Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12515 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 12515 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15356/2021 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO VEPRAL RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso la DECRETO di TRIBUNALE NOCERA INFERIORE n. 4225/2014 depositata il 06/05/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. udito l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Risulta dal decreto impugnato che COGNOME ha proposto in data 21 luglio 2014 ricorso in opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo per T.F.R., giudizio nel quale si è costituito il curatore del fallimento, il quale ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per tardività .
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con il decreto qui impugnato, ha dichiarato inammissibile l’opposizione. Ha ritenuto il giudice dell’opposizione che il ricorrente non ha indicato , né provato la data in cui avrebbe ricevuto la comunicazione ex art. 97 l. fall. relativa al decreto di esecutività dello stato passivo; ha, quindi ritenuto il Tribunale che il ricorrente non ha assolto all’onere della prova di avere proposto l’opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del curatore, termine di natura perentoria, fissato sotto pena di decadenza. Ha, inoltre, ritenuto il Tribunale che il curatore non è onerato della produzione di copia della comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria; il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nel termine di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall., nonché dell’art. 2967 cod. civ., nella parte in cui
n. 15356/2021 R.G.
il decreto impugnato ha ritenuto che spettasse all’opponente l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione , producendo prova della comunicazione ex art. 97 l. fall. Osserva parte ricorrente che l’onere di provare la tempestività dell’opposizione grava sul curatore e non sull’opponente . Osserva, inoltre, il ricorrente che il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto procedere all’acquisizione di ufficio del fascicolo fallimentare, nel qual caso avrebbe rilevato che la comunicazione sarebbe avvenuta tempestivamente, ventiquattro giorni prima del deposito del ricorso in opposizione; deduce, infine, di avere indicato nel ricorso ex art. 98 l. fall. la data del 27 giugno 2014 di tempestiva comunicazione ex art. 97 l. fall.
Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’indicazione nel ricorso in opposizione che lo stato passivo fosse stato notificato il 27 giugno 2014.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nella parte in cui il tribunale non ha rilevato che il curatore non avrebbe svolto contestazioni nella memoria di costituzione (trascritta per specificità) sulla tempestiva proposizione dell’opposizione, per cui erroneamente il Tribunale non avrebbe fatto applicazione del principio di non contestazione. Su quest’ultimo tema il ricorrente torna diffusamente in memoria e nel corso della discussione orale, invocando un precedente di questa Corte (Cass., n. 16306/2021).
Il primo motivo è fondato per quanto di ragione, con assorbimento degli ulteriori motivi. Va richiamato, in primo luogo, il principio secondo cui il ricorso in opposizione a stato passivo ha natura impugnatoria, al punto che il giudice dell’opposizione deve rendere l’attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all’art.
13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, propria dei provvedimenti resi in sede di impugnazione (Cass., n. 48/2025). Deve ritenersi superata la giurisprudenza secondo cui -per negare l’applicazione della norma sul raddoppio del contributo unificato -l’opposizione a stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non sia configurabile come giudizio di appello, ma introdurrebbe un procedimento di primo grado avente a oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato (Cass., n. 35254/2023).
Da tale premessa deve farsi discendere la conclusione che, trattandosi di strumento di impugnazione, il giudice ha il poteredovere di esaminare di ufficio la tempestività dell’opposizion e e di rilevarne la tardività, indipendentemente dalle difese delle parti e dalla eventuale contumacia del curatore, in particolare controllando la data di ricezione della comunicazione dell’esecutività dello stato passivo (Cass., n. 9464/2021).
Tale verifica va condotta dal giudice dell’impugnazione senza concedere termine ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di questione attinente non allo sviluppo della controversia (Cass., Sez. U., n. 30883/2024), bensì alla funzione processuale dell’impugnazione, idonea a impedire il passaggio in cosa giudicata della decisione giurisdizionale. L’estraneità al contraddittorio di tale questione non è, peraltro, incompatibile con l’art. 6, § 1, CEDU, non potendo il contraddittorio essere suscitato in relazione a questioni di rito che la parte, con minima diligenza professionale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass., n. 7356/2022).
La rilevabilità di ufficio della tempestività dell’impugnazione è conforme al principio di stabilità della cosa giudicata, che assume rilievo primario all’intero del diritto dell’Unione, in quanto volto a garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, che insorge ove decisioni giurisdizionali divengano definitive dopo l’esaurimento delle vie di
ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (CGUE, 16 gennaio 2025, RAGIONE_SOCIALE, C-376/23, punto 71; CGUE, 7 novembre 2024, RAGIONE_SOCIALE, C-189/23, punto 32; CGUE, 4 marzo 2020, Telecom Italia, C-34/19, punto 64; CGUE, 11 settembre 2019, Călin, C -676/17, EU:C:2019:700, punto 26; CGUE, 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C -2/08, punto 22). Il controllo della tempestività dell’opposizione incide sulla formazione del giudicato formale e, di conseguenza, sul giudicato sostanziale e sulla stabilità dei provvedimenti giurisdizionali e non può essere rimesso alla disponibilità delle parti.
Non è, pertanto, la natura processuale del tema ad attrarre la verifica della tempestività dell’impugnazione alla verifica officiosa del giudice sottraendola al contraddittorio (Cass., Sez. U., n. 8312/2019), quanto il fatto che il riscontro della tempestività riposa su un’esigenza pubblicistica, estranea alla disponibilità delle parti, legata al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, non potendo giovare al ricorrente, ai fini della tempestività dell’impugnazione, l’omessa contestazione dei p resupposti della tempestività dell’impugnazione (Cass., n. 3218/2025; Cass., n. 9987/2016; Cass., n. 25070/2010; Cass., Sez. U., n. 9005/2009).
Stante il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell’impugnazione, l’impugnante deve allegare le circostanze che consentano di verificare la tempestività dell’impugnazione , anche ove ricorrano cause ostative al decorso del termine stesso (Cass., n. 18690/2022), pena declaratoria di ufficio dell’inammissibilità dell’impugnazione (Cass., n. 3219/2025; Cass., n. 20054/2023; Cass., n. 7660/2004).
15356/2021 R.G. 10 . Una volta assolto dall’impugnante l’onere di allegare gli elementi necessari per apprezzare la tempestività del ricorso e questa non risulti dal fascicolo del ricorrente, il giudice
dell’impugnazione , al fine di scongiurare irragionevoli sanzioni processuali di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 520/2002; Corte cost., sent. n. 189/2000), deve verificare che la tempestività del gravame sia fatto processuale acquisito, come nel caso in cui il ricorrente ometta il deposito della di notifica della sentenza notificata ma quest’ultima risulti agli atti perché prodotta da controparte, ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. U., n. 10648/2017).
Qualora tali elementi non risultino dai documenti prodotti dalle parti, il giudice dell’impugnazione e, in particolare, il giudice dell’opposizione a stato passivo – non può limitarsi a rilevare l’incertezza e a dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione sulla base del mancato assolvimento dell’onere della prova, ma deve procedere alle necessarie verifiche, compulsando il fascicolo della procedura fallimentare, ovvero acquisendone la visibilità (Cass., n. 4322/2024; Cass., n. 25663/2020; Cass., n. 12549/2017).
Né può essere dichiarato improcedibile il ricorso, ancorché in assenza della prova della notificazione del provvedimento impugnato (dalla cui notificazione decorre il termine per impugnare), ove il ricorrente assolva alla cd. « prova di resistenza» , ove abbia notificato il ricorso nel termine di legge dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., n. 24023/2023; Cass., n. 14839/2020; Cass., n. 22324/2020; Cass., n. 17066/2013).
Nel caso dell’opposizione a stato passivo, l’opponente onerato di indicare nel ricorso i termini e le ragioni della tempestività del ricorso – deve indicare la data della comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo (art. 97 l. fall.), quale dies a quo della decorrenza del termine di 30 giorni per l’opposizione (art. 99, comma 1, legge fall.). Ove , tuttavia, l’opposizione sia presentata entro trenta giorni dalla data del decreto che dichiara l’esecutività dello stato passivo, tale fatto processuale (ove acquisito) deve
ritenersi sufficiente, essendo la comunicazione del decreto ( dies a quo ) cronologicamente non anteriore al decreto stesso. Se il ricorso in opposizione è depositato entro trenta giorni dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo, esso non può che essere tempestivo anche rispetto alla comunicazione di quel decreto.
14. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:
« Nella opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall. (nel testo vigente a seguito delle riforme apportate dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007), il Tribunale ha il potere-dovere di verificare di ufficio la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l’opposizione; qualora l’opponente abbia chiaramente descritto nel ricorso le ragioni della tempestività (indicando la data della comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo o comunque la data di tale decreto, qualora il ricorso sia stato depositato entro il trentesimo giorno successivo), il Tribunale non può dichiarare inammissibile l’opposizione sulla base del semplice rilievo di carenza di prova documentale della tempestività, ma ha il dovere di verificare in concreto la tempestività o la tardività del deposito del ricorso, anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare ».
15. A tale principi non si è attenuto il Tribunale di Nocera Inferiore che, a fronte dell’ allegazione dell’ opponente della data di comunicazione dello stato passivo, ha omesso le ulteriori verifiche e ha dichiarato inammissibile l ‘ opposizione sulla base della affermazione che « quando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza di compiere un atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di aver tempestivamente compiuto l’atto medesimo », laddove -in caso di incertezza della allegazione -avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del fallimento.
Nella specie, il ricorrente ha allegato che la comunicazione del decreto è avvenuta il 27 giugno 2014, invocando il potere-dovere di acquisire il fascicolo del fallimento. Tuttavia, risulta agli atti lo stato passivo del 24 giugno 2014, che vedeva il creditore ricorrente (cron. n. 85) indicato a verbale dell’udienza del 10 giugno 2014, udienza rinviata al 17 giugno 2014 e di qui all’udienza del 24 giugno 2014, data in cui è stata chiusa la verifica del passivo ed è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo.
E’, pertanto, acquisito agli atti il fatto processuale che questa Corte può esaminare e valorizzare (Cass., n. n. 1669/2023) – della tempestività della proposizione del ricorso in opposizione in data 21 luglio 2014. Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, per quanto in motivazione, con assorbimento degli ulteriori motivi, cassandosi il decreto impugnato con rinvio per l’esame del le questioni assorbite. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/04/2025.