Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22969 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 19119/2022 r.g. proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA (C.F. 96004570790), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. NOME COGNOME, corrente in Vibo Valentia alla contrada Bitonto, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE) pec: EMAIL
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con sede in Zungri (VV), locINDIRIZZOMesiano INDIRIZZO Tropea, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona dei curatori fallimentari Avv. NOME COGNOME e Dr. NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. NOME COGNOME .
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia, depositato in data 30 giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Vibo Valentia – decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata dall’ RAGIONE_SOCIALE VIBO RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Fallimento della Vincenzo COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha rigettato l’opposizione e ha confermato il provvedimento di esclusione del credito insinuato nello stato passivo.
2. Il Tribunale ha osservato e rilevato che: (i) l’amministrazione non avesse provato la fondatezza del suo credito, posto che si era limitata a produrre la consulenza effettuata nella sede delle indagini penali – che avevano riguardato gli organi della società poi fallita – e a dedurre la violazione delle norme inderogabili, contenute nel d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 art. 133 e nel D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (art. 24); (ii) la consulenza del P.M. non era infatti ‘ sufficiente a dimostrare il diritto di credito ‘, posto che, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza del P.M. sarebbe sì utilizzabile in ambito civile ed avrebbe il valore probatorio di una presunzione, essendo pienamente ammissibili nel processo civile le cd. prove atipiche, ma la sola consulenza del pubblico ministero risultava essere, tuttavia, insufficiente nel caso di specie per la prova del credito; (iii) non era stato infatti prodotto il contratto di appalto, né la prova dei pagamenti effettuati, e tutte le contestazioni effettuate si erano fondate solo su quanto esposto nella consulenza del P.M., mentre la parte opponente avrebbe dovuto assolvere il proprio onere probatorio e dimostrare in primis la fonte del proprio credito, producendo il contratto di appalto, i pagamenti effettuati e indicando quali pattuizioni del contratto appalto risultassero essere state violate; (iv) per quanto concerneva il secondo importo di euro 150.000,00, la
ricorrente Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia non aveva neanche dimostrato di aver effettuato il pagamento della somma richiesta.
2. Il decreto, pubblicato il 30 giugno 2022, è stato impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo la ricorrente denuncia ‘violazione art. 115 c.p.c., e degli artt. 116 e 210 c.p.c., e della L. Fall., art. 99 e della L. Fall., artt. 99 e 111 in relazione all’articolo 360 n.3 e n 4, nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il motivo contesta la violazione delle norme di legge in tema di corretta acquisizione e valutazione dei mezzi di prova in rapporto al contenuto del fascicolo fallimentare ed il vizio di motivazione per anomalia e omessa valutazione di fatti rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 5 cpc’ . 1.1 Sostiene la ricorrente che il Tribunale: a) avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. perché ‘non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dall’amministrazione provinciale e le ha disattese ed ignorate’; in particolare avrebbe ‘immotivatamente disatteso la valenza probatoria della dettagliata consulenza del pm nonostante tale consulenza avesse accertato gli stessi fatti oggetto del giudizio civile e quindi fosse già di per sé sufficiente all’ammissione del credito’; b) avrebbe ‘… formulato il giudizio di irrilevanza/insufficienza probatoria della consulenza tecnica del PM ritualmente prodotta senza tenere in alcun modo dei seguenti atti, eminentemente pubblici e quindi dotati di fede privilegiata’ , e cioè del decreto di sequestro preventivo, della sentenza Corte dei conti Calabria, della sentenza della Sezione giurisdizionale centrale di appello, della sentenza Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Calabria, della relazione commissione ispettiva della provincia ‘citata dalla consulenza del pm e dalla corte di conti’; c) avrebbe del pari ‘… omesso l’esame e la valutazione dei fatti, certi e decisivi per il giudizio, discussi dalle parti ma non contestati nei loro elementi costitutivi per come rappresentati, secondo la rispettiva e
diversa rilevanza e decisività, e provati nel corso del giudizio di primo grado, attraverso documenti amministrativi, giudiziari e perfino sentenze passate in cosa giudicata non considerati nel provvedimento impugnato ‘ .
Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia ‘difetto e/o mera apparenza della motivazione. Omesso esame e valutazione, circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Difetto assoluto di motivazione (motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.). contraddittorietà. Violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., artt. 40 e 41 cod. pen. art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. e e n. 5. Nullità del provvedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Motivazione meramente apparente, in violazione dell’articolo 132 c.p.c.. Violazione articolo 111 Cost., comma 6 (Cass. lug. 2022 prova del danno)’.
2.2 Sostiene la ricorrente che la prova dei pagamenti eseguiti sarebbe stata fornita mediante la produzione della consulenza del P.M., del decreto di sequestro preventivo, delle sentenze della corte dei conti e della relazione della commissione ispettiva. Così la produzione del contratto di appalto sarebbe stata completamente inutile dal momento che costituiva ‘ un mero antecedente fattuale, pacificamente esistente, e non contestato né nella sua esistenza né nel suo contenuto’, che peraltro risulta va dai documenti sopra indicati.
Con il terzo mezzo viene denunciata ‘violazione art. 115 c.p.c. e degli artt. 116 e 210 c.p.c. e della l. fall. artt. 99 e 111 in relazione all’articolo 360 n. 3 e n. 4 nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. n. 5’. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso le richieste istruttorie formulate con l’opposizione e reiterate nelle note del 20.4.2022 e, precisamente, la richiesta di c.t.u. e di acquisizione del fascicolo della fase di verifica.
3.1 I tre motivi -che possono essere esaminati congiuntamente -sono fondati.
Sussiste il lamentato vizio argomentativo.
Va considerato infatti che la motivazione impugnata è carente già nell’impianto generale, perché non spiega in qual senso l’atto istruttorio richiamato, e cioè la consulenza del P.m., sarebbe inidoneo a dimostrare la
fondatezza dei fatti costitutivi del diritto creditorio azionato nel giudizio di verifica del passivo.
La motivazione non dà conto di una vera e propria valutazione sul contenuto concreto dell’atto istruttorio , solo menzionato nella sua produzione in giudizio, e comunque non spiega perché i documenti ulteriori, che si dice esistenti nel fascicolo fallimentare e indicati nel ricorso in opposizione, non siano stati esaminati al fine di riscontrare i fatti.
Su quest’ultimo punto giova ricordare che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12549 del 18/05/2017; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5094 del 05/03/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15627 del 14/06/2018; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25663 del 13/11/2020).
Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una nuova e completa rivalutazione della vicenda processuale sopra descritta, che tenga in considerazione tutti gli elementi istruttori indicati nel ricorso in opposizione allo stato passivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia che, in diversa composizione, deciderà anche delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025