Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26349 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26349 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22262/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
nonchè contro
L’COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (DFLLSN74D20A662F);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI BARI n. 1638/2022, depositata il 31/08/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Bari ex art. 170 DPR n. 115/2002 avverso il provvedimento di liquidazione emesso dal medesimo ufficio in data 15.12.2021 e comunicato alle parti in pari data, lamentando la violazione dell’art. 7 d.m. 30.05.2002 nella quantificazione del compenso in favore della dott.ssa NOME COGNOME.
A sostegno della sua richiesta, l’opponente esponeva: di aver promosso un giudizio civile nei confronti di CheBanca! s.p.a., per l’accertamento dell’usurarietà degli interessi a questa corrisposti, nella misura di € 67.165,29, in forza di contratto di mutuo del 17 .05.2004 per l’importo di € 180.000,00, acceso dal Di COGNOME per l’acquisto di un bene immobile; il Tribunale adìto aveva nominato la dott.ssa COGNOME quale C.T.U. per il conferimento dell’incarico e l’accertamento de quo ; all’esito dell’incarico, con il provvedimento di liquidazione sopra menzionato, il Tribunale riconosceva in favore della consulente la somma di € 4.800,00, in applicazione dell’art. 2 D.M. 30.05.2002, erroneamente assumendo quale base di calcolo alla quale applicare i coefficienti di determinazione del compenso dovuto l’ammontare del mutuo (€ 180.000,00).
Il Tribunale di Bari, in funzione di g iudice dell’opposizione, con ordinanza qui impugnata, revocava il provvedimento gravato, liquidava il compenso in favore di NOME COGNOME in complessivi € 2.838,63, condannava quest’ultima al pagamento di € 2.123,05 in favore di Che Banca! S.p.aRAGIONE_SOCIALE e di COGNOME, compensava le spese nel rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e Che Banca! s.p.a.
Sosteneva il giudice dell’opposizione che doveva ritenersi corretta la liquidazione effettuata dal Tribunale in forza dell’art. 2 del D .M. 30.05.2002, applicabile in materia amministrativa, contabile e fiscale, poiché la controversia non riguardava la mera ricostruzione del prestito «con metodo attuariale», ma la verifica dell’usurarietà sulla base anche di formule di matematica finanziaria. Doveva, invece, ritenersi non condivisibile la base di calcolo utilizzata dal primo giudice poiché premesso che l’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 stabilisce che per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo al valore della controversia – l’accertamento effettivo del C.T.U. ha avuto ad oggetto l’usurarietà o meno degli interessi corrisposti, nella misura di € 67.165,29, non già il capitale mutuato.
La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME e il ricorso affidato a tre motivi.
Resistono, con separati controricorsi, NOME COGNOME che ha svolto anche ricorso incidentale, e RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’adunanza tutte le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. RICORSO PRINCIPALE
1 . Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2 dm 30 maggio 2002 in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3) cod. proc. civ. e contraddittoria motivazione. A giudizio del ricorrente, erra il Tribunale dell’opposizione quando applica, al caso di specie, i compensi previsti dal citato art. 2, non rientrando, l’accertamento compiuto dal C .T.U. nelle materie previste da detta norma. E’, invece, indiscusso, avendolo espressamente affermato lo stesso Tribunale dell’opposizione, che l’accertamento, richiesto al C .T.U., dal Tribunale di merito barese, consisteva nella verifica dell’usurarietà degli interessi, corrisposti in
relazione al contratto di mutuo, e non verteva quindi «..in materia amministrativa, contabile e fiscale…» ex art. 2 D.M. 30 maggio 2002.
2 . Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 7 D .M. 30 maggio 2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che l a motivazione del Tribunale dell’opposizione è contraddittoria nella parte in cui riconosce che oggetto dell’accertamento era la « …verifica dell’usurarietà, sulla base anche di formule di matematica finanziaria … », ovvero una delle ipotesi di cui all’art. 7 del D .M. citato, ma ritiene, ai fini della determinazione del compenso, contrariamente al vero, « …corretta l’applicazione dell’art. 2 cit … » . L’accertamento, con metodo attuariale, svolto dal C .T.U., rappresenta solo il metodo di calcolo matematico utilizzato ma non è l’oggetto dell’accertamento richiesto al perito, consistito, giova ripeterlo, nell’accertamento dell’usurarietà o meno degli interessi versati, rientrando, quindi, l’attività svolta, nelle perizie previste dall’art. 7 del D .M. 30 maggio 2002.
Con il terzo motivo si deduce violazione dei parametri previsti dall’art. 7 D.M. 30.50.2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ. Il compenso stabilito dal Tribunale dell’opposizione, ai sensi dell’art. 2, in favore del C .T.U. , in misura pari ad € 2.656,00, è assolutamente illegittimo in quanto l’art. 7 del citato decreto prevede un compenso da € 145,12 ad € 484,95.
II. RICORSO INCIDENTALE
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si deduce la nullità dell’ordinanza impugnata , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. , per inammissibilità dell’opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.lgs. n. 115/2002, in quanto è stata proposta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione
impugnato, previsto dall’art. 15 D. Lgs. n. 150/2011 e 702quater cod. proc. civ.
Per ragioni di pregiudizialità, sarà esaminato per primo il ricorso incidentale promosso da NOME COGNOME .
Sostiene la ricorrente incidentale che la comunicazione del decreto di liquidazione al difensore e procuratore costituito del ricorrente è avvenuta in data 15.12.2021, mentre l’opposizione al decreto di liquidazione è stata proposta dall’odierno ricorrente in data 05.02.2022, dunque oltre i l termine di 30 giorni previsti dall’art. 702 -quater cod. proc. civ.
Ne deriva che l’impugnazione del predetto decreto doveva essere dichiarata inammissibile e, conseguentemente, l’ordinanza che ha deciso il ricorso tardivo senza rilevarne la tardività in questione è nulla, per intervenuto giudicato interno del decreto di liquidazione impugnato.
5.1. Il motivo è fondato.
Rileva il Collegio che non trova applicazione il divieto previsto dall’art. 372 cod. proc. civ. secondo cui «non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso».
Questa Corte ha già avuto modo di sostenere che il testo pone la regola generale dell’inammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio dì cassazione, esprimendo l’idea di un giudizio senza istruttoria.
A tale regola sono poste alcune eccezioni.
Si tratta, in particolare, della possibilità di produrre i documenti (pur nuovi) volti a dimostrare la nullità inficiante la sentenza impugnata, derivante sia da vizi propri dell’atto (così, Cass., Sez. Un.,
27 luglio 2009, n. 17357), sia attinenti a ogni questione di rito riguardante direttamente l’ammissibilità del giudizio di cassazione, quali la tempestività del ricorso (Cass., Sez. Un., 20 giugno 2007, n. 14294) o la tardività dello stesso (Cass., 28 marzo 2000, n. 3736), ovvero (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24942 del 15/09/2021, Rv. 662218 – 01) la sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza (Cass. 29 febbraio 2016, n. 3934).
5.2. Non ha pregio, quindi, quanto eccepito dal ricorrente nel controricorso al ricorso incidentale (p. 2, righi 10 ss.) e ribadito in memoria (p. 2, 1° capoverso) in merito all’irritualità e/o inammissibilità, ex art. 372 cod. proc. civ., del deposito della certificazione di cancelleria attestante l’avvenuta comunicazione del decreto di liquidazione in data 15.12.2021.
I riportati principi espressi da questa Corte trovano applicazione anche nel caso di specie: si è in presenza, infatti, di una nullità del provvedimento impugnato originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento di opposizione derivanti dalla violazione di termini perentori imposti dalla legge, ex art. 702quater cod. proc. civ. (Cass, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22095 del 11/09/2018, Rv. 650066 -01; in termini analoghi: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29221 del 20/10/2023, Rv. 669025 -01), senza che fosse stata rilevata la tardività dell’opposizione al decreto di liquidazione, che del resto non poteva esser fatta valere dalla controparte interessata, rimasta contumace, e che comunque avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’opposizion e.
5.3. In deroga al divieto previsto dall’art. 372 cod. proc. civ., deve, quindi, essere dichiarato ammissibile il deposito dell’attestazione di cancelleria prodotta dall’odierna controricorrente /ricorrente incidentale, dalla quale viene in rilievo la non tempestività
dell’opposizione: da essa , infatti, risulta l’avvenuta comunicazione del decreto di liquidazione in data 15.12.2021, posta in raffronto con la data di iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo dell’opposizione, il 05.02.2022 – come emerge dagli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio dedotto (per tutte: Cass. n. 36728/2022) -ossia ben oltre la data di scadenza dei trenta giorni previsti dall’art. 702 -quater cod. proc. civ. (ossia il 14.01.2022).
Né il ricorrente ha provveduto a produrre idonea prova della tempestività dell’opposizione.
Stante la nullità del provvedimento impugnato, il ricorso principale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, assorbite le censure in esso esposte.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso incidentale, cassa l ‘ordinanza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso principale.
Liquida le spese a carico del ricorrente principale:
-del giudizio di opposizione, in € 1.300, 00, oltre spese generali a favore di CheBanca s.p.a.;
-del presente giudizio di legittimità, in €. 2.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, a favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 19 novembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME