SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 763 2026 – N. R.G. 00001304 2024 DEPOSITO MINUTA 02 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Istruttore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d’Appello iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO da:
(C.F.
), con
il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
NOME (C.F.
)
e
dell’AVV_NOTAIO
CONCETTA
PAPPAGALLO
(C.F.
) del Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
-contro-
(C.F.
) e
(C.F.
),
con
il
patrocinio
dell’AVV_NOTAIO
NOME
GALLIO
(C.F.
) del Foro di Padova, giusta procura in atti.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
Oggetto : Appello avverso la Sentenza N° 810/2024, pubblicata in data 10.04.2024, emessa nel procedimento n. r.g. 3212/2023, dal Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
Per :
‘voglia la Corte d’appello adita, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione di controparte rigettata, procedere alla correzione dell’impugnata sentenza ai sensi degli artt. 287 c.p.c e 121. Disp. Prel. c.p.c. a pagina 5, alla riga 18, sostituendo l’espressione ‘in data 05.04.2023’ con l’espressione ‘in data 16.05.2023’.
In riforma della sentenza del Tribunale di Padova, n.810/2024 pubblicata il 10.04.2024, quanto al capo dispositivo n.1: dichiari procedibile ed ammissibile , ai sensi dell’art. 641 c.p.c., ed in subordine ai sensi dell’art. 650 c.p.c. l’opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 706/2023, r.g. 1559/2023, del 3.03.2023 proposta da con atto di citazione notificato il 16.05.2023;
ritenutane la necessità e la rilevanza, ammetta la querela di falso proposta con il presente atto d’appello volta ad accertare la falsità della firma ‘ apposta nell’area dedicata alla ‘firma del ricevente’ nella cartolina postale ‘avviso di ricevimento’ dell’atto spedito dall’AVV_NOTAIO con raccomandata AG 78533017502-5, modello NUMERO_DOCUMENTO di notifica atti giudiziari cron.n. A n.1797spedito dall’Ufficio di Padova in data 3.04.2023, indirizzato a INDIRIZZO, nel riquadro ‘AVVENUTA CONSEGNA’, ‘destinatario persona fisica’, ‘in data 5.04.2023’ ‘nelle mani di in qualità di destinatario. Firma dell’addetto al recapito: non leggibile, dando
corso ai conseguenti incombenti ex art. 221 c.p.c. e seguenti;
in via ulteriormente subordinata, ferma l’istanza ex art. 221 c.p.c., ai sensi dell’art. 153, II comma c.p.c. accolga l’istanza di rimessione in termini formulata nella memoria 27.07.2023.
Quanto al capo dispositivo n.2, voglia la Corte d’Appello revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 706/2023 R. Ing. del Tribunale di Padova, depositato il 3.03.2023, già dichiarato esecutivo in data 18.05.2023 con decreto cron. 2185/2023, accertato che non è obbligato per il debito oggetto del procedimento monitorio.
Quanto al capo dispositivo n.3, condannarsi gli appellati a rifondere a le spese del giudizio di primo grado come liquidate nell’impugnata sentenza, disponendo la restituzione degli importi che gli appellati dovessero incassare per effetto dell’esecuzione in corso o di altre ulteriori ed onerando gli appellati altresì degli oneri fiscali di registrazione degli atti giudiziari, nonché degli atti privati prodotti in giudizio.
Con vittoria di spese e di onorari per il doppio grado di giudizio e con condanna degli appellanti al risarcimento in favore dell’appellante del danno equitativamente valutato ed in favore della delle ammende di importo non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 per lite ed esecuzione coattiva temerarie , ai sensi dell’art. 96 I, II e IV comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 351, commi I c.p.c., si chiede che la Corte voglia concedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In via istruttoria , ai soli fini della querela di falso, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
Vero che nei giorni 4, 5, 6 Aprile 2023 è stato impegnato insieme a
in attività di trekking in montagna con uno dei cavalli delle medesima partendo dal RAGIONE_SOCIALE in Grumolo delle Abbadesse arrivando ad Asiago lungo l’argine del Tesina, rientrando nella sua abitazione il pomeriggio del 7.04.2023 verso le ore 17.00.
Vero che il giorno 7.04.2023 alle ore 17.00 circa al rientro a casa trovava nella cassetta delle lettere presso la sua residenza a Piazzola Sul Brenta in INDIRIZZO il plico contenente il decreto ingiuntivo n. 706/2023 del Tribunale di Padova.
Si indicano a testi INDIRIZZO, INDIRIZZO delle Abbadesse; di Piazzola sul Brenta, INDIRIZZO.
Si chiede che sia ordinato a controparte di esibire l’originale dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario e sia disposta perizia calligrafica volta ad accertare che non risulta apposta da la firma ‘ apposta nell’area dedicata alla ‘firma del ricevente’ nella cartolina postale ‘avviso di ricevimento’ dell’atto spedito dall’AVV_NOTAIO con raccomandata AG 78533017502-5, modello NUMERO_DOCUMENTO di notifica atti giudiziari cron. n. A n. 1797 spedito dall’Ufficio di Padova in data 3.04.2023, indirizzato a via INDIRIZZO, nel riquadro ‘AVVENUTA CONSEGNA’, ‘destinatario persona fisica’, ‘in data 5.04.2023’ ‘nelle mani di in qualità di destinatario. Firma dell’addetto al recapito: non leggibile.
Si offrono le seguenti scritture di comparazione: firma apposta in data 7.06.2017 sulla carta di identità n. rilasciata dal Comune di Piazzola sul Brenta, scadenza 8.12.2027; firma apposta in data 8.05.2023 in calce al mandato alle liti rilasciato per l’opposizione a decreto ingiuntivo 3212/2023 R.G. Trib. Padova, con riserva di esibire gli originali.
Sono stati allegati i documenti numerati da 1 a 6. Si chiede la concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica nella misura massima consentita dalla legge’ ;
per e
‘ nel merito:
rigettarsi l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 810/2024 SENT (n. 3212/2023 R.G., Repert. n. 1212/2024 del 17 aprile 2024) pubblicata in data 10 aprile 2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
rigettarsi la richiesta di correzione di errore materiale in quanto inammissibile e ininfluente;
rigettarsi l’istanza di sospensione dell’esecutività della Sentenza di primo grado per mancanza dei requisiti di legge;
dichiarare l’improcedibilità e l’inammissibilità della querela di falso per i motivi indicati in comparsa di costituzione in appello;
dichiarare l’ inammissibilità delle prove documentali e per testi dedotte per la prima volta in secondo grado a sostegno dell’istanza per la proposizione della querela di falso;
spese, diritti ed onorari di primo e secondo grado rifusi. Consequenziali di legge’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.05.2023 , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2023 di data 03.03.2023 , con il quale il Tribunale di Padova (v. n. r.g. 1559/2023) gli aveva ingiunto di corrispondere a e
la somma di € 12.572,00 , oltre interessi come da domanda e spese di lite .
Spiegava che l’azione monitoria doveva ritenersi infondata poiché l’importo chiesto dagli opposti, quale asserito adempimento di un accordo stipulato con scrittura privata in data 04.10.2019, avrebbe dovuto essere chiesto nei confronti di un diverso soggetto, tale .
Precisava che detto accordo era qualificabile come contratto per persona da nominare e che, pur avendolo sottoscritto, egli si era riservato di individuare una terza persona (giuridica) sulla quale avrebbero dovuto ricadere gli effetti della pattuizione.
Ribadiva che l’unica debitrice dell’obbligazione nei confronti di e era la società da lui stesso nominata, circostanza risultante anche dal fatto che i bonifici ricevuti dagli ingiungenti a parziale soddisfazione del credito azionato provenivano tutti dal conto corrente di
.
Riportava che, con Sentenza N° 2198/2021 del Tribunale di Padova, era stato accertato il raggiungimento di un accordo fra ed e che il debito residuo di € 12.572,00 contratto da per l’acquisto dell’attrezzatura del ristorante di proprietà dei primi era stato adeguatamente ‘bilanciato’ con la cessione ai creditori delle medesime attrezzature, per un corrispettivo valore di € 41.572,00 , giungendo così a ‘coprire’ anche il debito per i canoni di locazione fino ad allora non correttamente versati da .
Chiedeva che il decreto ingiuntivo venisse dichiarato nullo, annullato e/o revocato e/o privo di qualsivoglia efficacia e, ritenendo il contenzioso giudiziario frutto della malafede di controparte, avanzava richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In data 14.07.2023 , si costituivano in giudizio gli opposti, replicando che la citazione in opposizione era tardiva, in quanto, a differenza di quanto indicato da , la notifica del decreto ingiuntivo risaliva al giorno 05.04.2023 e non al 07.04.2023 , come ravvisabile dall’ avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo posta con plico ricevuto personalmente dall’attore -opponente che depositavano agli atti.
Evidenziavano che la notifica dell’opposizione non era avvenuta entro il termine di 40 giorni di cui all’ art. 641 c.p.c., circostanza verificata anche dal Tribunale di Padova, che – per tale motivo – in data 18.05.2023 aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo di cui sopra (v. decreto di esecutorietà n. 2185/2023).
Domandavano che venisse dichiarata l’improcedibilità e/o l’inammissibilità della pretesa attorea sia per la tardività della stessa, sia perché ex art 647 c. 2 c.p.c. – formulata avverso un decreto già dichiarato esecutivo.
3 . Parte opponente depositava, in data 27.07.2023 , istanza di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessione nei termini ex art. 153, 2 comma c.p.c. , con annessa richiesta di sospensione dell’esecutività del decreto ex art. 649 c.p.c..
Eccepiva l’irregolarità/nullità della notifica del decreto ingiuntivo, motivando tale assunto in base alla circostanza che il giorno 05.04.2023 , in cui sembrava da lui sottoscritto l’avviso di ricevimento del plico, non si trovava nella propria abitazione, come testimoniato dalla dichiarazione sottoscritta da tale
All’esito della prima udienza, con Ordinanza del 10.11.2023 , veniva concesso il termine per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e veniva respinta l’istanza di sospensione dell’esecutorietà del decreto.
5 . Parte opponente depositava in data 28.03.2024 istanza di proposizione di querela di falso avverso l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo opposto , indicando quali mezzi di prova il verbale di denuncia-querela e la dichiarazione della proprietaria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già depositata in allegato alla istanza endoprocedimentale di cui al punto n. 3; il Giudice Istruttore dichiarava l’inammissibilità, stante l’irrilevanza ai fini del decidere.
Con Sentenza Nº 810/2024 , pubblicata il 10.04.2024 , il Tribunale di Padova ha statuito:
‘ 1. dichiara l’improcedibilità dell’opposizione a d.i. per sua tardività;
conferma il d.i. n. 706/2023 emesso in data 03.03.2023 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna a rifondere in favore di e le spese del presente procedimento che si liquidano in € 1.700,00 per compensi,
oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge se dovute.’ .
Con atto di citazione notificato in data 26.07.2024 , ha proposto Appello formulando tre motivi di gravame, unitamente alla domanda di sospensione dell’esecutività della decisione.
Con il primo motivo , l’appellante ha censurato l’errata interpretazione del Tribunale in ordine al concetto di ‘conoscenza non tempestiva’ del decreto ingiuntivo notificato, evidenziando che, mediante una corretta esegesi degli artt. 641 e 650 c.p.c. aderente a una giurisprudenza di merito e di legittimità più recente di quella considerata in I Grado, sarebbe agevolmente emersa una pronuncia allo stesso favorevole.
Con il secondo motivo , l’appellante ha evidenziato che, essendo stata assorbita la pronuncia sul merito da quella concernente l’improcedibilità dell’opposizione, nella Sentenza non sono stati vagliati gli elementi a favore della mancata debenza della somma ingiunta, ricavabili dalla lettura congiunta del contenuto del contratto del 04.10.2019 e di quello successivo del 13.03.2020, essendo venuta meno ogni obbligazione pecuniaria sia per effetto della designazione del terzo, sia per estraneità al secondo accordo avente natura novativa del precedente.
Con il terzo motivo , l’appellante ha denunciato il fatto di essere stato ingiustamente condannato a rifondere le spese di lite a controparte, chiedendo la riforma con una diversa statuizione sul punto.
L’appellante ha presentato altresì istanze di correzione di errore materiale e di querela di falso in via incidentale , oltre a reiterare la domanda di condanna per lite temeraria .
In data 19.11.2024 , si sono costituiti in II e , contestando gli assunti avversari; domandando il rigetto delle pretese di per infondatezza; invocando la conferma di quanto statuito in I Grado.
Con Ordinanza del 17.12.2024 , è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della Sentenza impugnata e sono stati assegnati i termini di cui all’art. 352 c.p.c.
bis Con provvedimento datato 24.11.2025 , è stata altresì respinta la querela di falso avanzata da parte appellante, attesa la sua irrilevanza ai fini del decidere.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 02.03.2026 , celebrata con modalità cartolare.
- L’impugnazione proposta è infondata e va respinta.
A sostegno del PRIMO MOTIVO DI GRAVAME, l’odierno appellante ha evidenziato di avere ‘scoperto’ solo in sede di costituzione in I Grado degli odierni appellati, tramite il deposito ad opera di costoro della cartolina di ricevimento, che il decreto ingiuntivo risultava notificato in data 05.04.2023 e non in data 07.04.2023, frangente temporale in cui – una volta rientrato a casa dopo alcuni giorni di permanenza nella zona di Asiago – aveva avuto modo di aprire la casella postale e di visionare il plico contenente l’atto giudiziario.
Con istanza del 27.07.2023 , aveva dichiarato – nel Giudizio di prime cure – di avere sporto denunciaquerela contro ignoti per ‘sostituzione di persona’, ravvisando che la sottoscrizione della ricevuta postale non era stata da lui apposta, ed aveva chiesto di essere rimesso nei termini, adducendo che la decadenza in cui era incorso non gli era imputabile.
Vista l’asserita irregolarità della notifica, nella medesima istanza egli aveva avanzato anche richiesta che l’atto di citazione in giudizio venisse considerato quale opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c..
Tali argomentazioni difensive sono state riproposte in questo Grado.
Come già emerso in sede di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo (v. ordinanza del 10.11.2023 ), ‘ appare sussistere’ … ‘ una complessiva incertezza sulle modalità di rinvenimento del plico, dunque sulle ragioni della tardività dell’opposizione’, in quanto non è stata data prova ad opera di , a cui spettava tale onere, del deposito nella casella postale di un avviso di giacenza ai sensi dell’art. 140 c.p.c. né della ricezione del decreto da parte di uno dei plurimi soggetti autorizzati di cui all’art. 139 c.p.c.
Ciò precisato, nell’ordinanza del 03.04.2024 , il G.I., ‘respingendo’ la querela di falso, ha rilevato come ‘ ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento (obiettivo cui mira la proponenda querela) occorrendo invece la prova, da parte dell’opponente, della mancanza di una tempestiva conoscenza del decreto e dell’impossibilità di proporre opposizione tempestivamente’, richiamando un principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. n. 9938/2005) e reiteratamente ripreso da successive pronunce (v. Cass. Civ. nn. 57602022, 261552021, 20502018).
Il Tribunale di Padova, sulla base di una coerente e lineare sintesi di quanto già sancito nelle more del processo, ha precisato nell’impugnata decisione che -in applicazione delle considerazioni giurisprudenziali in parola la prova della non tempestiva conoscenza non si può esaurire nella sola dimostrazione di una presunta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo .
Nello specifico, secondo il Giudice di I Grado, la conoscenza ‘non tempestiva’ del decreto ingiuntivo, derivata dall’asserita irregolarità della sua notificazione, non può essere identificata con una conoscenza avvenuta solo 2 giorni successivi a quello della decorrenza del termine per la proposizione dell’opposizione tempestiva, bensì con una conoscenza acquisita : a) dopo la scadenza di detto termine oppure b) prima di tale scadenza, in un momento nel quale l’opposizione non poteva più essere redatta secondo una modalità consona e rispettosa del diritto di difesa dell’ingiunto .
A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, anche recentemente è stato ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 29694 2025) che l’ammissibilità dell’opposizione tardiva deve essere subordinata al presupposto (i cui estremi fattuali – si ribadisce – devono essere dimostrati dal debitore ingiunto) consistente non solo nel non avere avuto ‘tempestiva conoscenza’ del provvedimento monitorio (per irregolarità della sua notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore), ma anche che per dette ragioni la conoscenza dell’atto si è verificata in un momento temporale tale da impedire concretamente l’opposizione entro il termine ordinario di legge.
Invero, ‘ non è sufficiente che l’irregolarità della notifica, il caso fortuito o la forza maggiore abbiano comportato che il debitore ingiunto sia venuto a conoscenza del provvedimento con ritardo rispetto al giorno dal quale decorre il termine per l’opposizione fissato a mente dell’art. 641 cod. proc. civ., ma occorre, invece, che a causa di quegli eventi il debitore intimato abbia avuto una conoscenza “intempestiva” del decreto, una conoscenza, cioè, verificatasi allorquando non gli era più possibile proporre l’opposizione nell’anzidetto termine ‘.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità di un’opposizione ex art. 650 c.p.c., -nelle vesti di soggetto ingiunto – avrebbe dovuto fornire non solo la prova della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di un’irregolarità della sua notifica, ma anche la prova della ‘non tempestività’ della conoscenza stessa .
Né in I Grado né nell’odierno giudizio, egli ha dimostrato di avere acquisito cognizione del decreto ingiuntivo in un frangente temporale in cui non sarebbe stato più concretamente nella condizione di proporre un’opposizione tempestiva che sviluppasse in modo adeguato le sue ragioni.
Va aggiunto – per inciso – che la stessa parte opponente in I Grado, tramite il difensore, nella citata istanza del 27.07.2023 , ha ammesso che ‘ in tali circostanze, il sig. ha ritenuto fosse stato appena recapitato l’atto dal servizio postale, indicando pertanto allo scrivente di aver ricevuto il sopra indicato decreto ingiuntivo in data 07.04.2023 ‘.
Da ciò si ricaverebbe che non è stato svolto – come prudenzialmente auspicabile – un controllo della data della notifica tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da , i quali consentono un’agevole consultazione della data di consegna degli atti giudiziari tramite l’inserimento nel portale predisposto del numero AG identificativo dell’atto recapitato e presente nella busta contenente il medesimo.
Pertanto, non è rinvenibile alcuna prova che dal lamentato vizio della notifica del decreto ingiuntivo sia discesa per l’odierno appellante una limitazione nella predisposizione delle necessarie articolazioni difensive .
-
Non resta che confermare quanto stabilito dal Giudice di prime cure.
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Le spese del gravame vanno poste a carico di parte appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 552014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto allo scaglione ‘€ 5.201,00 -€ 26.000,00’, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
RIGETTA l’Appello proposto e -per l’effetto – CONFERMA la Sentenza impugnata.
CONDANNA parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di II Grado, liquidate in complessive € 3.966,00 oltre iva -cpa-spese generali come per legge.
DÀ ATTO, a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater , DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’appellante soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’Appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 23.03.2026.
La Relatrice
Dott.ssa NOME COGNOME
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME