili.
2.1. -Si deve premettere che il sindacato di legittimità sulla motivazione oggi è circoscritto al ‘minimo costituzionale’. Dinanzi a questa Corte può essere denunciata la sola anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si riscontra allorché manchino del tutto i motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico oppure la motivazione sia apparente o risulti inficiata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o, in alternativa, si dimostri perplessa e obiettivamente incomprensibile. È esclusa, pertanto, qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).
In particolare, la motivazione si configura come apparente e la sentenza è affetta da error in procedendo quando la motivazione, pur esistente dal punto di vista grafico, non lasci intendere il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione e rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a
rivelare il percorso logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).
Nessuna di tali ipotesi si ravvisa nel caso di specie.
La Corte di merito argomenta in maniera adeguata in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a rigettare il gravame e a confermare la pronuncia di primo grado, per quel che concerne la determinazione del trattamento previdenziale e la domanda di risarcimento dei danni, proposta in via subordinata.
La sentenza impugnata ricostruisce compiutamente la fattispecie controversa, in tutte le scansioni che l’hanno contraddistinta , senza incorrere nelle violazioni censurate con il ricorso.
Dietro lo schermo del vizio radicale RAGIONE_SOCIALEa motivazione, il ricorrente, a ben considerare, tende a contrapporre un diverso coordinamento dei dati probatori acquisiti.
Ne consegue l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe doglianze, in tutti i profili in cui si articolano.
2.2. -Quanto alla richiesta di mantenere presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la posizione contributiva, formulata il 28 dicembre 1999, i giudici d’appello hanno condiviso, con ponderato apprezzamento, la valutazione già espressa dal Tribunale e hanno così negato un errore riconoscibile, idoneo a viziare la dichiarazione e, per altro verso, a fondare la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
L’univocità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, confermata anche in una seconda occasione, la particolare professionalità di chi l’ha resa convergono nell’escludere un atteggiamento colposo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa valutazione plausibile che entrambi i giudici di merito hanno compiuto di tutti i dati acquisiti al processo.
A tale accertamento di fatto, cristallizzato in una ‘doppia conforme’ e sorretto da una motivazione esaustiva e ineccepibile dal punto di vista logico, il ricorrente oppone una diversa, più appagante, lettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie.
Sotto l’egida RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, il secondo mezzo, in ultima analisi, si adopera per sminuire gli indici significativi valorizzati nelle fasi di merito al fine di escludere la riconoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘errore e la correlata negligenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Le critiche, peraltro, pongono l’accento su circostanze che, lungi dal coinvolgere la posizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, attengono essenzialmente al rapporto interno tra il datore di lavoro e il lavoratore e alla convenienza, per il datore di lavoro, RAGIONE_SOCIALEa scelta di quel particolare inquadramento.
Ne deriva l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe critiche , che sconfinano sul piano, inibito a questa Corte, di un riesame del merito.
2.3. -Quanto alla revoca RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, sopravvenuta il 19 giugno 2002, la sentenza impugnata svolge considerazioni più articolate rispetto a quelle che rappresentano la premessa argomentativa RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso.
La Corte d’appello di Milano, nel collocare anche tale revoca nella più ampia vicenda di fatto, contrassegnata dall’originaria opzione validamente espressa il 28 dicembre 1999, si limita a evidenziare che, all’epoca dei fatti di causa, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE erano enti distinti. Non è dato scorgere, pertanto, in capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui nessuna istanza è stata specificamente rivolta, quella inerzia colpevole che l’odierno ricorrente pone a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria.
Il primo motivo, nel censurare genericamente a tale riguardo «falsa applicazione di norme» (pagina 10 del ricorso per cassazione), sulla base del richiamo ad alcuni stralci RAGIONE_SOCIALEe circolari RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (pagine 15 e 16 del ricorso), non soltanto denuncia irritualmente, senza il supporto di argomentazioni più circostanziate, il vizio di violazione di legge, ma non scalfisce in maniera risolut iva l’ulteriore rilievo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (pagine 4 e 5), idoneo a sorreggerne la ratio decidendi sotto tutti i profili rilevanti (ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione; risarcimento dei danni).
Tale rilievo è incentrato sulla valenza dirimente RAGIONE_SOCIALE ‘impossibilità di accogliere la richiesta di trasferimento dei contributi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il periodo anteriore al primo gennaio 1999, in difetto di una rigorosa giustificazione sul piano del diritto positivo.
È in questo più complesso percorso logico, non efficacemente confutato, che si devono inquadrare le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in ordine alla revoca del 19 giugno 2002 e alla sua inidoneità, anche alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘originaria opzione del 28 dicembre 1999, a incidere sull’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe pretese.
Donde l’inammissibilità, anche sotto questo profilo, RAGIONE_SOCIALEe censure.
3. -In virtù dei rilievi svolti, i l ricorso dev’essere dichiarato , nel suo complesso, inammissibile.
-Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur evocato in causa, non vi ha svolto sostanziale attività difensiva e si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso.
5. -L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione