Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15913 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15913 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10861/2023 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliata in NOCERA SUPERIORE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE R.B.C. DI NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. E DELLA SOCIA ACCOMANDATARIA NOME COGNOME
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MANTOVA n. 1504/2020 depositato il 17/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il G.D. del Tribunale di Mantova ha rigettato l’istanza di insinuazione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE e del socio accomandatario NOME COGNOME proposta da NOME COGNOME per il credito complessivo di € 190.880,97 vantato a titolo di corrispettivo per l’attività professionale di consulenza fiscale e tributaria svolta dall’istante a favore della fallita (per la socia anche di natura previdenziale) negli anni dal 2003 al 2016.
Il G.D. ha fondato la decisione di rigetto sul rilievo che l’istante non aveva fornito prova dell’attività professionale svolta a favore di soggetti diversi dalla fallita, nonché per prescrizione ordinaria e presuntiva del credito.
Il Tribunale di Mantova, adito in sede di opposizione ex art. 98 L.F. proposta dalla COGNOME, ha ammesso quest’ultima al passivo per l’importo di € 8.287,19, in via privilegiata, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., e per l’importo di € 19.926,61, in chirografo, nonché al passivo del fallimento NOME per l’importo di € 400,00 in via privilegiata e per l’importo di € 4.877,29 in chirografo.
Il giudice di merito ha condiviso l’impostazione del G.D. in ordine all’intervenuta prescrizione del credito per il periodo anteriore al 2010. Ha, invece, ritenuto che, relativamente al periodo 20102016, la ricorrente aveva provato lo svolgimento dell’attività professionale per il credito sopra indicato, alla stregua delle deposizioni testimoniali e della documentazione allegata
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a due motivi.
L’intimata non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 116 e 210 c.p.c. e 99 L.F.
Espone la ricorrente che il Tribunale avrebbe deciso l’opposizione allo stato passivo senza considerare la documentazione prodotta in sede di verifica dello stato passivo. Deduce di aver chiesto l’acquisizione del fascicolo della procedura concorsuale di cui è causa e di aver lamentato, nelle deduzioni da allegare al verbale d’udienza del 13.12.2022, che il CTU non aveva consultato la documentazione dalla stessa depositata nel fascicolo del fallimento, avente ad oggetto le ‘prestazioni svolte e sintetizzate nell’allegata tabella’.
Infine, allega di aver specificamente indicato al Giudice tutti gli elementi istruttori utili al fine di esaminare la domanda di opposizione allo stato passivo.
Il motivo è inammissibile.
E’ senz’altro orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui l’art. 99 legge fall., a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, «l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti», non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione (vedi Cass. 12548/2017; Cass. n. 5570/2018, di recente, Cass. n. 9593/2021).
Nel caso di specie, la ricorrente lamenta che il giudice di merito non ha considerato i documenti dalla stessa prodotti in sede di verifica di stato passivo, senza, tuttavia, aver avuto cura di precisare minimamente quali fossero tali documenti, non esaminati dal CTU, avendo fatto genericamente riferimento ad una tabella,
assolutamente imprecisata nel suo contenuto, che avrebbe indicato nelle deduzioni da allegare al verbale d’udienza del 13.12.2022.
Ne consegue che, sul punto, il ricorso difetta totalmente di autosufficienza e specificità.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 con riferimento all’art. 2233 c.c. e agli artt. 93,94,95, 96 e 97 L.F., per avere il Tribunale completamente omesso di pronunciare sulla domanda relativa agli interessi moratori dovuti ex lege.
Il motivo è fondato quanto alla omissione di pronuncia.
Il decreto impugnato non si è pronunciato sulla richiesta di interessi moratori (commerciali ex d.lgs. n. 231/2002) che l’odierna ricorrente ha, invece, dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, di aver svolto anche nel ricorso ex art. 98 L.F. (vedi pag. 12 del ricorso per cassazione in cui sono state trascritte le conclusioni del ricorso ex art. 98 L.F.).
Il decreto deve essere quindi cassato, limitatamente al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 29.4.2025