Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12170 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12170 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4963/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE TORINO, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale rispettivamente EMAIL e EMAIL ;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1911/2019 depositata il 17/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Città Metropolitana di Torino adiva con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato il 2 dicembre 2019 la Corte d’appello di Torino ex art. 54 d.p.r. 327/2001 e art. 29 d.lgs. 150/2011 e chiedeva la determinazione della giusta indennità in relazione alla procedura di espropriazione avviata dalla Provincia di Torino con deliberazione del 9 giugno 2004 per la realizzazione del raccordo S.P. n.40autostrada A4 nel Comune di Volpiano (TO) e riguardante una serie di terreni all’epoca di proprietà ENI RAGIONE_SOCIALE e successivamente in parte venduti alla società RAGIONE_SOCIALE
La contestazione si riferiva alla stima di una parte dei terreni formulata dalla terna peritale designata nell’ambito del procedimento ex art. 21 d.p.r. 327/2001 attivato da parte della società Eni che non aveva ritenuto congrua la misura dell’indennità di esproprio determinata con provvedimento del 9 marzo 2015 e pari al complessivo importo di euro 166.205,49.
3.La terna, che non aveva raggiunto l’accordo in ordine ai criteri da utilizzare per la valutazione dei mappali posti in zona omogenea TD3, destinata a deposito di prodotti petroliferi e di quelli posto in zona omogene Slv destinati alle aree per attrezzature di servizio degli impianti industriali ed artigianali, aveva con decisione del 14 marzo 2019 liquidato un’indennità complessiva di € 363.847,64, comprensiva delle maggiorazioni e dell’indennità di occupazione.
4.Città Metropolitana con l’opposizione contestava i criteri di detta stima sostenendo che i terreni TD3 e Slv non avessero capacità edificatoria.
5.La società RAGIONE_SOCIALE che in data 10 maggio 2019 aveva espressamente accettato la stima come formulata dalla terna, si costituì nel giudizio di opposizione eccependo la tardività della stessa.
6.La corte d’appello a modifica della iniziale ordinanza del 21.10.2021 con cui aveva ritenuto tempestiva l’opposizione , l’ha successivamente dichiarata inammissibile per tardività, assumendo che il termine per impugnare la stima era da individuarsi per l’Amministrazione promotrice dell’espropriazione nell’ambito della disciplina dell’art. 26 , decimo comma , d.p.r. 327/2001 in quello di 60 giorni dalla presa d’atto del contenuto della stima depositata nell’ambito del procedimento ex art. 21 d.p.r. 327/2001 e risalente al 29 maggio 2019.
7.In tale contesto interpretativo ad avviso della Corte d’appello di Torino il termine per l’opposizione era scaduto il 28 luglio 2019 e poiché l’opposizione era stata presentata il 12 dicembre 2019 con l’ordinanza definitoria del giudizio emessa il 20.12.2023 e comunicata il 17.1.2024 ne dichiarava la tardività.
8.La cassazione di detta ordinanza è chiesta da Città Metropolitana con ricorso notificato il 15.2.2024 ed affidato ad un unico motivo.
9.Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE mentre resta intimata la società RAGIONE_SOCIALE
10.Entrambe le parti costituite hanno depositano memorie ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ. .
CONSIDERATO CHE
11.Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 20, 21, 26, 27 e 54 del DPR n. 327/2001 nonché dell’art. 29 del d.lgs. n.150/2011 nonchè dell’art.12 delle preleggi (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) per avere
la Corte d’appello di Torino erroneamente ritenuto che il termine per l’impugnazione della stima peritale decorresse per la Città Metropolitana di Torino dal momento della presa d’atto del suo contenuto.
12. Il motivo è fondato.
12.1.E’ stato anche di recente ribadito che in tema di indennità di esproprio, l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile “ratione temporis”, prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l’opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l’opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell’espropriazione ( cfr. Cass.5340/2021). Significativamente si deve rilevare che il suddetto principio risulta affermato in una fattispecie analoga a quella oggetto di ricorso in cui era stato ritenuta inammissibile l’opposizione del comune, ente espropriante ed anche beneficiario dell’espropriazione, solo perché presentata dopo sessanta giorni dal deposito della relazione di stima presso gli uffici comunali.
12.2.Tale principio ermeneutico non risulta applicato dalla corte torinese nella decisione conclusiva del procedimento, che ha recepito la diversa tesi proposta dalla società resistente , secondo la quale nella sostanza l’amministrazione espropriante, venendo a conoscenza della stima, sarebbe stata tenuta a impugnarla (ex artt. 54 del d.P.R. 327/2001 e 29 del d.lgs. n. 150 del 2011) dalla data del deposito presso i propri uffici; in tal modo essa appare tuttavia conformarsi a un indirizzo risalente e non più attuale, formatosi sulla diversa fattispecie prevista dalla legge. n. 865 del 1971, allorché si era affermato che ai fini della decorrenza (per l’espropriante che cumuli in sé anche la veste di autorità
competente a emanare il provvedimento espropriativo) del termine per l’opposizione di cui all’art. 19 della legge detta, il momento di piena conoscenza della stima al quale si lega la decorrenza del termine decadenziale non può essere fissato, in parallelo a quanto accade per l’espropriato, in quello dell’avvenuta notifica del provvedimento, ma in quello in cui tale provvedimento venga ritualmente adottato dallo stesso espropriante (v. per es. Cass. n. 4748-97); nell’attuale sistema dell’art. 54 del d.P.R. 327/2001, secondo il procedimento come regolato dall’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, è per contro pacifico nella giurisprudenza della Corte che il termine fissato dall’art. 27, secondo comma, d.P.R. 327/2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, a partire dal quale l’autorità espropriante autorizza il pagamento dell’indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, e che esso impone a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 54, secondo comma, citato, il quale decorre tuttavia sempre dalla notificazione (del decreto di esproprio o) della relazione di stima, se successiva all’atto ablatorio (v. Cass. n. 28791/2018, Cass. n. 4880/2011).
12.3. Nel caso di specie va, altresì, osservato che la l’errata conclusione della corte di merito si fonda sul richiamo all’art. 26 d.P.R. 327/2001che riguarda il pagamento o il deposito dell’indennità provvisoria mentre la stima opposta era stata effettuata nell’ambito dell’art. 21 d.P.R327/2001 che disciplina il procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione.
13.Il ricorso va quindi accolto e cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.