Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1489 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1489 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24475/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE
-intimate- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 9602/2023 depositata il 15/06/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, NOME COGNOME proponeva
opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 09720199025978 035000 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, riferita a cinque cartelle esattoriali per somme dovute a Roma Capitale, per sanzioni a violazioni del codice della strada. L’opponente deduceva la prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie contenute nelle prime due cartelle e la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche della terza, quarta e quinta cartella, nonché, in subordine, la decadenza dell’ente comunale dal diritto di riscossione per mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti.
Si costituivano le opposte Roma Capitale e RAGIONE_SOCIALE, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 80/2020, rigettava l’opposizione, ritenendo rituali le notifiche dei verbali di accertamento.
Avverso tale decisione COGNOME proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma, reiterando le eccezioni di prescrizione e di nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche e censurando la decisione in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove svolta dal primo giudice.
Si costituivano in appello Roma Capitale e RAGIONE_SOCIALE, entrambe eccependo preliminarmente la tardività del gravame e, nel merito: Roma Capitale il proprio difetto di legittimazione passiva; RAGIONE_SOCIALE l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze.
Con sentenza n. 9602/2023 il Tribunale di Roma dichiarava l’appello inammissibile perché tardivamente proposto, ritenendo applicabile il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. senza sospensione feriale, in quanto qualificava la controversia come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e aggiungendo, ad ogni buon conto, considerazioni di infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE censure proposte.
Avverso tale sentenza l’COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Non hanno svolto difese le parti intimate, Roma Capitale e RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE ha, tuttavia, depositato atto di costituzione formale al solo fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 cod. proc. civ.
È stata formulata proposta di definizione anticipata del giudizio, ipotizzatane l’inammissibilità e manifesta infondatezza.
L’COGNOME ha depositato istanza per la decisione del ricorso, insistendo per l’accoglimento.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 327 e 615 cpc; art. 83 dl 18/2020 ed art. 36 c. 1 dl 23/2020», nella parte in cui il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività. Deduce che il giudizio di primo grado era stato introdotto e definito secondo il rito speciale di cui alla legge n. 689 del 1981 e che tale qualificazione, non essendo stata oggetto di impugnazione, avrebbe dovuto conservare efficacia anche in sede di gravame, in applicazione del principio dell’apparenza e dell’ultrattività del rito. Sostiene pertanto che la tempestività dell’appello avrebbe dovuto essere valutata con riferimento alla data di deposito del ricorso e tenendo conto sia della sospensione feriale dei termini, sia della sospensione straordinaria disposta dalla normativa emergenziale.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cpc; art. 2697 cc», nella parte in cui il tribunale ha escluso la prescrizione dei crediti portati da alcune cartelle esattoriali e, pertanto, non ha valutato il contenuto effettivo
dell’atto di intimazione di pagamento. Contesta, inoltre, la decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto rituale la notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., deducendo: la mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE vane ricerche; la conoscenza dall’amministrazione della residenza del destinatario, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE notifiche via EMAIL effettuate da indirizzi non risultanti nei pubblici elenchi.
2.Il ricorso è infondato.
2.1. Infondato è il primo motivo.
La tesi del ricorrente muove dall’assunto che l’azione dovesse restare confinata nell’alveo degli artt. 22-23 L. 689/1981, beneficiando così della sospensione feriale.
Tuttavia, per il principio dell’apparenza, rileva la qualificazione espressamente data dal primo giudice o, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione.
Orbene, nella specie, poiché il Giudice di Pace non ha operato una qualificazione espressa in termini di recupero della tutela oppositiva speciale, ma ha deciso su fatti estintivi tipici dell’opposizione all’esecuzione, correttamente il Tribunale ha ritenuto l’azione soggetta al regime dell’art. 615 c.p.c. In tale ambito, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è esclusa, rendendo l’appello tardivo.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Il motivo attiene a questioni di merito relative alla prova degli atti interruttivi della prescrizione.
Secondo il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 3840/2007), una volta che il giudice ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per ragioni di rito (tardività), ogni ulteriore argomentazione sul merito deve ritenersi resa ad abundantiam . La parte non ha né l’onere né l’interesse a impugnare tali profili, poiché la statuizione preliminare di inammissibilità preclude l’esame del merito della pretesa.
2.3. In definitiva: per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto del ricorso non consegue condanna in punto di spese, non essendosi difese le parti intimate e – in particolare – non possedendo l’atto depositato dall’Avvocatura Generale dello Stato i requisiti di legge per essere qualificato come controricorso, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Inoltre, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 3, c.p.c., parte ricorrente deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento della somma indicata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro 5.000 (cinquemila), ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME