Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34142 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34142 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26057/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore unico nonché legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 241/2022 della Corte d’Appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, depositata il 28/07/2022 e notificata il 5/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 388/2018, il Tribunale di Tempio Pausania, pronunciando sull’opposizione tardiva proposta dal Condominio La Marmorata avverso il decreto ingiuntivo n. 834/2015, la dichiarava inammissibile e, per l’effetto, confermava il decreto opposto, avendo accertato l’improponibilità di tutte le contestazioni relative alla inesistenza della notifica, giacché: a) a fronte dell’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, il rimedio utilizzabile dall’ingiunto è costituito dal ricorso ex art. 188 disp. att. cod.proc.civ. nel caso in cui l’ingiungente non abbia ancora agito o minacciato di agire esecutivamente ovvero dall’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod.proc.civ. nel caso contrario; b) non sussisteva alcuna irregolarità, per essere la notificazione avvenuta attraverso l’immissione dell’avviso di deposito nella cassetta delle lettere condominiale, indicata dallo stesso opponente come quella ufficiale del precedente amministratore, al recapito conosciuto in quel momento dal gestore idrico, anche considerando che mancava la prova che l’amministratore del condomino avesse comunicato l’avvenuta variazione di sede in data antecedente alla notificazione e/o che ricorresse una qualche causa di forza maggiore o caso fortuito che, per oltre un anno dal suo insediamento e fino alla data di avvenuta conoscenza del decreto ingiuntivo, aveva impedito al nuovo amministratore di recarsi all’ufficio postale di deposito degli atti.
La Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, pronunciatasi sull’impugnazione proposta dal Condominio La Marmorata, con la sentenza n. 241/2022, pubblicata il 18 luglio
2022 e notificata il 5 agosto 2022, l’ha accolta integralmente e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Segnatamente, tenuto conto che il decreto ingiuntivo era stato notificato tramite ufficiale giudiziario per mezzo del servizio postale, con raccomandata del 17.11.2015 indirizzata al Condominio RAGIONE_SOCIALE, senza la spendita del nominativo dell’amministratore in carica, presso un indirizzo che non corrispondeva alla sede del nuovo amministratore, la RAGIONE_SOCIALE rappresentata da NOME COGNOME, la cui sua sede in Mornago (VA), INDIRIZZO era stata indicata come luogo di tenuta dei registri e dei documenti relativi alla gestione condominiale, il giudice a quo ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui <>: cfr. Cass. 25/10/2017, n. 25276; Cass. 29/12/2016, n. 27352.
Ha altresì argomentato dal fatto che, ai fini della proponibilità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art 650 cod.proc.civ.; i) spetta all’intimato dimostrare di non avere avuto
conoscenza tempestiva del decreto per irregolarità della notifica oppure per caso fortuito o per forza maggiore (v. da ultimo Cass. n. 15175/2022); ii) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova che a causa di quella irregolarità il notificando non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Cass. n. 27529/2017; Cass. n. 20850/2018); iii) detta prova può dirsi raggiunta <>; iv) l’opposto, se vuol contestare la tempestività dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ., ha <> (Cass. n. 10386/2012); v) RAGIONE_SOCIALE non aveva dedotto né provato alcunché sotto il profilo in questione, avendo solamente evidenziato che il condominio non aveva comunicato la nomina del nuovo amministratore e che gli erano imputabili negligenza ed incuria nell’adempimento degli oneri informativi posti a suo carico anche dall’art. 1129 cod.civ.
Ha rigettato gli altri motivi di appello.
La società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione avverso la detta sentenza della corte di merito, formulando un solo motivo.
Il Condominio La Marmorata resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 650 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.
Ricostruite le modalità della notifica – il giorno 18 novembre 2015, l’addetto postale alla consegna aveva lasciato l’avviso nella cassetta del condominio deputata alla immissione degli avvisi di deposito degli atti giudiziari, aveva depositato l’atto presso l’ufficio postale e inviato la raccomandata di rito, la notifica si era perfezionata in data 28 novembre 2015 per non curato ritiro -dato atto che, a seguito della notifica di una serie di atti di precetto, presso il medesimo recapito e perfezionatasi sempre per compiuta giacenza, veniva richiesta la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, sempre presso il medesimo recapito, RAGIONE_SOCIALE esamina le ragioni addotte a giustificazione dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. il mutamento dell’amministratore e della sua sede con delibera assembleare del 21 agosto 2015, l’amministratore sostituito non poteva più ricevere atti in nome e per conto del condominio che in precedenza rappresentava né sopravvivergli relativa destinazione dei suoi riferimenti (casella postale, ufficio, domicilio, residenza) al condominio già amministrato, presso il condominio non esisteva alcun locale od ufficio destinato alla gestione della cosa comune -e si si duole del fatto che il mancato e tempestivo adempimento degli oneri informativi del condominio riguardo alla nomina del nuovo amministratore e della variazione della sede sia stato ritenuto irrilevante ai fini dell’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario e che le siano state imputate la responsabilità dell’irregolarità della notificazione, inviata in luogo non più destinato alla ricezione degli atti (cassetta postale del precedente amministratore presso lo stabile condominiale) e le conseguenze della mancata prova che il destinatario avesse comunque avuto conoscenza effettiva del plico destinatogli anteriormente alla notifica del pignoramento.
La tesi sostenuta è che, non avendo il nuovo amministratore, nell’immediatezza del suo insediamento, comunicato la variazione
di indirizzo, la notificazione non poteva che aver luogo presso l’ufficio dell’amministratore all’epoca conosciuto, cioè nello stabile condominiale dove era, altresì, posizionata la cassetta delle lettere destinata al ricevimento anche degli avvisi di deposito degli atti giudiziari.
Né il condominio aveva dimostrato la sussistenza di ragioni di forza maggiore o caso fortuito ostative della tempestiva conoscibilità dell’atto e, nello specifico, della impossibilità del neoamministratore di recarsi presso l’ufficio postale di deposito per oltre un anno dal suo insediamento.
La ricorrente aggiunge che l’addetto postale all’atto di recapito aveva certamente rinvenuto, anche nel novembre 2015, la cassetta postale dedicata al condominio, perché, in mancanza, non avrebbe potuto rinvenire il destinatario, lasciare affisso l’avviso di deposito e procedere con le operazioni di deposito presso l’ufficio postale e che lo stesso condominio aveva ammesso di avere attivato in data 9.10.2015 il servizio ‘SEGUIMI’ presso Poste Italiane, non estendibile alla notificazione degli atti giudiziari soggetti alle specifiche norme di legge.
Il motivo è inammissibile.
Le argomentazioni dalla ricorrente poste a base del ricorso sono le stesse già prospettate al giudice a quo e da questi disattese.
Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può invero limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un <>, come tale inammissibile ex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098; Cass. 17/11/2003, n. 17402; Cass. 23/09/2003, n. 12632).
In aggiunta, essendo stato denunciato un error in iudicando avrebbe dovuto addurre una giustificazione in iure a supporto della denunciata violazione di legge, invece, si è limitata a invocare la conferma della decisione di primo grado che era stata di contrario avviso, ma senza farsi carico di dedurre, giusta il disposto di cui all’art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente ha ritenuto in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non permettendo a questa Corte di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v., ex plurimis , Cass. 26/07/2024, n. 20870). Deve, infatti, ribadirsi che <> (ancora Cass. n. 20870/2024).
Non può accogliersi il motivo neppure ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., non essendo stata la censura sostenuta dall’assolvimento dei corrispondenti oneri di allegazione. Essa risulta formulata in maniera generica e senza soddisfare l’onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.
All’inammissibilità dell’unico motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e
sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del condominio controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del condominio controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, all’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024 dalla