Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26536 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
NOME
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 102/2023 depositata il 23/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16469/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv.to COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME proponeva opposizione a decreto ingiuntivo e al precetto deducendo che: in data 18.07.2016 NOME aveva inviato all’indirizzo di Civitaquana, INDIRIZZO, atto di precetto in rinnovazione, con il quale gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 75.048,74, oltre interessi e spese successive, in virtù di decreto ingiuntivo n. 989/2015 (RG NUMERO_DOCUMENTO) emesso dal Tribunale di Pescara in data 23/05/15 e già inviato al medesimo indirizzo in data 12/16-06/2015, unitamente ad un precedente atto di precetto; che il suddetto decreto ingiuntivo era stato dichiarato immediatamente esecutivo per mancata opposizione; che l’indirizzo postale al quale erano sta ti notificati il decreto ingiuntivo e l’atto di precetto non corrispondeva alla propria residenza né al proprio domicilio, vivendo e risiedendo egli in Svizzera sin dal 1990; che, in ogni caso, nessuna somma era dovuta, avendo l’opposto ricevuto dall’opponente il versamento di € 60.500,00 e rilasciato quietanza integrale di saldo e avendo questi ricevuto somme maggiori rispetto a quelle oggetto di contratto.
Parte opposta si costituiva eccependo preliminarmente, l’inammissibilità ed improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto non proposta ai sensi dell’art. 650 c .p.c.;
L’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo veniva dichiarata inammissibile sul conclusivo rilievo secondo cui l’opponente non ave va fornito alcuna prova in ordine alla irregolarità della notifica né, tantomeno, in ordine al momento (tardivo) in cui ne era venuto ad effettiva conoscenza. Di conseguenza veniva dichiarata inammissibile anche l’opposizione al precetto in quanto l’opponente aveva lamentato vizi della notifica e fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo, che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ric. 2023 n. 16469 sez. S2 – ud. 17/09/2024
NOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
NOME resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
La Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’appello.
In particolare, secondo la Corte anche se era pacifico che la residenza dell’appellante fosse nota al fratello appellato da più di 20 anni, ossia da quando, emigrato in Svizzera, NOME si era stabilito alla INDIRIZZO in INDIRIZZO-5332, lo stesso atto pubblico di ‘donazione -divisionevendita’ del 3.11.2010, costitutivo del credito posto alla base del decreto ingiuntivo riportava la precisazione che ‘il sig. NOME dichiara di essere emigrato all’estero, di essere iscritto nel Registro AIRE come da attestato allegat o’, ma premetteva la dicitura ‘NOME nato a Vicoli (PE) l’DATA_NASCITA C.F. CODICE_FISCALE, residente in Svizzera a INDIRIZZO e domiciliato in Italia a Civitaquana (PE) in INDIRIZZO‘.
Da ciò la Corte faceva derivare due conseguenze: in primis l’applicabilità dell’art. 139 u.c. c .c., essendo noto il Comune di residenza o dimora nel territorio nazionale e, dunque, essendo consentita la notifica al domicilio perché l’appellante non aveva né residenza, né dimora in Italia; in secondo luogo e con rilevo dirimente la conseguente applicabilità dell’art. 142 c .p.c., norma per la quale la notifica anda va fatta all’estero solo in caso di persona senza domicilio nello Stato, tale non essendo l’appellante che in base al contratto aveva dichiarato domicilio a Civitaquana, presso l’i ndirizzo ove era stato notificato il decreto ingiuntivo dal fratello NOME, il quale, quindi, non aveva posto in essere alcuna condotta contraria ai parametri di correttezza e buona fede.
La dichiarazione di domicilio in Civitaquana legittimava la notifica del decreto ingiuntivo in quel luogo e l’appellante non aveva contestato l’effettività del domicilio in questione coincidente con la casa natia presso la quale abitava il padre mentre non assumeva alcuna rilevanza che questi si fosse dichiarato convivente anche se non lo era, perché a quell’indirizzo poteva benissimo non abitare nessuno senza che ciò ne facesse venir meno la caratteristica di domicilio dichiarato.
Quanto al momento della conoscenza dell’esistenza del decreto ingiuntivo, pur volendosi dar per vero che il padre non ne avesse riferito al figlio per oltre un anno, l’appellante ne era in ogni caso a conoscenza da ben prima dell’opposizione ex art. 650 c .p.c., dato che era incontestato, oltre che essere logicamente e presuntivamente credibile, che il decreto ingiuntivo del 2015 non era stato tempestivamente opposto, né avviata la fase esecutiva dopo la notifica del primo precetto poiché, come assunto in primo grado da parte convenuta, erano intercorse delle trattative bonarie di componimento, saltate le quali l’8 luglio 2016 il fratello NOME aveva rinotificato l’atto di precetto in rinnovazione, anche questa volta ricevuto dal padre dell ‘appellant e presso il domicilio dichiarato in Civitaquana.
L’effettivo pagamento a mezzo assegno bancario e la quietanza erano argomentazioni spese ad abundantiam ultronee rispetto al rilievo della inammissibilità dell’opposizione ex art. 650 cpc siccome rivolta avverso decreto ingiuntivo correttamente notificato.
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.
NOME è rimasto intimato.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata f issata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo articolato, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, quinto comma, della legge n. 890/1982, nonché l’omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversi a, con violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto valida la notifica del provvedimento monitorio, benché il piego non fosse stato consegnato personalmente al destinatario (il quale aveva dimostrato, tramite documentazione A.I.R.E., di risiedere in Svizzera, INDIRIZZO, INDIRIZZO), né l’agente postale avesse dato notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata (secondo la formulazione all’epoca vigente della norma in tesi violata).
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: «considerato che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata effettuata nel domicilio dichiarato nel contratto (Civitaquana -PE -, INDIRIZZO), quale luogo in cui la parte ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, con pre cipuo riferimento all’oggetto del negozio, ex art. 43, primo comma, c.c.. Evidenziato che, a fronte di tanto, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza
Ric. 2023 n. 16469 sez. S2 – ud. 17/09/2024
che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria, prova, peraltro, che non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono, a loro volta, una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione» (Cass. n. 4160/2022; Cass. n. 10091/2009; Cass. n. 24852/2006).
Posto che, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, il giudice di merito ha ritenuto che dovesse presumersi, in ragione della prospettata dichiarazione di domicilio, la successiva consegna dell’atto dal familiare al destinatario o, comunque, la conoscenza dell’atto (come da riferite trattative di bonario componimento successive alla prima notifica del precetto, trattative il cui mancato perfezionamento aveva indotto l’ingiungente a notificare nuovo precetto) .
D ivisato che il vizio della notifica dell’atto giudiziario, consistente nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale (secondo la formulazione della norma vigente ratione temporis ) non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto dell’atto, trovando applicazione il princip io di cui all’art. 156, terzo comma, c.p.c. (Cass. n. 11051/2018), il ricorso si profila manifestamente infondato ‘.
3. Il ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in aggiunta alle deduzioni di cui al ricorso, tenuto conto anche delle conclusioni della proposta, evidenzia di aver censurato non la mancata conoscenza dell’atto da parte del ricorrente, bensì la sua conoscenza tardiva, a fronte di un vizio indiscutibile di nullità della notifica, sulla quale il giudice di merito non si è pronunciato. Se è vero, come rilevato nella proposta, che il giudice di appello ha espresso il suo convincimento in fatto insindacabile circa il perfezionamento della notifica, in ragione della prospettata dichiarazione di domicilio, è altresì vero che tale convincimento difetta della necessaria pronuncia riguardante la violazione dell’art. 7 comma 5 L. 890/92, in ragione della quale il perfezionamento non sarebbe stato ravvisato con la sola applicazione dell’art. 139 u.c. cpc, poiché la notifica è avvenuta a mezzo posta con consegna a persona diversa dal destinatario e, pertanto, necessitava dell’invio della raccomandata informativa di avvenuta notifica. Né può dirsi, sic et sempliciter , che il vizio di notifica sia stato sanato per raggiungimento dello scopo, poiché anche volendo ritenere la conoscenza dell’atto avvenuta in occasione delle trattative tra le parti (come rilevato ad abundantiam dal giudice di appello), essa difetta dell’essenziale presupposto temporale, idoneo ad escludere la legittimità dell’opposizione tardiva da parte del ricorrente.
Non sarebbe in discussione il fatto che il ricorrente ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, quanto piuttosto il momento in cui ciò sia avvenuto. Che l’abbia avuta prima o dopo il secondo precett o non assume alcuna rilevanza, poiché non esiste alcuna prova, ma nemmeno vi è la semplice menzione, della data in cui l’atto sarebbe stato ricevuto. Da qui, pertanto, deriverebbe il carattere assorbente del motivo di nullità della notifica e del mancato riconoscimento di tale vizio in base alla norma citata. I nfatti, ciò che rileva è l’opposizione tardiva
al decreto ingiuntivo proposta dal ricorrente, indipendentemente dal ricevimento del primo o del secondo atto di precetto e dall’opposizione avverso tale atto, conseguente alla prima. Invero, in base all’art. 650 c.p.c., il ricorrente, avendo provato di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica, poteva proporre l’opposizion e (tardiva) entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione, che, nel caso di specie non si è verificato.
4. Il ricorso è infondato.
La memoria del ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla proposta di definizione accelerata. In particolare, il ricorso e la memoria trascurano di considerare che la Corte d’Appello ha ritenuto , da un lato, che la notifica del decreto ingiuntivo era regolare e, dall’altro , che comunque vi era prova che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza del medesimo decreto ingiuntivo senza proporre tempestiva opposizione.
Sotto questo secondo profilo, si legge in sentenza che «quanto al momento della conoscenza dell’esistenza del decreto ingiuntivo, pur volendosi dar per vero che il padre non ne avesse riferito al figlio per oltre un anno, l’appellante ne era in ogni caso a conoscenza da ben prima dell’opposizione ex art. 650 c.p .c., dato che era incontestato, oltre che essere logicamente e presuntivamente credibile, che il decreto ingiuntivo del 2015 non era stato tempestivamente opposto, né avviata la fase esecutiva dopo la notifica del primo precetto poiché, come assunto in primo grado da parte convenuta, erano intercorse delle trattative bonarie di componimento, saltate le quali l’8 luglio 2016 il fratello NOME aveva rinotificato l’atto di precetto in rinnovazione, anche questa volta ricevuto dal padr e dell’appellante presso il domicilio dichiarato in Civitaquana».
In proposito deve osservarsi che c hi si avvale dell’opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del
Ric. 2023 n. 16469 sez. S2 – ud. 17/09/2024
decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore. Dunque, spettava al ricorrente provare di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica del secondo precetto mentre, come si è detto, la Corte d’Appello anche volendo amme ttere l’irregolarità della notifica del decreto ingiunto (peraltro invece negata con la prima parte della motivazione) ha ritenuto provato che, comunque, il ricorrente ne aveva avuto conoscenza avendo intavolato trattative per una composizione bonaria della lite con il fratello, e tale congruente conclusione merita di essere condivisa.
Pertanto, in tema di opposizione all’esecuzione, l’opposizione a precetto può essere convertita in opposizione tardiva, qualora l’intimato, solo attraverso il precetto, abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo.
Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. o, nell’ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l’opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull’opponente, che a causa di quell’irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Sez. 3, Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023, Rv. 667696).
Il ricorso è rigettato.
Ric. 2023 n. 16469 sez. S2 – ud. 17/09/2024
Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis cod. proc. civ. -il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. della somma di euro 3.000,00;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda