Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6039 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6039 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.)
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 05/02/2025 C.C.
dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 29688/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 29688 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE
rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOMEC.F.: TARGA_VEICOLO
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati-
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Lecce n. 558/2022, pubblicata in data 11 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da Unicredit S.p.A. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, i terzi NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c.,
sostenendo di essere proprietari del bene immobile pignorato, per averlo acquistato a titolo di usucapione.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Brindisi. ppello di Lecce ha confermato la decisione di primo
La Corte d’a grado.
Ricorre l’Almiento , sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 11 maggio 2022.
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2014. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine per la notificazione del presente ricorso è quindi scaduto in data 11 novembre 2022.
La notificazione del ricorso risulta richiesta in data 6 dicembre 2022 (e perfezionatasi successivamente).
Non è applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata ( ex plurimis : Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza
Ric. n. 29688/2022 – Sez. 3 – Ad. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5
n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).
È opportuno richiamare, in particolare, il principio di diritto per cui « in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 – 01; nel medesimo senso, con ulteriori specificazioni del principio generale per cui « nelle ipotesi in cui una domanda ordinaria, di per sé soggetta a sospensione feriale dei termini, è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto di una opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest’ultima, per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato, devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 », cfr.: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13797 del
02/05/2022, Rv. 664648 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15864 del 17/05/2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 27927 del 23/09/2022).
A maggior ragione, non potrebbe, quindi, incidere, ai fini che qui interessano, la circostanza che alla base dell’opposizione sia stato dedotto l’acquisto per usucapione del bene pignorato e che sia stata chiesto un espresso accertamento sul punto.
Il ricorso è, pertanto, tardivo e, come tale, inammissibile, il che assorbe ogni altra questione (anche in relazione alla corretta instaurazione del contraddittorio) e rende, d’altra parte, superflua l’esposizione dei motivi posti a base dello stesso.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 febbraio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME