Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11261 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 5662/2019 proposto NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé stesso unitamente all’AVV_NOTAIO;
ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore, intimato
avverso il decreto nr. 2253/2018 depositato in data 22/12/2018 dal Tribunale di Trani;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 27 febbraio 2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO chiese l’ammissione al passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE del complessivo credito, comprensivo di rimborso forfettario, IVA e Cap, di € 275.902,97, in collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr. 2 c.c., a titolo di compensi e retribuzioni per l’attività professionale profusa in favore della società fallita.
Il G.D., aderendo alle conclusioni del curatore, ammise il credito per la minor somma di € 118 . 098,95, di cui € 81.708 per compensi, applicando i minimi tariffari, anziché i valori medi indicati nella scrittura di conferimento dell’incarico, ritenuta non opponibile al fallimento in quanto non munita di data certa; sull’opposizione del professionista, il Tribunale di Trani ha rigettato l’opposizione proposta dal professionista; i giudici pugliesi confermavano l’inopponibilità della scrittura al fallimento, ritenendo inammissibile la richiesta di prova testimoniale dedotta dall’opponente per la dimostrazione dell’anteriorità della scrittura al fallimento.
Evidenziavano, altresì, che non poteva essere disposta l’acquisizione dei documenti contenuti nel fascicolo relativo alla fase di verifica dello stato passivo, non avendoli l’opponente specificamente indicati.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi; il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso possono così riassumersi:
V iolazione e falsa applicazione dell’art. 99 , comma 2, nr. 4, c.p.c. nonché dell’art . 23 l.fall., per avere il Tribunale errato nel non aver disposto l’acquisizione dei documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento di accertamento dello stato passivo sulla base della dichiarazione di riserva di produzione dei documenti formulata nell’atto di opposizione;
violazione e falsa applicazione dell’art 2233 c.c., in relazione all’art 360 , 1° comma, nr. 3 c.p.c.: l’impugnato decreto avrebbe illegittimamente proceduto alla determinazione del compenso secondo i valori tariffari, pur in presenza di un accordo scritto tra le parti che determinava il corrispettivo nella misura media delle tariffe; si lamenta, inoltre, la mancata ammissione della prova testimoniale del legale rappresentate della società diretta a dimostrare l’anteriorità al fallimento della data della scrittura;
violazione dell’art . 183, comma 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere il decreto affetto da « nullità per violazione dell’obbligo giudiziale di indicazion e alle parti delle questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione »;
violazione degli artt. 95 e 90 l.fall, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., e dell’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.; la sentenza, a dire del ricorrente, sarebbe nulla per avere il Tribunale ritenuto non acquisibili alcuni documenti versati in atti nella fase della verifica dello stato passivo e non riprodotti nel giudizio di opposizione, pur avendo il ricorrente spiegato espressa riserva di produzione di specifici documenti;
violazione dell’art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c; la censura di cui al motivo che precede viene fatta valere come il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
Il primo, il quarto e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione dell’acquisizione della documentazione depositata nel giudizio di accertamento dello stato passivo, sono infondati.
2.1 Regola del procedimento di opposizione al passivo è il principio dispositivo, sì che chi si afferma creditore, la cui domanda ex art.
93 l. fall. sia stata respinta dal giudice delegato, deve, in primo luogo, depositare nuovamente in tale procedimento i documenti già depositati (in applicazione di quanto previsto dall’ art. 93, comma 6, l. fall.) avanti il giudice delegato in sede di verifica del passivo.
2.2 E’ stato tuttavia precisato da questa Corte che non vi è l’onere per l’opponente di versare in atti ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione quando egli abbia indicato nel ricorso introduttivo di tale procedimento i documenti di cui intende avvalersi (in funzione della dimostrazione della fondatezza della propria pretesa), facendo riferimento per relationem a quelli da lui già depositati davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione; il tribunale in tal caso deve disporre l’acquisizione dei documenti indicati, trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato che, dunque, entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1 (cfr. Cass. 12548/2017, 5570/2018 25663/2020, 31719/2021 e 33774/2022).
2.3 Questo insegnamento è stato di recente ribadito anche in materia di procedura di liquidazione coatta amministrativa, affermandosi che «ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 l. fall., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice -ed in termini specifici – i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della
produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporne l’acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento» ( cfr. Cass. 4322/2024).
2.4 L’impugnato decreto ha fatto buon governo dei suesposti principi, e non è incorso in nessuna delle violazioni ascritte nel tre motivi, avendo accertato che l’opponente non aveva fornito alcuna specifica indicazione del contenuto di documenti depositati nel procedimento di accertamento del passivo svoltosi avanti il giudice delegato, da cui desumere la prova della AVV_NOTAIOistenza e delle difficoltà delle prestazioni professionali, limitandosi a una generica « riserva di produzione» dell’intero fascicolo del giudizio svoltosi davanti al G.D..
3 Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità definito nelle disposizioni di cui agli artt. 366 , comma 1, n. 6, e art. 369 , comma 2, n. 4, c.p.c..
3.1 Il Tribunale si è pronunciato sulla richiesta istruttoria ritenendola inammissibile.
3.2 Secondo il AVV_NOTAIOolidato orientamento di questa Corte in caso di censura contenuta nel ricorso per Cassazione, relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, il ricorrente deve trascrivere i capitoli di prova ed indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, oltre che allegare ed indicare la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, e ciò al fine di AVV_NOTAIOentire “ex actis” alla Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione (cfr. Cass. 9748/2010, 8204/2018 e 10423/2019).
3.3 Il ricorrente non ha adempiuto a tali incombenti.
Neanche il terzo motivo supera il vaglio di ammissibilità, in quanto non è dato comprendere quale fosse la « questione rilevabile d’ufficio» che il Tribunale avrebbe dovuto indicare alle parti; né si scorge alcuna ragione che imponesse al giudice dell’opposizione l’indicazione o la sottoposizione alle parti della questione, rilevabile d’ufficio, della data certa , dal momento che della stessa si era discusso in sede di verifica dello stato passivo e uno dei motivi dell’opposizione faceva leva proprio sulla contestazione della ritenuta inopponibilità della scrittura privata al Fallimento.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto difese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2024