Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31348 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31348 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3994-2019 proposto da
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura conferita con la comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocat a COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore , e ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, INDIRIZZO sono domiciliati
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza n. 260 del 2018 del TRIBUNALE DI BOLOGNA, depositata il 24 luglio 2018 (R.G.N. 2750/2017).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 3994/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 12/06/2024
giurisdizione Opposizione agli atti esecutivi. Tardività.
FATTI DI CAUSA
1. -La signora NOME COGNOME ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna e ha dedotto di avere appreso , il 30 giugno 2017, nel richiedere l’estratto di ruolo, l’esistenza di una cartella di pagamento notificata l’11 settembre 2015 e recante il numero NUMERO_DOCUMENTO, concernente somme iscritte a ruolo a seguito di due ordinanze ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Bologna.
A sostegno dell’opposizione, instaurata ai sensi degli artt. 615 e seguenti cod. proc. civ., la ricorrente ha prospettato la mancata notifica della cartella, ha dedotto la nullità della pretesa creditoria per nullità delle sanzioni irrogate con le due ordinanze ingiunzione e ha eccepito la decadenza dal potere di riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 260 del 2018, depositata il 24 luglio 2018, in contraddittorio fra le parti, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, depositato il 3 ottobre 2017.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato che la ricorrente contesta una notifica eseguita l’11 settembre 2015 e ha comunque avuto cognizione, il 30 giugno 2017, del contenuto della cartella notificata.
Ne discende che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine di venti giorni per dolersi della regolarità della notificazione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e si era già consumato anche il termine di quaranta giorni per proporre l’opposizione di cui all’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. -La signora NOME COGNOME ricorre per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, contro la sentenza del Tribunale di Bologna.
3. -Resistono con il medesimo controricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna.
4. -Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La ricorrente censura «la sola parte della sentenza di primo grado che ha qualificato l’opposizione proposta in relazione alla nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 020150010571826 come opposizione ex art. 617 c.p.c.» (pagina 11 dell’atto d’impugnazione , con affermazioni ribadite alle pagine 2 e 3 della memoria illustrativa) e formula tre censure, che si possono così compendiare.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia inosservanza, violazione e falsa applicazione degli artt. 182 e 115 cod. proc. civ. e lamenta che il Tribunale di Bologna non abbia rilevato la nullità della procura rilasciata da Agenzia delle Entrate -Riscossione a un avvocato del libero foro e abbia, dunque, esaminato «prove da considerarsi inutilizzabili».
Ad avviso della ricorrente, sarebbe inammissibile la costituzione di Agenzia delle Entrate -Riscossione con un avvocato del libero foro e il Tribunale avrebbe dovuto rilevare ex officio tale vizio, astenendosi dall’esaminare la documentazione prodotta da un avvocato sprovvisto di ius postulandi . L’inammissibilità d elle produzioni documentali, attinenti, nella specie, alle pretese attestazioni della notifica della cartella di pagamento, avrebbe dovuto condurre il Tribunale «ad accogliere il ricorso per asse nza di prova in ordine all’esistenza della
cartella e del ruolo esattoriale ad essa sotteso, nonché della sua notificazione alla ricorrente» (pagina 13 del ricorso per cassazione).
1.2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente, in via gradata, prospetta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., della legge 20 novembre 1982, n. 890, dell’art. 4, comma 1, lettera a ), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e dell’art. 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e imputa al Tribunale di Bologna di aver considerato efficace la notifica di una cartella di pagamento eseguita mediante un’agenzia privata (Nexive s.p.a.).
Con il medesimo mezzo, la ricorrente deduce, inoltre, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 615 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ.
Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto idonea a procedere ad esecuzione forzata una cartella di pagamento notificata mediante agenzia postale privata.
1.3. -Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, in via di ulteriore subordine, della falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e sostiene che il Tribunale di Bologna abbia errato nel ritenere già decorso il termine previsto per l’opposizione agli atti esecutivi, a fronte di una notifica inesistente, per le ragioni esposte a supporto del secondo motivo.
-Il primo motivo dev’essere disatteso.
2.1. -La pronuncia impugnata s’incentra sul rilievo che la ricorrente «ha comunque avuto conoscenza del contenuto della cartella il 30 giugno 2017» (pagina 3), e che il ricorso è stato depositato il 3 ottobre 2017, allorché era già spirato il termine di venti giorni per instaurare l’opposizione agli atti esecutivi, decisa con la sentenza oggi impugnata per cassazione ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ.
2.2. -L’acquisizione della conoscenza della cartella , che rappresenta, unitamente alla data di deposito del ricorso, il fulcro della statuizione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, non si desume dalle produzioni documentali, che l’odierna ricorrente reputa inammissibili, in quanto riconducibili a un avvocato asseritamente privo di ius postulandi . Tra tali produzioni, la ricorrente annovera, difatti, le attestazioni di notifica della cartella (pagina 13 del ricorso per cassazione), che, tuttavia, non rivestono alcun rilievo ai fini della decisione adottata dal Tribunale.
È la stessa parte ricorrente (pagina 4 del ricorso per cassazione) ad avere indicato, nell’atto introduttivo del giudizio, la data del 30 giugno 2017 come il momento in cui, ritirando l’estratto di ruolo presso l’agente della riscossione, ha appreso l’esis tenza della cartella notificata l’11 settembre 2015.
Ne consegue che l’adombrata irritualità della costituzione in giudizio del concessionario non ha influito in alcun modo sulle valutazioni del Tribunale di Bologna, che s’incardinano, per un verso, sulla data di deposito del ricorso e, per altro verso, sull ‘acquisizione della conoscenza della cartella notificata.
Si tratta di un elemento di fatto che il giudice ha tratto dalle stesse allegazioni della ricorrente e non da produzioni documentali in tesi inammissibili per l’irrituale costituzione in giudizio della controparte.
2.3. -Tanto basta a destituire di rilevanza decisiva le censure, che poggiano sull’erronea premessa dell’incidenza risolutiva della documentazione prodotta dal concessionario.
Le censure proposte non potrebbero condurre all’esito auspicato di espungere dal bagaglio cognitivo del giudice elementi che è la stessa parte ricorrente ad avere introdotto nel dibattito processuale.
Tali rilievi involgono un aspetto pregiudiziale e consentono così di soprassedere alla disamina delle allegazioni svolte nel controricorso sulla facoltà del concessionario di officiare un avvocato del libero foro,
alla stregua del tenore della controversia e delle clausole della convenzione tra l’Avvocatura e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevanti in conformità all’orientamento espresso da questa Corte (Cass., S.U., 19 novembre 2019, n. 30008).
-Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che vertono, in una prospettiva unitaria, sull’inesistenza della notifica della cartella, in quanto eseguita da un’agenzia privata (RAGIONE_SOCIALE.p.a.).
3.1. -Le doglianze si rivelano inammissibili.
3.2. -Si deve ribadire che il Tribunale di Bologna non ha considerato tardiva l’opposizione, sulla base della validità della notificazione della cartella esattoriale, e non ha mostrato di conferire rilievo alla notificazione dell’11 settembre 2015, su cui si appuntano il secondo e il terzo motivo.
Nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, si dimostra cruciale l’acquisizione della conoscenza della cartella esattoriale , ai fini del decorso del termine per l’impugnazione.
3.3. -Le censure non solo non infirmano in modo persuasivo la ratio decidendi , che valorizza in fatto, con apprezzamento plausibile, il raggiungimento dello scopo e si pone in consonanza con l’interpretazione restrittiva della categoria dell’inesistenza (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916), ma indugiano su questioni che la sentenza impugnata non menziona.
Come si può evincere dalle stesse allegazioni del ricorso per cassazione (pagina 6), l’opposizione s’incentra sulla mancata notificazione della cartella esattoriale e non approfondisce il diverso profilo concernente la notifica mediante agenzia privata, che postula autonomi accertamenti di fatto e la disamina di questioni distinte.
I controricorrenti, in questa sede (pagine 9 e 10 del controricorso), hanno posto in risalto tale aspetto e hanno replicato, quanto al merito, che l’intervento dell’agenzia privata, sotto il controllo del messo
notificatore, deputato a svolgere l’attività di notifica, è circoscritto a una fase del più complesso procedimento di notifica e, in particolare, al solo avviso di deposito della cartella presso la casa comunale.
La parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di dimostrare che tali questioni siano state già tempestivamente allegate nel ricorso introduttivo, nella specie proposto dinanzi al giudice del lavoro. Il ricorso deve delineare in maniera puntuale il thema decidendum , che non può essere indebitamente ampliato nel successivo dipanarsi di un giudizio contraddistinto da un sistema serrato di preclusioni.
Coglie, dunque, nel segno l’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso (pagina 9), sul presupposto, non efficacemente confutato nella memoria illustrativa della ricorrente (pagine 3, 4 e 5), che la tematica non sia stata ritualmente veicolata nel contraddittorio processuale.
4. -Il ricorso dev’essere, pertanto, nel suo complesso, respinto.
5. -La parte ricorrente dev’essere condannata a rifondere le spese del presente giudizio ai controricorrenti, nell’importo liquidato in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
6. -L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio ai controricorrenti, per l’importo che liquida complessivamente per entrambi in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione