Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35760 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35760 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
Oggetto:
cessione azioni patto di opzione
AC – 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27906/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nonché agli indirizzi pec nonché , rappresenti e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura a margine del
ricorso;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo
studio dell’AVV_NOTAIO, rappresenta e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, quinta sezione civile, n. 3490/2019 del 24 giugno 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
1° dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo: ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e COGNOME NOME hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale li aveva condannati a versare in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo: ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , la somma di euro 1.078.000,00, come conseguenza del ritenuto legittimo esercizio del diritto di opzione put da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pattuito tra le parti nella scrittura privata del 27 ottobre 2008 e avente ad oggetto l’acquisto di numero 1.000.000 di azioni della RAGIONE_SOCIALE, all’epoca detenute nel patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva: a) ha interpretato la scrittura privata del 27 ottobre 2008 come attributiva alla COGNOME di un diritto di opzione put , avente per oggetto la vendita delle azioni della RAGIONE_SOCIALE e non
come un contratto preliminare, siccome l’obbligo di acquistare le predette azioni era stato rimesso esclusivamente all’esercizio del diritto potestativo da parte della RAGIONE_SOCIALE, laddove l’intervento dell’intermediario a mercato chiuso andava confinato nella successiva fase esecutiva conseguente all’avvenuto esercizio dell’opzione medesima; b) ha escluso la violazione del divieto del patto leonino, siccome tale divieto non si applica ad accordi esterni al contratto sociale, laddove gli stessi non alterino, come nella specie accertato, la causa societatis ; c) ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale di NOME COGNOME, all’epoca presidente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE, interpretando la sottoscrizione dallo stesso apposta in calce alle dichiarazioni di opzione come assunzione di garanzia fideiussoria nei confronti della COGNOME in relazione all’adempimento dell’obbligazione di RAGIONE_SOCIALE.
Con atto depositato telematicamente in data 18 settembre 2023 la ricorrente ha rinunciato al ricorso con compensazione delle spese.
La rinuncia è stata contestualmente accettata dalla RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante della controricorrente.
CONSIDERATO CHE
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Le spese legali sono compensate tra le parti, come da esse espressamente convenuto.
È escluso nel caso di specie il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018,).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e integralmente compensate tra le parti le spese di fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre