SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 768 2025 – N. R.G. 00013898 2024 DEL 13 02 2025 PUBBLICATA IL 13 02 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 13898/2024 promossa da:
elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO,  che  lo  rappresenta  e difende per delega in atti; Controparte_1
attore;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Asti, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; convenuta. Controparte_2
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore : ‘… nel merito:
accertare e dichiarare il carattere abusivo e vessatorio, in parte qua, delle clausole contenute nel contratto di finanziamento prodotto, posto a base del ricorso monitorio  parimenti  prodotto,  quali  denunciate  sopra  in  parte  motiva,  e  salvi ulteriori rilievi e/o denunce di vessatorietà;
accertare e dichiarare quale incidenza quantitativa abbia avuto il suddetto carattere  abusivo  delle  clausole  sull’opposto  decreto  ingiuntivo,  a  seguito  della CTU il cui ingresso è stato sopra richiesto;
in ogni  caso  revocare  il  decreto  ingiuntivo  n.  6645/2021  emesso  dal Tribunale di Torino nella procedura n. 16543/2021 R.G. depositato in cancelleria in data 7.09.2021.stabilendo invece quale sia la somma  minore dovuta dal consumatore  al  professionista  a  mente  del  principio  di  cui  a  Sezioni  Unite 9479/2023.
Con il favore delle spese e con salvezze illimitate.’
Convenuta
: ‘… nel merito:
–
in  via  principale,  rigettare  integralmente  l’opposizione  avversaria  in  quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l’effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
–  in  denegata  ipotesi  di  revoca  del  decreto  ingiuntivo  opposto,  accertare l’obbligo pecuniario a carico dell’opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento  in favore dell’esponente dell’importo  di  euro  37.537,93  oltre  interessi  legali  dal  19/12/2013  al  soddisfo, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa;
–  nella  denegata  ipotesi  in  cui  venisse  dichiarata  la  nullità  delle  clausole contrattuali  inerenti  l’applicazione  di  interessi  usurari,  condannare  l’opponente  al pagamento  in  favore  dell’esponente  dell’intero  capitale  finanziato  oltre  a  tutte  le voci non dichiarate nulle al netto degli eventuali acconti ricevuti oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, rivalutazione monetaria e oneri di legge se dovuti;
– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.’
MOTIVAZIONE
L’attore ha fatto opposizione ai sensi dell’art. 650 Cpc al decreto n. 6645/2021 – con cui il Tribunale gli ha ingiunto di pagare alla convenuta € 37.537,93 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di restituzione di un prestito personale e di un’apertura di credito – sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, adducendo a motivo la vessatorietà delle clausole relative ai rapporti con la Findomestic Spa, all’uso della carta di credito, alla ‘ garanzia a carico del coniuge del consumatore ‘, agli interessi, all’esclusione di costi dal Taeg (p. 4 e 5) e alla ‘ Decadenza dal beneficio del termine ‘ (mem. 02/01/2025 p. 3).
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell’opposizione. Controparte_2
La natura della controversia rende opportuno rilevare che nella sentenza citata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, per quanto concerne l’obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, che il controllo d’ufficio deve riguardare le clausole ‘rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione’, ossia quelle che ‘abbia(no) incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore’; con riferimento alla fase esecutiva, che il giudice dell’esecuzione ‘dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo’; in ordine alla fase di cognizione, che il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 Cpc ‘una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale’.
Dall’applicazione  del  secondo  e  del  terzo  principio  al  caso  di  specie discende  l’infondatezza  del  motivo  di  opposizione  riguardante  il  Taeg,  che  non attiene  al  profilo  di  abusività  delle  clausole  contrattuali,  il  quale  costituisce  il necessario oggetto dell’opposizione in esame, che può riferirsi ‘solo ed esclusivamente’ a esso.
Dall’applicazione  del  primo  principio  discende  invece  il  rigetto  dei  motivi relativi  alle  clausole  9,  13  e  23,  perché  l’attore  si  è  limitato  a  sostenerne  la vessatorietà, senza prospettare in alcun modo le conseguenze di essa rispetto alla pretesa in concreto fatta valere dalla convenuta.
Al riguardo, va infatti osservato che egli, con riferimento alle clausole n. 9 e 13,  non  ha  prospettato  le  azioni  e  le  eccezioni  che  avrebbe  potuto  proporre  nei confronti  della  cedente,  né  ha  allegato  specifiche  modalità  di  uso  della  carta  di credito;  in  ordine  alla  clausola  n.  23,  non  ha  indicato  la  specifica  rilevanza  della garanzia a carico del coniuge.
Infondati,  inoltre,  sono  i  motivi  relativi  al  ritardo  nei  pagamenti  e  alla decadenza dal beneficio del termine, considerato, in primo luogo, che l” indennità dell’8% ‘, la  ‘ penale  dell’8% ‘ e  ‘ l’interesse  di  mora  nella  misura  massima  del 14,60% ‘  non  possono  ritenersi  manifestamente  eccessivi  (doc.  6  fasc.  att.);  in secondo luogo, che l’attore non ha compiutamente allegato il cumulo di queste voci e l’entità delle somme che sarebbero state addebitate a questi titoli.
Rispetto agli interessi, occorre infine considerare che la domanda proposta nel ricorso ha a oggetto gli ‘ interessi legali ‘ (doc. 1 fasc. att.).
Ne discende il rigetto dell’opposizione e delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 5.261,00 per compenso  (in  relazione  ai  valori  medi  della  tabella  di  riferimento  per  la  fase  di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
rigetta  l’opposizione  e  le  domande  proposte  da nei
Controparte_1
confronti della
;
Controparte_2
condanna a rimborsare alla le spese di Controparte_1 Controparte_2
lite,  liquidate in € 5.261,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, Cpa e Iva.
Torino, 13/02/2025.
IL GIUDICE dr. NOME COGNOME