Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32862 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32862 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29548/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE CON SOCIO UNICO RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE TREVISO n. 145/2019 depositato il 06/08/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) contro l’esclusione d allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE del credito di € 244.071,38
vantato da Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale (MCC), intervenuto nel giudizio di opposizione quale gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, a titolo di surroga nei diritti di BNL, che aveva erogato a Favalessa s.p.a. il corrispondente finanziamento, poi revocato, ai sensi della legge n. 662 del 1996 (e perciò munito di privilegio ex art. 9, comma 5, legge n. 123 del 1998), tanto più che l’analogo credito di € 46.643,89 derivante dalla surroga verso Unicredit s.p.a. era stato regolarmente ammesso al passivo.
-AdER ha proposto ricorso per cassazione in un unico motivo; il Fallimento intimato non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-L’unico motivo , rubricato «omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, co. 1 n.5 c.p.c.», denunzia l’erroneità del dec reto impugnato, che sarebbe «affetto da deficienza logico motivazionale sul punto, oggetto della controversia, della esistenza del credito vantato dal Medio Credito centrale, nei confronti del Fallimento in epigrafe», segnalando che la relativa motivazione, definita perplessa, tradirebbe l’omesso esame della documentazione prodotta.
In particolare, la ricorrente si duole che il tribunale, dopo aver dato atto che Mediocredito aveva allegato «i docc. 9 e 16 con riferimento, rispettivamente al credito erogato da RAGIONE_SOCIALE (già ammesso) ed al credito erogato da Bnl (oggetto della presente opposizione)», ma che «detti allegati hanno tuttavia entrambi ad oggetto il ruolo 2013/003798 di euro 46.643,89», avrebbe omesso «del tutto di esaminare il prospetto riepilogativo dell’Agente della riscossione, costituito dall’interrogazione del sistema informativo il quale evidenziava entrambi i crediti iscritti a ruolo» (v. allegato 8, fotoriprodotto a pag. 7 del ricorso).
-Il motivo è inammissibile.
2.1. -Non è qui in discussione la possibilità, pacifica, per AdER di insinuarsi al passivo fallimentare sulla base del solo ruolo.
E nemmeno rileva l’eventuale errore contabile compiuto dal giudice delegato (che ha ammesso il credito di € 46.643,89 escludendo il credito di € 189.711,20 «in quanto non vi è corrispondenza tra
l’importo di cui alla cartella di pagamento ed il ruolo inviato dall’Ente creditore dell’Agente della Riscossione»), poiché oggetto del presente giudizio è il provvedimento del tribunale.
2.2. -Il punto è che il tribunale, valutata la documentazione prodotta, ha inequivocabilmente escluso che l’opponente (AdER) o il terzo intervenuto (MCC) abbiano prodotto «altro e diverso ruolo dell’ente creditore, su cui si possa fonda la domanda attorea », accertando in modo esplicito che il credito in questione «non è inserito nel ruolo del Medio credito centrale allegata alla domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento resistente né nel presente procedimento di opposizione allo stato passivo».
2.3. -Di fronte a questo accertamento effettuato dai giudici di merito, le contrarie deduzioni di parte ricorrente potrebbero semmai configurare un vizio di tipo revocatorio -posto che, nella contumacia della curatela fallimentare, il fatto (inteso come contenuto del documento asseritamente non esaminato) non poteva dirsi controverso -ma non rivestono i requisiti propri della censura di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
-Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza pronuncia sulle spese, in assenza di difese degli intimati.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co . 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2024.