Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7556 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13482-2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE AMMNISTRATIVA, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 1171/2018 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, depositato il 29/3/2018;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale dell ‘ 8/2/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa del RAGIONE_SOCIALE, aperta in data 27/10/2016, chiedendo di esservi ammesso,
con il privilegio di cui all ‘ art. 2751 bis n. 2 c.c., per il credito dallo stesso maturato , per la somma di €. 174.900,00, in ragione delle prestazioni d ‘ opera professionale svolte su incarico dello stesso, quale ‘ coordinatore tecnico della commessa ‘, in relazione alle contestazioni sollevate in ordine all ‘ esecuzione di un appalto.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.3. Il tribunale, innanzitutto, ha escluso l ‘ ammissibilità dei documenti che l ‘opponente ‘ alla luce delle contestazioni circa la sussistenza del contratto ‘ aveva prodotto in giudizio all ‘ udienza del 21/3/2018 (e cioè ‘ copia delle scrittura privata autenticata in data 24 ottobre 2016 ‘, con la quale il consorzio in bonis riconosceva il credito del COGNOME cedendo allo stesso un proprio credito, e ‘ una nota del 2 novembre 2016 ‘, che contestava l ‘ esistenza del credito ceduto in precedenza).
1.4. Il tribunale, al riguardo, ha ritenuto che, nell ‘ opposizione allo stato passivo, l ‘ opponente può produrre nuovi documenti ma a pena di decadenza deve farlo unitamente al ricorso, tanto più che, nel caso in esame, la procedura opposta si è limitata a chiedere il rigetto della domanda e non ha svolto alcuna richiesta istruttoria.
1.5. Il tribunale, inoltre, ha escluso che , ‘ alla luce delle risultanze in atti ‘, l ‘ opponente avesse fornito in giudizio la prova della: a) conclusione del contratto (‘ in data anteriore alla apertura della liquidazione ‘ e quindi ad essa ‘ opponibile ‘), sul rilievo che ‘ il documento contrattuale ‘ prodotto ‘ è sottoscritto dal solo COGNOME ‘ ed è ‘ privo di data certa ‘ mentre la mail cui lo stesso è allegato è stata inviata, al pari delle richieste di ottenerne la copia, successivamente all ‘ avvio della procedura concorsuale; b) l ‘attività di ‘ consulenza ‘ asseritamente svolta nell ‘ anno 2016 su richiesta del RAGIONE_SOCIALE, non potendo a tal fine
rilevare: – né ‘ i documenti 7 e 8 di parte ricorrente’ , i quali, pur se relativi al contratto d ‘ appalto e alle collegate attività di consulenza ed assistenza, non ‘ permettono di ricostruire precisamente il ruolo svolto dall ‘ opponente, né possono tenere luogo di un regolamento contrattuale di fatto mancante ‘ ; – né le richieste istruttorie avanzate dall ‘ opponente, i cui capitoli sono inammissibili a norma degli artt. 2721, comma 1°, e 2724 c.c. in quanto ‘ formulati in maniera generica ed inidonea a fornire la prova dell ‘ esistenza del contratto e del suo contenuto ‘ ed, in ogni caso, per ‘ la mancanza di qualsiasi principio di prova scritta circa l ‘ avvenuta conclusione del contratto ‘ ; – né, infine, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla stazione appaltante ‘ della documentazione allegata alle riserve espresse da RAGIONE_SOCIALE ‘, trattandosi di ‘ richiesta generica, sia in riferimento al soggetto passivo destinatario dell ‘ ordine di esibizione, sia soprattutto quanto all ‘ individuazione dei documenti richiesti ‘, tanto più nel caso, come quello di specie, in cui l ‘ opponente ha affermato di aver personalmente predisposto i documenti, ‘ il che dovrebbe comportare la diretta disponibilità dei documenti, o quanto meno una dettagliata conoscenza degli stessi ‘: ‘ l ‘ art. 94 disp. att. c.p.c. richiede che l ‘ istanza di esibizione contenga specifica indicazione dei documenti e la precisazione del contenuto degli stessi … al fine di dimostrare l ‘ utilità degli stessi a provare il fatto controverso, non potendo disporsi tale mezzo di prova a fini meramente esplorativi ‘.
1.6. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 27/4/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.7. La procedura ha resistito con controricorso.
1.8. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 99, comma 2°, n. 4, l. fall., degli artt. 101 e 112 c.p.c. e dell ‘ art. 2712 c.c. e/o dell ‘ art. 153, comma 2°, c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l ‘ inammissibilità dei documenti prodotti dall ‘ opponente all ‘ udienza del 21/3/2018 sul rilievo che la parte opposta si era limitata a chiedere il rigetto della domanda, senza, tuttavia, considerare che: – la procedura resistente aveva contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta dall ‘ opponente e, dunque, la mancanza di un contratto tra quest ‘ ultimo e il RAGIONE_SOCIALE; – tali documenti, non essendo stati disconosciuti ai sensi dell ‘ art. 2712 c.c., formano piena prova dei fatti ivi rappresentati; – i documenti in questione, pertanto, avrebbero dovuto essere ammessi in giudizio, quanto meno a norma dell ‘ art. 153, comma 2°, c.p.c..
2.2. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui è articolato.
2.3. Questa Corte, intanto, ha ripetutamente affermato che, in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime successivo al d.lgs. n. 5/2006: – il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall ‘ art. 99, comma 2°, n. 4, l.fall., la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. n. 25174 del 2015; conf., Cass. n. 31474 del 2018); – il ricorrente, infatti, si costituisce in giudizio con il deposito del ricorso e del fascicolo di parte, contenente i documenti posti a fondamento della domanda: tuttavia, mentre il deposito del ricorso condiziona l ‘ ammissibilità dell ‘ opposizione, il tempestivo deposito del fascicolo di parte e dei documenti ivi contenuti rileva unicamente
al fine della ritualità della relativa RAGIONE_SOCIALE, sicché, ove sia tardivo, l ‘ inammissibilità non investe l ‘ intera opposizione ma solo i documenti prodotti insieme ad esso, salvo che l ‘ opponente non chieda di essere rimesso in termini fornendo la prova di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile (Cass. n. 20746 del 2015, la quale ha escluso che integrasse la causa non imputabile la prassi della cancelleria di limitarsi alla ricezione del solo ricorso e non anche dei documenti allegati, atteso che, in assenza di un formale rifiuto di ricezione, il mancato deposito doveva pur sempre ascriversi alla parte).
2.4. Nel procedimento disciplinato dall ‘ art. 99, comma 2°, n. 4, l.fall., in effetti, il deposito del ricorso attiva sia la formazione del fascicolo d ‘ ufficio che l ‘ iscrizione a ruolo, nonch é la costituzione in giudizio, con il deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso: i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere, pertanto, prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi al momento della costituzione e contestualmente alla stessa, pena l ‘ inammissibilità delle relative produzioni e non già dell ‘ intera opposizione (cfr. Cass. n. 20746 del 2015; conf., di recente, Cass. n. 29294 del 2023, in motiv.).
2.5. Il tribunale, lì dove ha ritenuto che i documenti prodotti dall ‘ opponente (solo) in udienza, erano tardivi e, quindi, inammissibili, si è, quindi, pienamente conformato ai principi esposti e si sottrae, quindi, ai rilievi esposti, sul punto, dal ricorrente.
2.6. Né, del resto, può ritenersi che tali documenti erano ammissibili in quanto prodotti (tardivamente ma) in conseguenza delle difese svolte dalla procedura opposta, la quale, contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta dall ‘ opponente, aveva eccepito la mancanza di un
contratto tra quest ‘ ultimo e il RAGIONE_SOCIALE: se non altro perché la deduzione con la quale la procedura resistente contesta, in sede d ‘ opposizione allo stato passivo, (l ‘ idoneità dei documenti prodotti a dimostrare) il fatto costitutivo del credito azionato non costituisce un ‘ eccezione (nuova, ove non proposta in sede di verifica) ma una mera difesa (cfr. Cass. n. 14515 del 2019; Cass. n. 8525 del 2020) la quale, come tale, non legittima, trattandosi di una questione che appartiene al thema decidendum a prescindere da qualsivoglia deduzione sul punto della parte convenuta, l ‘ assegnazione all ‘ opponente di un termine per replicare alla stessa e fornire la prova delle relative deduzioni.
2.7. Questa Corte, invero, ha ritenuto che: – nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica; – in tal caso (in relazione ai contenuti e termini dell ‘ eccezione nuova), il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all ‘ opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle (Cass. n. 22386 del 2019).
2.8. Le residue censure, infine, sono inammissibili, posto che: – l ‘ idoneità ex art. 2712 c.c. del documento a fornire la piena prova dei fatti ivi rappresentati presuppone la sua ammissibilità; – la richiesta di rimessione in termini non risulta essere proposta al giudice di merito ai sensi dell ‘ art. 153, comma 2°, c.p.c..
2.9. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2721, comma 1°, 2724, 2729 c.c. e 244 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente non aveva fornito la
prova né dell ‘ avvenuta conclusione del contratto, né dello svolgimento dell ‘ attività di consulenza, non potendo a tal fine rilevare le richieste istruttorie proposte dallo stesso, in mancanza di un principio di prova scritta ed a fronte di capitoli formulati in maniera generica e inidonea fornire la prova dell ‘ esistenza del contratto e del suo contenuto, senza, tuttavia, considerare che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, la prova testimoniale, per come formulata, era pienamente ammissibile in quanto dedotta con l ‘ indicazione specifica dei fatti sui quali i testi avrebbero dovuto essere interrogati ed era, quindi, idonea a provare, anche in ragione dei documenti prodotti in giudizio, tanto l ‘ esistenza del conferimento dell ‘ incarico di coordinatore tecnico della commessa, quanto il compimento da parte sua della relativa attività.
2.10. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c., 94 disp.att. c.p.c. e dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l ‘ inammissibilità dell ‘ istanza di esibizione proposta dall ‘ opponente in ragione della genericità della stessa sia in riferimento al soggetto passivo destinatario dell ‘ ordine di esibizione, sia all ‘ individuazione dei documenti richiesti, senza, tuttavia, considerare che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il richiesto ordine di esibizione non era né generico né esplorativo in quanto i soggetti passivi erano stati specificamente individuati, mentre i documenti son o stati specificamente indicati nell ‘ atto d ‘ opposizione.
2.11. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati, se non altro perché: – il giudizio sulla superfluità e sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che può essere
censurata solo se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di carattere logico (v. Cass. n. 34189 del 2022; Cass. n. 18222 del 2004): il che non si è verificato nella fattispecie che ne occupa, giacché il tribunale ha rigettato l ‘ istanza di ammissione della prova testimoniale dedotta in sede di ammissione sul rilievo che i relativi capitoli erano stati ‘ formulati in maniera generica ed inidonea a fornire la prova dell ‘ esistenza del contratto e del suo contenuto ‘, così correttamente escludendo una prova ritenuta irrilevante perch é priva di decisività; – l ‘ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell ‘ onere probatorio a carico dell ‘ istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (Cass. n. 31251 del 2021, Cass. n. 22196 del 2010).
Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima