Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16631/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso l ‘ indicato indirizzo PEC dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria
– intimata – avverso il decreto n. cron. 3939/2020, depositato dal Tribunale di Catania il 15.4.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE presentò domanda di insinuazione al passivo del l’amministrazione straordinaria d i RAGIONE_SOCIALE ritenendosi titolare di crediti a titolo di corrispettivo per servizi
di vigilanza -in parte a lei ceduti da altre società -per il complessivo importo di € 223.471,06 .
A fronte del rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente presentò opposizione allo stato passivo, che venne a sua volta respinta dal Tribunale di Catania.
Contro il decreto del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.
L’amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e, in particolare, degli artt. 116 c.p.c. e 16 -bis , comma 7, d.lgs. n. 179 del 2012».
La ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto tardive le produzioni documentali effettuate con «nota di deposito del 4.10.2018», che non sia stata adeguatamente valutata la documentazione disponibile e che non sia stata ammessa la prova testimoniale offerta con il ricorso in opposizione allo stato passivo.
Il motivo è inammissibile.
2.1. È astrattamente corretta la duplice affermazione della ricorrente secondo cui: a) la produzione documentale non poteva essere ritenuta tardiva, se effettuata nei giorni immediatamente successivi al deposito telematico dell’atto di opposizione allo stato passivo e solo a causa della necessità di inviare più messaggi, per il superamento della dimensione massima del singolo messaggio consentita dal sistema
informatico (nonché dal la necessità, all’epoca, di attendere l’assegnazione del numero di ruolo del fascicolo, prima di procedere all’invio dei messaggi successivi al primo ); b) la tardività non poteva sussistere con riferimento ai documenti già prodotti nella fase di accertamento dello stato passivo davanti al giudice delegato, da intendersi richiamati in modo specifico con l’indicazione di deposito contenuta ne l ricorso in opposizione (Cass. nn. 25563/2020; 12549/2017).
2.2. Tuttavia, sotto questo profilo, il ricorso difetta di specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), perché non precisa quali documenti furono prodotti solo con la «nota di deposito del 4.10.2018», né quali documenti erano stati già prodotti con le osservazioni al progetto di stato passivo.
2.3. Inoltre, il Tribunale di Catania, dopo l’iniziale affermazione secondo cui la documentazione tardivamente prodotta non era suscettibile di valutazione, ne ha comunque apprezzato il contenuto, anche con specifico riferimento ad alcuni documenti, come il «contratto» (ritenuto inopponibile, perché privo di data certa), lo «storico radio allarme» e le «fatture prodotte» (ritenuti non decisivi, perché di formazione unilaterale della stessa ricorrente).
Pertanto, l’affermazione iniziale si deve considerare irrilevante ai fini della decisione assunta, che è comunque fondata sul prudente apprezzamento del materiale istruttorio disponibile. Anche tale apprezzamento è fatto oggetto di critica nel ricorso, ma esso è ovviamente riservato al giudice del merito e insindacabile in questa sede di legittimità.
2.4. Quanto poi alla mancata ammissione della dedotta prova testimoniale, la relativa motivazione del Tribunale (secondo cui la prova era «genericamente formulata») è pertinente e conforme al diritto, che impone la deduzione della
prova «mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in capitoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata» (art. 244, comma 1, c.p.c.). La valutazione in concreto della genericità dei capitoli è materia riservata al giudice del merito e, in sede di legittimità, « può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico » (Cass. nn. 32547/2024; 34189/2022). Censura che non viene mossa in questi termini nel ricorso, ove ci si limita a ricopiare i tre capitoli di prova, preceduti dalla generica doglianza che «Non si comprende … come possa considerarsi non idonea … la prova per testi formulata».
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del