SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 385 2025 – N. R.G. 00000412 2020 DEPOSITO MINUTA 10 10 2025 PUBBLICAZIONE 10 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 427/2020 R.G.
promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, dagli AVV_NOTAIO, con studio in Cagliari in INDIRIZZO, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti del 2 dicembre 2015, in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio, in Milano, INDIRIZZO ha eletto domicilio;
appellata
CONCLUSIONI
Nell’interesse dell’ appellante : accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 104/2020 del 20 febbraio 2020 del Tribunale Ordinario di Oristano, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via principale: accertato, per i motivi esposti in atti, che nulla è dovuto al sig. , per l’effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovute le somme pretese dalla società opposta e mandando assolto
l’opponente da ogni avversa pretesa; in via subordinata; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare e principale, accertare l’intervenuta prescrizione del credito, rideterminare gli importi dal medesimo effettivamente dovuti e, per l’effetto, rigettare la domanda proposta dall’odierna convenuta opposta, revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto;
nell’interesse della appellata : rigettare, in quanto infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, tutti i motivi di appello di e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado; accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e che qui si seguito si riportano: dichiarare inammissibile o improcedibile o improponibile la tardiva proposta opposizione, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; respingere l’opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; respingere le domande di accertamento e condanna avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa; comunque, condannare l’opponente al pagamento della somma di € 36.156,00 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e peri motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa; accertare e dichiarare che ha usufruito della somministrazione di energia elettrica per i periodi e presso il punto di fornitura meglio descritto in narrativa, nonché che ha fornito a le quantità di energia elettrica per i periodi e presso il punto di fornitura meglio descritto in narrativa; accertare e dichiarare che non ha pagato nulla in relazione alle fatture ricevute, e per l’effetto condannare al pagamento dell’importo dio € 36.156,00, o di quella diversa somma che risulterà dovuta in seguito alla esperenda istruttoria, a favore di , e ciò per la causali e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa da intendersi in via subordinata e cioè a titolo di ripetizione dell’indebito per equivalente, ed in via sussidiaria a titolo di indebito arricchimento ai sensi degli artt. 2041 ss c.c.. Con il favore delle spese della fase monitoria e di entrambi
i gradi di merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano,
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 420/2017 emesso in favore della stessa per il pagamento della somma di € 36.156,00, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
A sostegno dell’opposizione, il ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché egli non aveva sottoscritto alcun contratto di somministrazione di energia elettrica, risultando vana la richiesta a di averne copia, da lui inoltrata via p.e.c. il 15 dicembre 2017; la prescrizione quinquennale del credito azionato con il ricorso in monitorio relativamente alla fattura di € 29.300,50, emessa per il periodo dall’1 marzo 2011 al 31 ottobre 2014 ma con cumulo di crediti arretrati relativi a differenti periodi di consumi, inidoneo a trasformali in credito unico ai fini della decorrenza del tempo prescrizionale; la incongruenza dei conteggi relativi alla suddetta fattura, il cui importo non coincideva con quello delle scritture contabili; la genericità delle somme richieste a titolo di imposte; l’erroneità dell’importo degli interessi.
Su tali presupposti, il ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, che il credito fosse ridimensionato a più giusta misura.
Si è costituita, nel giudizio di cognizione instaurato con l’opposizione, che ha eccepito preliminarmente la inammissibilità per tardività della proposta opposizione e, nel merito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna della opponente al pagamento di quanto risultasse dovuto, anche, in ultima analisi, a titolo di arricchimento senza causa.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 104/2020, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, condannando il alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte opposta.
Il primo giudice ha ritenuto che, notificato tempestivamente il decreto ingiuntivo a mezzo del servizio postale in data 7 novembre 2017, con consegna del plico alla madre del , , con lui convivente, come dalla stessa dichiarato e incontestato, e
spedita in pari data, dall’addetto al recapito, la comunicazione di avvenuta notifica prevista dall’art. 36, comma 2 quater del d.l. n. 248/2007, l’atto di citazione per opposizione, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica solo il 20 dicembre 2017 – e poi spedito il 22 dicembre – sia stato notificato successivamente alla scadenza del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 641 c.p.c..
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da , che la ha censurata
1) per non avere, il Tribunale, correttamente applicato l’art. 650 c.p.c., non considerando che il soltanto il 2 dicembre 2017 aveva avuto notizia, dalla madre, della consegna del plico contenente il decreto ingiuntivo e che in tale data la genitrice gli aveva comunicato di averlo ricevuto due settimane prima, quindi, il 18 novembre: circostanza, questa, che lo aveva indotto a individuare proprio nel 18 novembre il dies a quo del termine per l’opposizione e della quale l’appellante non poteva dubitare, sia perché non aveva ricevuto la comunicazione di avvenuta notifica prevista dall’art. 36, comma 2 quater del d.l. n. 248/2007, sia perché la madre gli aveva consegnato soltanto il decreto ingiuntivo e non la busta recante il timbro con la data di consegna;
2) per avere, il primo giudice, trascurato che la raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica era stata recapitata all’indirizzo di INDIRIZZO in luogo di quello, corretto, di INDIRIZZO, ciò invalidando la notifica del decreto ingiuntivo.
Si è costituita, in secondo grado, che ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 17 giugno 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato.
Il Tribunale ha in primo luogo evidenziato che nella prima difesa utile successiva alla notizia del decreto non era stato dedotto alcun giustificato motivo di opposizione tardiva. La giustificazione dell’appellante secondo cui egli non aveva ragione di dubitare della tempestività dell’opposizione e pertanto nulla aveva detto, non pare accettabile considerato
che egli con ordinaria diligenza avrebbe potuto accertare la data alla quale il plico era stato consegnato alla madre, anche tenendo conto, a suo dire, che costei gli aveva consegnato solo il contenuto del plico e non la busta. Pare ancora assai peculiare che egli, onerato della prova della tempestività dell’opposizione, non abbia dedotto, nell’atto di opposizione, di non essere a conoscenza, anche per effetto della mancata ricezione della comunicazione di avvenuta notifica, della data di notificazione del decreto ingiuntivo.
Venendo a scrutinare i due motivi spiegati avverso il mancato riconoscimento dei presupposti dell’opposizione tardiva si osserva quanto segue.
Essi, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Entrambe le censure sono infondate.
L’articolo 650 c.p.c. prevede che l’opposizione tardiva possa essere ammessa solo se l’intimato provi di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Non si versa, innanzitutto, in caso di irregolarità della notificazione.
Infatti, come correttamente affermato dal Tribunale, ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo posta con consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario, non occorre la ricevuta di ritorno della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica ma è sufficiente la sua spedizione (v. giurisprudenza citata nella sentenza impugnata), che nella fattispecie è avvenuta nella stessa data della consegna del decreto ingiuntivo, come attestato nella cartolina verde di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo prodotta da parte opposta.
La Corte non ignora l’orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui all’ordinanza n. 18472/2018 secondo cui ‘ In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di
spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova).’, ipotesi verificatasi nel caso di specie. Tuttavia all’udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale il ha prodotto copia della raccomandata, di cui ha eccepito la nullità della notifica in ragione dell’ errore nell’indicazione dell’indirizzo, numero INDIRIZZO di INDIRIZZO e non il 52, senza offrire alcuna spiegazione di come e – soprattutto – quando egli l’ avesse ricevuta.
La notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo è, dunque, da ritenersi perfezionata al 7 novembre 2017, data in cui il plico è stato ricevuto dalla madre convivente con il e, contestualmente, è stata inviata la comunicazione di avvenuta notifica con la raccomandata – indicata nell’avviso di ricevimento della spedizione del decreto ingiuntivo poi effettivamente ricevuta dal , che ne era in possesso.
Neanche sono ravvisabili, nella fattispecie, la forza maggiore e il caso fortuito, che, come la giurisprudenza ha precisato, si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto e in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento unicamente per forza propria, nel senso che il fatto non solo non è voluto, ma non può nemmeno essere preveduto o, anche se preveduto, non può essere impedito (Cass., Ord. n. 17922/2019, Sent. n. 8561/1998); è stato altresì costantemente affermato che la forza maggiore non può essere invocata nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dell’ingiunto dalla propria residenza, essendo l’allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (Cass., ordinanza n. 17922/2019 cit., sentenze nn. 25737/2008,3769/2001, 5584/1998).
Alla luce di tali restrittivi parametri giurisprudenziali, non assurgono, evidentemente, a forza maggiore o caso fortuito le circostanze, comunque oggetto di mera allegazione e neanche provate dall’opponente, di avere, lo stesso, avuto notizia soltanto il 2 dicembre 2017, da parte della madre convivente, della notificazione, che la stessa era avvenuta il 18 novembre 2017 e che gli era stato consegnato solo il contenuto del plico e non la busta recante la data di consegna.
Peraltro, va evidenziato come, in esito alle stesse allegazioni dell’appellante, è
pacifico che lo stesso abbia preso cognizione del decreto ingiuntivo, consegnatogli dalla madre convivente che lo aveva ricevuto dall’agente postale, prima dello spirare del termine per l’opposizione e in tempo utile per proporla tempestivamente.
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Coerentemente al principio della soccombenza, l’appellante deve essere condannato alla rifusione, in favore dell’appellata, delle spese processuali del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari medi, dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,01, esclusa la fase di trattazione e istruttoria.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
Rigetta l’appello.
Condanna alla rifusione, a beneficio di delle spese processuali del secondo grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni comportanti l’obbligo di versamento, da parte dell’ appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all’atto della proposizione dell’appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Il Giudice Ausiliario estensore AVV_NOTAIO. NOME COGNOME