Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23138 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9518/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DUBLINO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-intimato -avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 14 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 14 settembre 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, cittadino RAGIONE_SOCIALEa Nigeria, contro il provvedimento emesso il 13 novembre 2019, con cui il RAGIONE_SOCIALE ne aveva disposto il trasferimento in Germania, quale RAGIONE_SOCIALE membro RAGIONE_SOCIALE‘UE in cui il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale, che ne aveva accettato la ripresa in carico.
Premesso che il procedimento previsto dal Regolamento UE n. 604/2013 non costituisce un’anticipazione di quello finalizzato al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, ma è volto all’individuazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE competente ad esaminare la relativa domanda, sul quale grava l’obbligo di rispettare le garanzie previste dalla normativa europea e interna, e precisato che la relativa disciplina si fonda sulla reciproca fiducia degli Stati nel rispetto di tali garanzie, la quale non consente tuttavia allo RAGIONE_SOCIALE richiedente d’ignorare l’esistenza di eventuali carenze sistemiche nello RAGIONE_SOCIALE competente, il Tribunale ha osservato che dalle fonti accreditate non emergeva che la Germania fosse affetta da tali carenze, né sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘accoglienza, né sotto quello RAGIONE_SOCIALEe procedure di asilo, essendo il sistema tedesco paragonabile a quello italiano. Pur rilevando, inoltre, che il RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito la prova di aver assolto pienamente gli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, ed in particolare di aver provveduto alla consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo informativo comune specificamente previsto dall’art. 4 per la procedura di trasferimento, ha ritenuto ininfluente tale inadempimento, osservando che all’esito del contraddittorio il ricorrente non aveva dedotto specificamente fatti e ragioni idonei ad evidenziare la competenza di uno RAGIONE_SOCIALE diverso da quello di destinazione. Ha riconosciuto infatti che, in quanto volti a garantire la partecipazione del richiedente al procedimento, i diritti informativi ne costituiscono un passaggio indispensabile, ed ha escluso quindi la possibilità di distinguere tra la procedura di presa in carico e quella di ripresa in carico, affermando che il richiedente deve essere messo sempre in condizione di comprendere la natura e le finalità del procedimento, gli elementi di fatto da
evidenziare ed i rimedi a sua disposizione: ha ritenuto tuttavia che, ove la violazione riguardi profili diversi dalla corretta applicazione dei principi di competenza, il suo accertamento non incida direttamente sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE competente, a meno che in sede giurisdizionale il richiedente non sia in grado di presentare elementi di conoscenza idonei a modificare la decisione assunta nella fase ammnistrativa. Ha escluso poi l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale di cui all’art. 17 del Regolamento UE, ritenendo non provata l’esistenza di legami familiari o di condizioni di salute tali da richiedere la permanenza in Italia, e richiamando inoltre il concetto di internal protection alternative , previsto dall’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2011/95/UE, e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 32, lett. b-ter) , del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113. Ha rigettato infine le censure riguardanti la regolarità del procedimento amministrativo, osservando che le relative violazioni non comportavano necessariamente la nullità del provvedimento di trasferimento.
Avverso il predetto decreto il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla discussione orale.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso RAGIONE_SOCIALEe parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835).
Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere irrilevante la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo informativo previsto dall’art. 4 cit., il decreto impugnato non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘ampiezza degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE, non limitati al contenuto di singoli atti del procedimento, ma riguardanti tutti i diritti e le prerogative del richiedente asilo. Premesso che le norme del Regolamento UE che prevedono le garanzie partecipative e informative sono direttamente applicabili nel diritto RAGIONE_SOCIALE ed hanno carattere tassativo, sostiene che la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo non è superabile neppure per effetto RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del colloquio di cui all’art. 5 o di una conoscenza aliunde acquisita, risultando altrimenti frustrata l’esigenza di assicurare l’uniforme trattamento RAGIONE_SOCIALEo straniero nel territorio RAGIONE_SOCIALE‘UE. Aggiunge che in proposito non è configurabile neppure una presunzione di conoscenza, né trova applicazione il principio secondo cui la violazione di norme processuali è deducibile esclusivamente a condizione che la parte alleghi il pregiudizio concretamente arrecato al proprio diritto di difesa. Afferma pertanto che il riscontro RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza di tali obblighi non comporta l’invasione RAGIONE_SOCIALEa sfera riservata alla discrezionalità degli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘UE, costituendo invece una doverosa verifica RAGIONE_SOCIALE‘effettivo rispetto RAGIONE_SOCIALEe garanzie procedimentali previste per la procedura di ricollocamento dei richiedenti asilo, cui il giudice è tenuto in aggiunta a quella RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di carenze sistemiche nelle procedure di asilo o nelle condizioni di accoglienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di destinazione.
2. Il ricorso è fondato.
Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto insussistente la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, affermando che gli obblighi informativi inerenti alla procedura di trasferimento, oltre a gravare esclusivamente sullo RAGIONE_SOCIALE membro dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di protezione, sono stati puntualmente adempiuti mediante la consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo informativo, ed escludendo comunque che l’inadempimento degli stessi comporti la nullità del decreto di trasferimento, a meno che il richiedente non dimostri che, ove fosse stato correttamente informato, sarebbe stato in grado di fornire elementi idonei a modificare la decisione adottata in sede amministrativa.
In tema di protezione internazionale, e con riferimento alla procedura di trasferimento disciplinata dal Regolamento UE n. 604/2013, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5, è necessaria la consegna al richiedente RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo c.d. comune di cui all’art. 4, non surrogabile da quella RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, non potendosi ovviare all’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe garanzie previste dalle predette disposizioni attraverso una conoscenza acquisita aliunde dall’interessato, poiché in tal modo si frustrerebbe l’esigenza di uniforme trattamento RAGIONE_SOCIALEo straniero in tutto in territorio RAGIONE_SOCIALE‘Unione, che è alla base RAGIONE_SOCIALEa norma eurounitaria. La mancata consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comporta la nullità del provvedimento di trasferimento adottato all’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quale non assume alcun rilievo la mancata allegazione e dimostrazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa in giudizio, poiché il rispetto RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni del Regolamento è rimesso alla buona prassi RAGIONE_SOCIALEe autorità degli Stati membri e non può essere condizionato dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alle eventuali violazioni RAGIONE_SOCIALEa predetta normativa eurounitaria (cfr. Cass., Sez. II, 26/11/2021, n. 37044; 10/09/2021, n. 24493; 27/08/2020, n. 17963).
L’enunciazione di tale principio trova giustificazione anche nella differenza di contenuto tra gli opuscoli informativi relativi alla procedura di trasferimento ed a quella di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, così come disciplinati dall’art. 16bis del Regolamento n. 1560/2003, come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 118/2014: tale disposizione distingue infatti l’opuscolo c.d. comune riportato nell’allegato X del Regolamento, volto ad informare tutti i richiedenti sulle disposizioni dei Regolamenti nn. 604/2013 e 603/2013, da quello riportato nell’allegato XIII, rivolto ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno RAGIONE_SOCIALE membro; il primo viene consegnato all’interessato quando le autorità nazionali competenti hanno ragione di ritenere che un altro RAGIONE_SOCIALE membro possa essere competente per l’esame RAGIONE_SOCIALEa richiesta di protezione internazionale, e reca spiegazioni relative alla procedura di trasferimento, nonché informazioni sui diritti RAGIONE_SOCIALE‘interessato e raccomandazioni e domande dirette al corretto svolgimento
RAGIONE_SOCIALEa procedura; il secondo si limita a informare il richiedente RAGIONE_SOCIALEa possibilità del ritrasferimento, per l’ipotesi in cui abbia già presentato una domanda di protezione in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, prevedendo in tal caso la somministrazione d’informazioni più dettagliate in ordine alla procedura da seguire ed alle relative conseguenze.
4.1. L’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità ha trovato conforto nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/2021, C-315/2021 e C-328/2021, con cui, pronunciandosi su questioni pregiudiziali sollevate da questa Corte e da alcuni Giudici di merito, sono stati enunciati, tra l’altro, i seguenti principi:
l’art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013 e l’art. 29 del Regolamento UE n. 603/2013 devono essere interpretati nel senso che l’obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l’opuscolo comune il cui moRAGIONE_SOCIALEo è contenuto nell’allegato X al Regolamento CE n. 1560/2003, s’impone tanto nell’ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dagli art. 20, par. 1, e 21, par. 1, del Regolamento n. 604/2013, quanto nell’ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all’art. 17, par. 1, del Regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dagli artt. 23, par. 1, e 24, par. 1, del Regolamento n. 604/2013;
l’art. 5 del Regolamento n. 604/2013 dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di svolgere il colloquio personale in esso contemplato s’impone tanto nell’ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, quanto nell’ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico;
gli artt. 5 e 27 del Regolamento n. 604/2013 devono essere interpretati nel senso che, fatto salvo l’art. 5, par. 2, di tale Regolamento, la decisione di trasferimento dev’essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest’ultima ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 di detto Regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto art. 5, a meno che la normativa nazionale consenta all’interessato, nell’ambito di detto ricorso, di esporre
di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest’ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione;
4) gli artt. 4 e 27 del Regolamento n. 604/2013 e l’art. 29, par. 1, lett. b) , del Regolamento n. 603/2013 devono essere interpretati nel senso che quando il colloquio personale previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 604/ 2013 è avvenuto, ma l’opuscolo comune che deve essere consegnato all’interessato in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di informazione previsto dall’art. 4 di tale Regolamento o dall’art. 29, par. 1, lett. b) , del Regolamento n. 603/2013 non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento può pronunciare l’annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona RAGIONE_SOCIALEa possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
A fondamento di tali conclusioni, la Corte di Giustizia ha osservato innanzitutto che la finalità RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune consiste nel fornire all’interessato informazioni relative all’applicazione del Regolamento RAGIONE_SOCIALE III e ai suoi diritti nel contesto RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE membro competente, mentre il colloquio personale costituisce il modo per verificare che egli comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta una occasione privilegiata, se non la garanzia di poter comunicare all’autorità competente elementi d’informazione che possono portare lo RAGIONE_SOCIALE membro interessato a non rivolgere a un altro RAGIONE_SOCIALE membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona. Premesso inoltre che il destinatario di una decisione di trasferimento ha diritto a un ricorso effettivo, il quale deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme che assegnano la competenza per l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal Regolamento, la Corte ha affermato che il ricorso previsto dall’art. 27, par. 1, deve poter avere ad oggetto, in particolare, la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo co-
mune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale. Pur ribadendo, infine, che spetta all’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE degli Stati membri l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti dei singoli, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività, la Corte ha rilevato che le decisioni di rinvio sollecitavano specificamente un chiarimento in ordine alle conseguenze RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe garanzie procedurali previste dal Regolamento, ed ha quindi precisato che, in mancanza del colloquio personale, la decisione di trasferimento dev’essere annullata, a meno che la normativa nazionale non consenta all’interessato, nell’ambito del ricorso previsto dall’art. 27, par. 1 cit., di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie prescritte, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione.
4.2. Alla stregua di tale interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa eurounitaria, avente portata vincolante per il Giudice nazionale, deve quindi concludersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal decreto impugnato, gli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 gravano anche sullo RAGIONE_SOCIALE membro che ha richiesto il trasferimento, hanno un contenuto specifico diverso da quello degli obblighi previsti per la procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, e la loro violazione comporta l’annullamento del decreto di trasferimento, indipendentemente dall’allegazione di una specifica lesione del diritto di difesa e dal riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa possibilità di far valere i propri diritti in sede d’impugnazione.
Il decreto impugnato non può essere condiviso neppure nella parte in cui ha ritenuto che i predetti obblighi siano stati adempiuti, giacché, come si evince dalla memoria di costituzione del RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di merito, testualmente riportata in parte qua a corredo RAGIONE_SOCIALEe censure, l’Amministrazione, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘allegazione da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE, si è limitata a richiamare le dichiarazioni rese dal ricorrente nel moRAGIONE_SOCIALEo C3, attestanti l’avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo informativo, il quale, come si è detto, ha un contenuto diverso da quello RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo c.d. comune, recando esclusivamente informazioni relative alla procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale.
Il decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’annullamento del decreto di trasferimento.
L’oggettiva incertezza RAGIONE_SOCIALEa materia trattata, venuta meno soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervento del Giudice unionale, giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di trasferimento emesso il 13 novembre 2019 dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME. Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 12/06/2024