Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31913 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31913 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 3711/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) NOME NOME ;
– intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Fermo 6 agosto 2021 n. 364; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, munito di titolo esecutivo giudiziale costituito da ordinanza di sfratto per morosità, iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di NOME COGNOME.
A fronte della renitenza dell’occupante il 9.5.2019 l’ufficiale giudiziario immise il creditore nel possesso dell’immobile con l’ausilio della forza pubblica.
In quel frangente NOME COGNOME dichiarò all’ufficiale giudiziario che nell’immobile erano custoditi beni mobili pignorati da altri creditori e
Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c. – atti impugnabili verbale dell’ufficiale giudiziario – esclusione – conseguenze.
dei quali era stata nominata custode, paventando che in caso di perdita o danni agli stessi ne avrebbe dovuto rispondere penalmente.
L’ufficiale giudiziario a fronte di tale contestazione procedette nell’esecuzione , annotando nel verbale delle relative operazioni quanto segue : ‘ la sottoscritta ufficiale giudiziario prosegue nell’esecuzione in quanto (come da prassi consolidata) in caso di esecuzione con beni pignorati la custodia degli stessi su comunicazione (via PEC) alla Cancelleria delle esecuzioni passa dalla signora COGNOME al signor COGNOME NOME che, edotto, accetta con i doveri di legge’.
NOME COGNOME propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il verbale dell’ufficiale giudiziario , chiedendo dichiararsi ‘ nullo ed inefficace l’atto con cui l’Ufficiale Giudiziario sostituì NOME COGNOME a NOME COGNOME nella custodia dei beni mobi li di quest’ultima custoditi all’interno dell’immobile oggetto del rilascio, e già oggetto di pignoramento da parte di terzi ‘ .
Il Giudice dell’ esecuzione , all’esito della fase sommari a, reintegrò NOME COGNOME non solo nella custodia dei beni mobili, ma anche nella detenzione dell’immobile da cui era stata sfrattata.
Il giudice dell’opposizione, all’esito della fase di merito, con sentenza 6.8.2021 n. 364:
accolse l’opposizione ‘ limitatamente alla parte in cui ha disposto la sostituzione con il creditore del custode già nominato sui beni mobili presenti all’interno dell’immobile’ ;
rigettò l’opposizione nella parte in cui contestava la legittimità dell’avvenuta immissione del creditore procedente NOME COGNOME nel possesso dell’immobile.
La sentenza suddetta è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo.
NOME COGNOME non si è difeso.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo NOME COGNOME lamenta la violazione degli artt. 599 e 609 c.p.c.; nella cui illustrazione si sostiene la seguente tesi:
l’Ufficiale Giudiziario non aveva il potere di sostituire l’esecutante all’esecutato nella custodia dei beni mobili appartenenti al secondo e pignorati da terzi;
nel disporre la suddetta sostituzione, pertanto, l’Ufficiale Giudiziario compì un atto nullo;
tale nullità travolse necessariamente l’intera esecuzione, senza possibilità di distinguere -come invece ha fatto la sentenza impugnata -tra sostituzione del custode dei mobili (reputata nulla) e rilascio dell’immobile (ritenuto valido) ;
infatti la presenza, nell’immobile da rilasciare, di beni mobili che non debbono essere consegnati al creditore procedente e che per di più sono pignorati da terzi, l’art. 609 c.p.c. non consente all’ufficiale giudiziario di procedere oltre, ma gli impone di fissare all’ esecutante un termine per asportarli; di farli asportare a spese del creditore dell’istante in caso di renitenza; e comunque di darne avviso al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.
1.1. È superfluo esaminare il merito di tale doglianza, in quanto la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio . L’opposizione di cui all’art . 617 c.p.c., infatti, può essere proposta solo contro gli atti del giudice dell’esecuzione, non contro gli atti dell’ufficiale giudiziario (per un principio analogo cfr. già Sez. 3 – , Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023, che ha ritenuto improponibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti del commissionario).
Se l’ufficiale giudiziario compi sse un atto illegittimo, il rimedio previsto dalla legge è il ricorso al giudice dell’esecuzione , e solo contro la decisione di quest’ultimo è consentita l’opposizione ex art. 617 c.p.c. ( ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 16336 del 8.6.2023; Sez. 3, Sentenza
7674 del 21/03/2008; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19573 del 30/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 5175 del 06/03/2018).
Ricorre dunque l’ipotesi di cui all’art. 382, terzo comma, c.p.c. (la causa non poteva essere proposta), che impone la cassazione senza rinvio ella sentenza impugnata.
Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva
2.1. La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata impone tuttavia a questa Corte di provvedere sulle spese del giudizio di merito. Infatti la cassazione senza rinvio comporta ope legis la caducazione delle statuizioni sulle spese contenuta nella sentenza cassata (Sez. 1, Sentenza n. 15123 del 02/07/2014, Rv. 631505 – 01).
Le spese del grado di merito seguiranno dunque la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo che segue.
P.q.m.
(-) decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio di merito, che si liquidano nella somma di euro 5.500, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile