Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5401 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24572-2019 proposto da:
COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ISPETTORATO TERRITORIALE DI TORINO (già DIREZIONE RAGIONE_SOCIALE DI TORINO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
Oggetto
Sanzioni amministrative in materia di lavoro Opposizione endoprocedimentale -inammissibilità
R.G.N.24572/2019
COGNOME
Rep.
Ud.14/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 257/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, in proprio e per la RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale) di Torino avverso la sentenza del Tribunale di inammissibilità dell’opposizione al verbale di accertamento unico INPS – DTL del 18.5.2016 concernente irregolarità di sub-appalto;
la Corte territoriale ha confermato la statuizione di inammissibilità dell’azione di accertamento negativo della violazione amministrativa prima dell’adozione di ordinanza -ingiunzione, dando atto che l’Amministrazione aveva poi emesso, appunto, la relativa ordinanza-ingiunzione a seguito del verbale per cui è causa, ordinanza-ingiunzione opposta in separato e autonomo giudizio all’epoca pendente;
per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono gli originari ricorrenti, poi appellanti con unico motivo; resiste l’Amministrazione con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. p arte ricorrente, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo,
costituito dal verbale di accertamento che, riferendosi a omissioni contributive, avrebbe dovuto considerarsi immediatamente impugnabile ex legge n. 46/1999, in quanto idoneo a determinare l’iscrizione a ruolo delle somme dovute;
osserva in via preliminare il Collegio che, nel caso di specie, trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto ex tunc , dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, e in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se proposto oltre il termine previsto dall’art. 370 c. p.c. (Cass. n. 20000/2005, n. 6300/2023);
tanto premesso, il ricorso è inammissibile;
il motivo presenta un primo profilo di inammissibilità in quanto laddove mostra di voler denunziare l’errore in diritto della Corte di appello non si conforma alle prescritte indicazioni in punto di corretta deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., peraltro neppure compiutamente evocato in rubrica (Cass. sez. un. n. 23745/2020, Cass. n.16038/2013, Cass. n. 24756/2007), dovendo ulteriormente rilevarsi che la sentenza impugnata, nell’escludere la impugnabilità del verbale di accertamento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9764/2020, Cass. n. 21493/2007);
5. in relazione alla denunzia di omesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., si rileva che la Corte d’Appello ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai
sensi dell’art. 348 -ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023, n. 7168/2024);
la regolazione delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, segue il regime della soccombenza;
alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 14 gennaio