Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22824 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22824 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19559/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NAPOLI
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 69/2022 depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 25 gennaio 22 la corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato l’opposizione avverso ordinanza ingiunzione per omesso versamento di contributi esonerativi per alcuni lavoratori disabili.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto l’opposizione tardiva in quanto proposta oltre 30 giorni ai sensi dell’articolo 6 comma 6 della legge 150 del 2011 e comunque ha ritenuto interrotta la prescrizione con il verbale di accertamento.
Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi; l’ispettorato si è costituito solo per l’udienza eventuale di discussione.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo pretende l’applicazione delle norme delle notifiche di atti processuali all’ordinanza ingiunzione e deduce violazione dell’articolo 145 codice di rito e 8 legge 890 dell’82, per la tempestività dell’opposizione e questo perché la norma dell’art. 145 c.c. escluderebbe sia quella di cui all’art. 140 c.c., sia la procedura di notificazione ex articolo 8.
Il secondo motivo deduce violazione del 2909 c.c. e del 345 c.p.c. per violazione del giudicato perché il giudice di primo grado aveva escluso la prescrizione per assenza di atti interruttivi e la statuizione non era stata impugnata.
Preliminare è la questione della tempestività dell’opposizione che nel caso non sussiste: qui la notifica è stata fatta con il servizio postale e quindi si applicano relative norme di cui alla l. 890/82 (Cass. 15617/2005).
La corte territoriale ha ben evidenziato che l’ordinanza ingiunzione risulta notificata in data 4.5.13, e ciò 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto, avvenuta in data 24.4.13, come si evince dal timbro postale della ricevuta in atti.
Ne discende il rigetto del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo, che attiene al merito della controversia, resta assorbito).
Nulla per spese, non essendo stata svolta dalla parte attività difensiva.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.