Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3510 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9859-2021 proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – nonchè contro
Oggetto
Prescrizione contributi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
avverso la sentenza n. 311/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2021 R.G.N. 348/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione presentata da COGNOME NOME avverso una cartella esattoriale emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e notificata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui è succeduta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto contributi dovuti in relazione al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste per le assunzioni di apprendisti. Il debito era stato iscritto a ruolo, e ne era seguito il preavviso di iscrizione di ipoteca.
Riteneva la Corte che l’appello fosse inammiss ibile nella parte in cui criticava la decisione del primo giudice la quale aveva dichiarato la decadenza da ll’opposizione per aver COGNOME NOME presentato un’opposizione agli atti esecutivi senza il rispetto del termine decadenziale di 20 giorni, e eccependo la decadenza dall’iscrizione a ruolo ex art.25 d.lgs. n.46/99. Secondo la Corte, il mezzo di gravame avrebbe dovuto essere quello del ricorso in cassazione dovendo considerarsi la qualificazione dell’opposizione fatt a propria dal primo giudice.
Aggiungeva poi la Corte che l’eccezione di prescrizione era nuova e inammissibile, siccome proposta per la prima volta in appello.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME per due motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE conferiva procura speciale ai difensori senza svolgere attività difensiva, mentre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.615, 617, 618 e 618 bis c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che la qualificazione dell’opposizione operata dal primo giudice era solo apparente, poiché la sentenza di primo grado, dopo aver dichiarato tardiva l’opposizione, l’aveva comunque respinta nel merito.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 l. n.335/95, per avere la Corte ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione, nonostante la stessa sia rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.
Il primo motivo è infondato.
Il fatto che il giudice di primo grado, dopo aver qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e aver dichiarato la decadenza dall’opposizione per sua tardività, abbia anche respinto la stessa nel merito, non implica che la prima affermazione sia
apparente. Al contrario, una volta pronunciata la decadenza dall’opposizione, da cui l’inammissibilità della stessa, il primo giudice si era spogliato della potestas iudicandi, e l ‘ ulteriore pronuncia nel merito deve considerarsi svolta solo ad abundantiam (Cass. S.U. 3840/07, Cass.11675/20, Cass.29529/22). Non può perciò affermarsi che la decadenza per tardività dell’opposizione abbia costituito un mero obiter dictum, risultando al contrario l’unica rilevante ratio decidendi della pronuncia.
Il secondo motivo è inammissibile.
Sebbene rubricato come violazione di legge sostanziale (art.3, co.9 l. n.335/95), il motivo si duole nella sostanza della violazione di una norma processuale, quale è l’art.437, co.2 c.p.c., lamentando che il giudice avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di prescrizione, non potendola qualificare come nuova poiché avanzata per la prima volta solo in appello.
Tuttavia, la violazione di legge processuale rileva, ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c. , in quanto ne derivi una nullità della sentenza. Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il ricorso per cassazione, pur potendo non invocare espressamente l’art.360, co.1, n.4 c.p.c., è inammissibile ove non rechi esplicito riferimento alla nullità della sentenza (Cass. S.U. n.17931/13, Cass.24247/16). Il motivo di ricorso, al contrario, non deduce che dal mancato esame dell’eccezione sia derivata nullità della pronuncia, risultando così inammissibile.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio, non
avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva ed essendo rimasta intimata AdER.