Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32376 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21874/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PAOLO, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati – ex art. 553 cod. proc. civ. del terzo pignorato per non resa dichiarazione.
Ud. CC 3/12/2025
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PERUGIA n. 1229/2023 depositata il 28/08/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. la terza pignorata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione, resa il 31 agosto 2018, per la somma di complessivi euro 21.902,32 in favore del creditore procedente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), nel procedimento di esecuzione mobiliare instaurato innanzi al Tribunale di Perugia (R.G.E. 1390/2017) nei confronti dei debitori NOME COGNOME e NOME COGNOME e dell’altra terza pignorata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
L’opponente deduceva, in via principale, la nullità dell’ordinanza di assegnazione e, in via subordinata, la sua parziale inefficacia per l’importo eccedente euro 7.800,00, limite della garanzia prestata dal COGNOME.
Si costituivano RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’opposizione, e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1229/2023, dichiarava la carenza di interesse ad agire dell’opponente e, per l’effetto, rigettava l’opposizione.
Avverso la sentenza del giudice dell’opposizione ha proposto la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (quale mandataria di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, subentrata nei suoi diritti per effetto di scissione).
Le altre parti intimate non hanno svolto difese.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso due motivi. Precisamente:
con il primo motivo denuncia: «Violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 e comma 4 c.p.c., e 111, comma 7, Cost.», nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha omesso di pronunciarsi sulla domanda principale di nullità dell’ordinanza di assegnazione per violazione dell’art. 548 cod. proc. civ., limitandosi a esaminare la domanda subordinata relativa al quantum debeatur e incorrendo così nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.. Osserva che la declaratoria di difetto d’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. postula una delibazione su tutte le domande avanzate dalla parte, omessa nel caso di specie;
con il secondo motivo denuncia: «Falsa applicazione degli artt. 543, comma 2, n. 2) e 4), 545, co. 4, 548, comma 1 e 2, c.p.c., nonché omessa applicazione dell’art. 549 c.p.c., in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e 111, comma 7, Cost.», nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha ritenuto applicabile il meccanismo della ficta confessio del terzo pignorato, di cui all’art. 548 cod. proc. civ., nonostante la carenza del presupposto dell’esatta identificazione del credito pignorato. Sostiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, invece, procedere su istanza di parte all’accertamento endoesecutivo ex art. 549 cod. proc. civ., instaurando il contraddittorio con il terzo.
2.Il primo motivo è fondato.
2.1. La sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di difetto di interesse ad agire, sollevata dalle parti convenute, ritenendo che il terzo pignorato, che non ha reso la dichiarazione (art. 547 cod. proc.
civ.), può impugnare l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 548, ultimo comma, cod. proc. civ., solo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità o caso fortuito.
Il giudice dell’opposizione ha così escluso l’interesse ad agire di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base del presupposto che il pignoramento era stato notificato correttamente e che l’eventuale erroneità delle somme assegnate in esubero (rispetto ai € 7.800,00 di garanzia prestata dal debitore COGNOME) poteva essere fatta valere solo dal diretto interessato (COGNOME), non risultando alcun interesse oggettivo e attuale del terzo pignorato (tenuto comunque al pagamento dello stipendio nei confronti del proprio dipendente COGNOME).
La ricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, terza pignorata, lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla domanda principale relativa all’illegittimità e inefficacia dell’ordinanza di assegnazione del 31.08.2018 per violazione dell’art. 548 cod. proc. civ. La censura è centrata sul fatto che il giudice dell’opposizione, nel rigettare quest’ultima, ha dichiarato la carenza di interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), fondando tale statuizione solo sulla valutazione della domanda subordinata inerente l’esorbitanza del quantum debeatur (€ 7.800,00), ma non considerando l’interesse del terzo a far valere i vizi propri dell’ordinanza derivanti dal meccanismo di ficta confessio e ottenere l’effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio.
2.2. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 16234/2022; nonché Cass. n. 13137/2025, n. 13223 e n. 11864/2024, n. 23123/2022), nei pignoramenti presso terzi, l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell’ipotesi di cui all’art. 548 cod. proc. civ., ma anche per far valere vizi propri dell’atto.
Tale principio è stato affermato con riguardo all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., proposta dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 548 cod. proc. civ. per far valere
l’inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., dell’applicazione del meccanismo della «ficta confessio», in luogo del procedimento di cui all’art. 549 cod. proc. civ.
Orbene, il terzo pignorato ha un legittimo interesse ad opporre l’ordinanza di assegnazione al fine di determinare a quale soggetto (creditore procedente o lavoratore) il debito debba essere corrisposto, soprattutto per poter far valere eventuali forme di estinzione dell’obbligazione precluse dal vincolo pignoratizio. Inoltre, è riconosciuta al terzo pignorato, che non ha reso la dichiarazione, la possibilità di proporre opposizione anche in forme ordinarie (art. 617 cod. proc. civ.) laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di là delle ristrette ipotesi di cui all’art. 548, ultimo comma, cod. proc. civ. (mancanza di tempestiva conoscenza).
Avendo nel caso di specie RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamentato, con la domanda principale, vizi di nullità relativi alla corretta operatività del meccanismo di ficta confessio (che è un vizio proprio dell’ordinanza di assegnazione), il giudice dell’opposizione, contenendo la sua cognizione alla dichiarazione di carenza di interesse ad agire (basata solo sulla notifica regolare e sull’inutilità del ricorso rispetto al quantum della subordinata), ha di fatto omesso di esaminare la fondatezza o meno della domanda principale sotto il profilo del vizio proprio dell’ordinanza.
Tale omissione integra il vizio denunciato.
In definitiva, il motivo è accolto sulla base del seguente principio di diritto:
« Nel procedimento di pignoramento presso terzi, l’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 cod. proc. civ.) proposta dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione è ammissibile non solo nelle ipotesi limitate previste dall’art. 548, ultimo comma, cod. proc.
civ. (mancanza di tempestiva conoscenza), ma anche per far valere vizi propri dell’atto, (come quelli relativi alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio ). Invero, il terzo pignorato, anche se non ha reso la dichiarazione, conserva un legittimo interesse ad agire (ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.) per far valere i vizi propri dell’ordinanza di assegnazione, in quanto il suo interesse è volto a determinare il giusto soggetto a cui il debito deve essere corrisposto, ottenendo l’effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. Ne consegue che il giudice dell’opposizione, che abbia dichiarato la carenza di interesse ad agire del terzo pignorato basandosi solo su questioni subordinate (come l’esorbitanza del quantum debeatur ) incorre nel vizio di omessa pronuncia se non valuta anche la domanda principale di detto terzo pignorato relativa all’illegittimità dell’ordinanza derivante da vizi propri dell’atto (come la errata applicazione del meccanismo di ficta confessio ) » .
Il secondo motivo, che attiene al merito della dispiegata opposizione e che erroneamente non è stato neppure preso in esame, resta assorbito, rimanendo beninteso impregiudicato il relativo esito.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbito il secondo motivo, s’impone la cassazione in relazione al primo motivo, con rinvio al Tribunale di Perugia, che, nella persona di diverso Magistrato, ritenuto l’interesse ad agire di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, procederà ad esaminare nel merito l’opposizione, tra l’altro valutando la doglianza sulla sussistenza dei presupposti per l’operatività della ficta confessio ai sensi dell’art. 548 cod. proc. civ..
Il giudice del rinvio non dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, essendo tardivo il controricorso della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (poiché depositato il 19 dicembre 2023, cioè oltre i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, avvenuta il 27 ottobre 2023) e non avendo gli altri intimati svolto difese.
La Corte:
– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Perugia, nella persona di diverso Magistrato.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME